Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 723
CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza gravata per omessa pronuncia sul carattere chiaro, univoco e cogente della regola di azione violata dall’FA

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'obiettiva opinabilità del quadro fattuale e processuale, inclusa l'estraneità di alcune aziende al giudicato e la possibilità di conseguenze risarcitorie verso di esse, sia sufficiente a scriminare l'imputabilità soggettiva dell'illegittimità provvedimentale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto ‘complessa’ la vicenda di causa e omessa pronuncia sul carattere reiterato della violazione commessa dall’FA

    Il Consiglio di Stato considera l'obiettiva opinabilità del quadro fattuale e processuale come elemento scriminante per l'imputabilità soggettiva.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza gravata per omessa pronuncia sul carattere consapevole della violazione commessa dall’FA, accertato nella sentenza n. 3073/2020

    Il Consiglio di Stato afferma che la consapevolezza della mancanza dello studio necessario non rappresenta un indice di colpa di amministrazione, ma la comprova dell'aporia applicativa in cui si trovava l'Agenzia tra la regola sostanziale e la regola processuale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza gravata nell’escludere la colpa dell’Amministrazione in considerazione dei limiti incerti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3129/2018

    Il Consiglio di Stato sottolinea che il giudicato di cui alla sentenza n. 3129/2018 era pronunciato soltanto tra MI, EG e FA, e che la FA doveva attenersi a una doverosa istruttoria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza gravata nell’escludere la colpa dell’Amministrazione in considerazione del contrapposto esito del primo e del secondo grado di giudizio

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'obiettiva opinabilità del quadro fattuale e processuale sia sufficiente a scriminare l'imputabilità soggettiva.

  • Rigettato
    Sul danno subito, sulla sua ingiustizia e sul nesso di causalità con il provvedimento di inserimento in lista di trasparenza

    Il Consiglio di Stato ritiene che le conseguenze pregiudizievoli non possano essere ascritte all'Agenzia a titolo di colpa, né quindi essere oggetto di ristoro in sede risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 723
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 723
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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