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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 704/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO EL, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Aquino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 23.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.07.2017 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.32, p. II, serie A, anno 2017; che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 3.05.2018); che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti Per_1 tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta sentenza di separazione consensualizzata in corso di causa n.
876/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 15.04.2024, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 30.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione consensualizzata in corso di causa n. 876/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 15.04.2024, e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenicate dai procuratori costituiti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2
l'8.07.2017 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.32, P. II, Serie A, anno 2017, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenicate dai procuratori costituiti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, depositate telematicamente, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 704/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO EL, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Aquino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 23.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.07.2017 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.32, p. II, serie A, anno 2017; che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 3.05.2018); che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti Per_1 tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta sentenza di separazione consensualizzata in corso di causa n.
876/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 15.04.2024, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 30.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione consensualizzata in corso di causa n. 876/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 15.04.2024, e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenicate dai procuratori costituiti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2
l'8.07.2017 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.32, P. II, Serie A, anno 2017, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenicate dai procuratori costituiti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, depositate telematicamente, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire