Art. 3. 1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.
2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell' articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all' articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 9 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'art. 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo', a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'art. 7 perche' continui il procedimento secondo le norme vigenti".
"Art. 11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale ".
- Per il testo dell'art. 8 della stessa legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell' articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all' articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 9 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'art. 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo', a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'art. 7 perche' continui il procedimento secondo le norme vigenti".
"Art. 11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale ".
- Per il testo dell'art. 8 della stessa legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 1.