Articolo 33 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 32Articolo 34
Versione
28 febbraio 1962
Art. 33. Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione
La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.
Il sorteggio dei giudici aggregati e' fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.
Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica in disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1962
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