Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, è causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 4 bis O.P., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all'indicato articolo e non al suo contenuto.
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- 1. Detenzione domiciliare ordinaria e 4 bis: preclusione non illegittimahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 50, Pres. Carosi, Rel. Viganò, Red. Zanon Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una rilevante sentenza della Corte costituzionale in materia di detenzione domiciliare ordinaria: della misura cioè prevista dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge di ordinamento penitenziario, che consente di eseguire nel domicilio del condannato le pene detentive di misura non superiore a due anni, anche se costituenti parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che la misura di detenzione domiciliare sia idonea ad evitare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2011, n. 20145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20145 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/04/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1577
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 46179/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RB IE N. IL 18/03/1961;
avverso l'ordinanza n. 3702/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 08/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. RILEVA
1. - Con decreto, deliberato l'8 luglio 2010 e depositato il 13 luglio 2010, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, à sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la richiesta del condannato RO RB di applicazione della detenzione domiciliare, sulla base del mero rilievo che il titolo del delitto, pel quale l'instante aveva riportato condanna (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.74) fosse "ostativo alla concessione del beneficio".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Vittorio Giaquinto, mediante atto s.d., depositato il 30 settembre 2010, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione degli artt.
4-bis e 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario, nonché mancanza della motivazione, censurando la omessa considerazione della deduzione dell'instante circa la inesigibilità della collaborazione, emergente dalla richiamata motivazione della stessa sentenza di condanna.
3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 28 gennaio 2011, rileva: il ricorrente aveva effettivamente prospettato nella istanza introduttiva la circostanza della inesigibilità della collaborazione, la quale consente, non ostante il titolo del delitto, la applicazione della misura alternativa invocata;
sicché l'ordinanza impugnata è viziata da "palese carenza della motivazione".
4. - Il ricorso è infondato.
Esattamente il giudice a quo ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, avanzata dal ricorrente, condannato pel delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ricorrendo l'ipotesi, prevista dall'art.666 c.p.p., comma 2, del difetto delle condizioni di legge in considerazione del titolo ostativo del reato.
Infatti l'art. 47-ter, comma 1-bis, dell'Ordinamento Penitenziario, "nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art.
4-bis della medesima legge e non al contenuto di quest'ultima disposizione" e alla disciplina relativa (Cass., Sez. 1^, 7 luglio 2006, n. 30804, Napolitano, massima n. 234716, cui adde:
Sez. 1^, 9 dicembre 2010, n. 44572, Allegra, massima n. 248995). Sicché è affatto ininfluente la circostanza (addotta dall'instante e correttamente non considerata dal Tribunale di sorveglianza) della inesigibilità della collaborazione, la quale, invece, rileva nell'ambito dei casi per i quali trova applicazione la disciplina del succitato art.
4-bis.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011