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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4560 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/07/1956,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina CERIALI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione familiare sita in Caldogno (VI), in via Diviglio n. 55, resterà nella
disponibilità della sig.ra con tutti i suoi arredi e corredi ad eccezione Controparte_1
di alcuni beni materiali sui quali i coniugi danno atto di aver trovato già accordo ed ivi
vivrà mantenendo la propria residenza;
3) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla
avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 12/07/2012,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 12/07/2012 con atto
[...]
trascritto al n. 13, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di
Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4560 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/07/1956,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina CERIALI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione familiare sita in Caldogno (VI), in via Diviglio n. 55, resterà nella
disponibilità della sig.ra con tutti i suoi arredi e corredi ad eccezione Controparte_1
di alcuni beni materiali sui quali i coniugi danno atto di aver trovato già accordo ed ivi
vivrà mantenendo la propria residenza;
3) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla
avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 12/07/2012,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 12/07/2012 con atto
[...]
trascritto al n. 13, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di
Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo