Sentenza 16 novembre 2011
Massime • 1
Non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di una delibera falsificata, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. (La Corte ha precisato che gli artifici e raggiri, di cui sia vittima il giudice, rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente decritti dall'art. 374 cod. pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale).
Commentario • 1
- 1. Truffa: induce in errore il giudice civile ed ottiene una sentenza favorevole, sussiste il reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541). Vuoi saperne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2011, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 16/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2637
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 19929/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NC TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 5.11.2010;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Oscar Cedrandolo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
Udito il difensore della parte civile Comune di Senise, Avv. Giosuè Sole, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. LAVITOLA GENNARO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3.2.2009, il Tribunale di Lagonegro condannò Di NC TO alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 40,00 di multa, (pena condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006), ritenendolo responsabile del reato di tentata truffa aggravata (capo D) "perché, in continuazione con le condotte descritte ai capi A), B), C), poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a trarre in errore il comune di Senise per procurare a sè l'ingiusto profitto derivante dalla percezione di una retribuzione più elevata, in quanto, dopo avere posto in essere le condotte descritte nei capi A) e B) ed in forza della delibera oggetto di falsificazione (la n. 141/1998) presentava al sindaco di Senise la richiesta di applicazione immediata dell'art. 7 punto 5 CCNL del 31.3.1999, avente n. prot. 6691 del 12.7.2000, con la quale chiedeva la ricollocazione automatica nella categoria D, posizione DI a decorrere dal 1.4.1999, dando atto di rivestire "la qualifica funzionale con la qualifica di Istruttore di Vigilanza con funzioni di Vice Comandante della P.M. ed incaricato di funzioni di coordinamento e controllo, a seguito di concorso interno e giusta delibera n. 141 del 18.8.1998", inoltre, con ricorso presentato in data 15.1.2002 presso il Giudice del Lavoro di Lagonegro chiedeva l'inquadramento funzionale ed economico corrispondente alla "VI qualifica con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza con funzioni di Vice Comandante della Polizia Municipale ed incaricato di funzioni di Vice comandante della Polizia Municipale ed incaricato di funzioni di coordinamento e controllo degli agenti di P.M. espressamente attribuitegli con deliberazione n. 141 del 18.8.1998 allegando, tra gli altri documenti, la falsa delibera della Giunta Comunale n. 141 del 18.8.1998 con numero di prot. 7873 del 19.8.1998, con la seconda pagina recante in calce la sigla "delibera - immissione r- ruolo 2wps, la determinazione n. 52 dell'I.6.2000 (n. di prot. 6620 dell'11.7.2000) del comandante della P.M., la richiesta di applicazione dell'art. 7 punto CCNL del 31.3.1999 del 31.3.1999, avente n. di prot. 6691 del 12.7.2000. Evento non consumatosi per cause indipendenti dalla sua volontà. In Lagonegro fino al 15/1/2002".
L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Comune di Senise. Con la stessa sentenza fu dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di falso materiale e falso ideologico (capi A e B) perché estinti per prescrizione, mentre con sentenza predibattimentale era stata pronunziata la stessa declaratoria in ordine ad altro reato di truffa di cui al capo C.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Potenza, con sentenza in data 5.11.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse i doppi benefici e condannò l'imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione di legge in quanto la delibera tacciata di falsificazione si limita a riportare la dicitura "Vice Comandante" in aggiunta alla originaria dicitura "Istruttore di Vigilanza" della Polizia Municipale, ma ciò nulla avrebbe modificato sotto il profilo economico (come da art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali e della L.R. 8 marzo 1988, n. 8); l'imputato sarebbe stato comunque inquadrato al sesto livello, sicché sarebbe stato impossibile l'ingiusto profitto e l'altrui danno;
si verserebbe perciò in ipotesi di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 c.p.;
2. violazione di legge in quanto non ricorrerebbero gli estremi del tentativo di truffa, non potendo lo stesso essere integrato da un ricorso al giudice del lavoro;
non sarebbe ipotizzabile la truffa processuale, mentre la frode processuale può realizzarsi solo nelle ipotesi di cui all'art. 374 c.p., che nella specie non ricorrono;
3. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione;
l'ultimo atto a firma dell'imputato era del 12.7.2000, sicché il reato era già prescritto prima della sentenza di primo grado;
in ogni caso, quand'anche il reato fosse da ritenersi consumato alla data del 12.7.2002, si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello;
4. vizio di motivazione in relazione ai dedotti motivi di appello con specifico riguardo agli approfondimenti istruttori;
5. violazione della legge processuale in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.c., comma 2, stante la contraddittorietà degli elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sulla scorta della qualifica di Vice Comandante della Polizia Municipale, portata dalla delibera falsa, l'imputato richiese fraudolentemente al Comune l'attribuzione di una qualifica superiore. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato:
detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29929 del 23.5.2007 dep. 23.7.2007 rv 237699). Con tale decisione, la Suprema Corte ha anche precisato che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p., per il divieto di analogia "in malam partem" diritto penale. Pertanto, ai fini dell'integrazione del tentativo di truffa in danno del Comune di Senise, del tutto irrilevante è il ricorso presentato il 15/1/2002 al Giudice del lavoro ed occorre aver riguardo solo alle precedenti istanze (al Sindaco in data 11.7.2000 ed al Segretario comunale in data 21.3.2000); queste sì idonee ad integrare il tentativo, alla luce della corretta motivazione sul punto fornita dalla sentenza impugnata (pag. 10).
Da tale considerazione discende la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso dal momento che l'ultimo atto diretto in modo non equivoco ad integrare la truffa tentata è quello in data 11.7.2000. Il termine di prescrizione di anni 7 mesi 6 è stato sospeso in primo grado per mesi 11 e giorni 15, sicché la prescrizione è maturata in data 26.12.2008 (addirittura prima della decisione del Tribunale del 3/2/2009). È, pertanto, intervenuta prescrizione del reato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente a quella di I grado.
Il quarto motivo di ricorso è aspecifico, limitandosi ad un generico richiamo ai motivi di appello. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. Sez. 5^ sent. 2896 del 9.12.1998 dep.
3.3.1999 rv 212610). Il quinto motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, dal momento che al violazione della legge processuale può essere dedotta solo in ipotesi di inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e nessuna di tali ipotesi è dedotta. In ragione della prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado devono essere annullate anche le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché è estinto per prescrizione il reato di cui al capo D) ed elimina le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012