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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1581/2023 introdotto con ricorso depositato in data 07.11.2023 da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arjol Kondi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Saveria Tarquini
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14.12.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: “a) Disporre l'affidamento condiviso delle minori Per_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Persona_2
il 24.02.2015, collocarle prevalentemente presso la madre, sig.ra ; b) Parte_1
Assegnare l'abitazione familiare sita a Castel di Lama in Via Po n. 4 alle minori ed alla sig.ra , proprietaria dell'immobile; c) Porre a carico del sig. Parte_1
, l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle minori ed Controparte_1 Per_1
, fino alla loro piena autonomia economica, la somma mensile di € 200,00 Per_2
cadauna o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e le spese straordinarie nella misura del 50 %; d) Porre a carico del sig.
padre delle minori ed , l'obbligo di versare un Controparte_1 Per_1 Per_2
contributo per il loro mantenimento sin dal mese di giugno 2018, periodo dal quale le minori vivono con la madre, nella misura di € 200,00 mensili cadauna, o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta;
e) Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex lege.”
PARTE RESISTENTE: “Le figlie come da Provvedimento del Giudice datato
09/5/2024 nel sub 1 vi è stabilito su accordo delle parti che le minori stiamo con il padre dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni di martedì e venerdì. Per quanto concerne
l'aspetto economico il aveva chiesto un minore importo come Controparte_1
mantenimento per le figlie, ma comunque visto il provvedimento del Giudice datato
30/11/2023 si rimette al Giudicante. Le spese compensate.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2023 sulla premessa che: Parte_1
1. è residente nel Comune di Colli del Tronto insieme alle proprie figlie minori,
, e;
Persona_3 Persona_1 Persona_2
2. ha convissuto con il sig. dal 2012 al mese di maggio 2018 e, Controparte_1
durante la loro convivenza, nascevano le loro figlie, il 22.11.2013 e Persona_1
, il 24.02.2015; Persona_2
3. l'ultimo indirizzo comune della famiglia era a Castel Di Lama, alla Via Po n. 4, presso l'abitazione di proprietà della ricorrente;
4. la convivenza delle parti cessava nel mese di maggio 2018, in quanto la sig.ra si rivolgeva alla stazione CC di Castel Di Lama per denunciare di Parte_1
essere vittima di maltrattamenti da parte del proprio compagno, specificando che la condotta violenta durava da tempo e che non era più in grado di sopportarla;
5. a seguito della denuncia di cui sopra intervenivano anche i servizi sociali locali, che dietro provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche, collocavano la sig.ra e le tre figlie minori, ed , quest'ultima nata da un Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
precedente matrimonio della ricorrente, presso una struttura protetta;
6. la denuncia presentata seguiva il suo corso, sia innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, sia innanzi all'A. G. ordinaria;
7. in effetti, dopo i provvedimenti d'urgenza, il Tribunale per i Minorenni delle
Marche di Ancona disponeva la reintegrazione della sig.ra Parte_1
nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sganciando le minori e la loro madre dalla struttura protetta;
8. di conseguenza, alla sig.ra e alle minori veniva messa a disposizione, a Pt_1
termine, un'abitazione nel Comune di Colli del Tronto, dove vive tuttora, benché proprietaria dell'immobile in cui rimaneva il Piazza;
9. Restava a carico del sig. la sospensione dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale e venivano, comunque, autorizzati incontri liberi, dietro calendarizzazione dei servizi sociali;
10. avverso detto provvedimento del Tribunale per i Minorenni il sig. Controparte_1
proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di Ancona che lo respingeva;
11. in quella sede, la sig.ra precisava, tra altro, che il predetto continuava ad Pt_1
avere un'ingiustificata inimicizia nei confronti del rapporto delle figlie con i nonni materni e che non aveva mai mostrato interesse a partecipare nel mantenimento delle minori;
12. oltre alla denuncia per i comportamenti violenti depositata nel mese di maggio
2018, e successive integrazioni, la sig.ra è stata costretta a Parte_1
presentare ulteriore denuncia querela nei confronti del sig. , per la violazione CP_1
degli artt. 392 e 646 c.p. perché il predetto si appropriava della tessera del bancomat intestata alla ricorrente, di cui conosceva il PIN, e prelevava tutte le somme ivi contenute, frutto di benefici come il REI, di cui una quota riguardava le figlie minori;
13. per i fatti di violenza, il sig. è stato chiamato a rispondere innanzi Controparte_1
al Tribunale di Ascoli Piceno del reato di cui all'art. 81 cpv e 612 comma 2, e all'art. 581 c.p. e 61 n. 11 quinques c.p. “perché, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di lii familiari, minacciava alla convivente more uxorio un male ingiusto, spesso in presenza delle Parte_1
figlie minori , e ), proferendo al suo indirizzo frasi del seguente Per_3 Per_1 Per_2
tenore “ti ammazzo” … “vi brucio vive in casa”, oppure esternando il proposito di
“ucciderla con un ascia”, accompagnando, in taluno casi, tali affermazioni con spintoni e/o strattonamenti, senza cagionare alla donna una malattia nel corpo o nella mente ed in una occasione colpendola con un pugno al volto, procurandole ecchimosi visibili ad un occhio (episodio nel Novembre 2017). Minacce da ritenersi gravi per il contenuto e la reiterazione, nonché accompagnate da aggressioni fisiche.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di persone minori di anni 18. Con la recidiva reiterata specifica. In Castel Di Lama in epoca anteriore e prossima al 22.05.2018”;
14. con sentenza del 16.01.2023 n. 23, egli veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali, oltre a una provvisionale di euro 300,00 oltre al pagamento in favore della parte civile, delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa liquidate in € 1.400,00 oltre accessori. Sentenza comunque appellata dall'imputato.
15. In ogni caso, per ciò che riguarda la posizione delle minori, si ribadisce che il non ha mai corrisposto nulla alla sig.ra la quale ha cercato Controparte_1 Pt_1
di fare fronte ai bisogni familiari mediante accesso al reddito di cittadinanza, finché
è stato possibile, nonché alcuni lavori stagionali, compatibilmente anche con le necessità delle figlie minori;
16. si precisa che, alla sig.ra e alle figlie minori, dopo essersi sganciate Parte_1
dalle strutture protette, come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni, veniva messo a disposizione un appartamento dall'Unione dei Comuni Vallata del
Tronto poiché si temevano condotte violenti da parte dell'ex compagno;
17. il sig. , in effetti, era (ed è tuttora) rimasto ad occupare l'appartamento sito a CP_1
Castel Di Lama, alla Via Po n. 4, di proprietà della sig.ra Parte_1
18. in tutto questo periodo, sin dal mese di maggio 2018, il sig. non ha mai CP_1
contribuito al mantenimento delle figlie minori ed è stato del tutto non curante delle difficoltà in cui si sono trovate;
19. la sig.ra ha fatto fronte alle necessità familiari mediante accesso alle Pt_1
prestazioni quali il reddito di cittadinanza, REI e lavori svolti a tempo determinato, grazie anche alla disponibilità dell'appartamento messole a disposizione dall'Unione Comuni Vallata del Tronto;
20. a ciò si aggiunga che l'appartamento messo a disposizione della ricorrente e delle figlie minori dall' Unione dei Comuni Vallata del Tronto deve essere restituito, come da sentenza che si allega;
21. vi è, pertanto, la necessità che l'abitazione di Castel Di Lama, in Via Po n. 4 venga messo immediatamente nella disponibilità della ricorrente e delle figlie minori e che il Sig. inizi a versare un assegno di mantenimento idoneo per le figlie;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di emettere immediatamente i provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 c.p.c., disponendo con urgenza, anche inaudita altera parte, l'assegnazione immediata della casa familiare, di proprietà della ricorrente sita a Castel di Lama in Via Po n. 4, allo stato occupata dal sig. Parte_1
e il versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 Controparte_1
mensili per ciascuna minore. Chiedeva, altresì, al Tribunale adito, in via principale e nel merito, di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 08.11.2023 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 09.05.2024.
In data 09.11.2023, il giudice, vista l'istanza presentata da nel Parte_1
procedimento n. 1581/2023, ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. , così provvedeva: “1)
Assegna la casa familiare sita a Castel di Lama in via Po, n. 4 alla ricorrente, che vi abiterà insieme alle figlie minori;
2) Assegna al il termine di giorni venti per il CP_1
prelievo dei beni di sua proprietà dal predetto alloggio;
3) Pone a carico del , CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 200,00 ciascuna per un totale di € 400,00 , da versarsi alla entro i primi 5 giorni di ciascun mese, Pt_1
oltre a rivalutazione secondo gli indici Istat-Vita, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, da individuarsi secondo il protocollo
d'intesa fra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
4) fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del 21/11/2023 alle ore 9:30 per la conferma o l'eventuale modifica o revoca di questi provvedimenti;
5) richiede alla
Guardia di Finanza di Ascoli Piceno con facoltà di subdelega, accertamenti sui redditi del;
6) assegna alla parte ricorrente termine fino al 15/11/2023 CP_1 Parte_1
per la notifica alla controparte del ricorso di questo decreto.” In data 29.11.2023 si costituiva in giudizio il resistente , chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda proposta da parte ricorrente.
In data 30.11.2023 il Giudice, nel sub-procedimento 1581-1/2023, adottava i seguenti provvedimenti “nomina curatore speciale delle minori l'avv. Agostini Annalisa del
Foro di Ascoli Piceno;
- allo stato, mantiene ferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con termine sino al 18/12/2023 per il rilascio dell'immobile da parte di - riduce a carico di il contributo al Controparte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie minori ad € 200,00 mensili per entrambe, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, nonché a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato o, dalle ore 9.30 del sabato, in mancanza di lezioni scolastiche, sino alle ore 21.00 della domenica;
in occasione delle prossime festività natalizie, dalle ore 16.00 del 31/12/2023 alle ore 21.00 del
07/01/2024, oltre alla vigilia di Natale dalle ore 14.00 alle 18.00; per le vacanze pasquali dalle ore 14.30 del mercoledì santo fino alle ore 16.00 della domenica di
Pasqua”.
All'udienza di prima comparizione del procedimento principale, tenutasi il 09.05.2024, il giudice adottava i seguenti provvedimenti nei sub-procedimenti cautelari nn. 1 e 2, pure fissati in pari data: “stabilisce su accordo delle parti che le minori stiano con il padre dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni di martedì e venerdì, invariato il resto;
considerato, poi, che la somma a carico del , detratta la somma di € 190,00 che CP_1
egli percepisce a titolo di assegno unico familiare è di € 210,00 mensili, ovvero €
105,00 mensili per figlia, somma evidentemente modesta, considerato che egli dovrà provvedere rispetto alle abitudini attuali a due cene in meno, pur tenuto conto delle difficoltà economiche del;
rigetta l'istanza di volta alla CP_1 Controparte_1
riduzione del contributo al mantenimento delle figlie.” Nel procedimento principale, il giudice rinviava la causa all'udienza del 14.11.2024, per dar modo al Curatore speciale dei minori, Avv. Annalisa Agostini, di costituirsi e per verificare l'andamento dei rapporti tra le parti, considerato che la ricorrente si mostrava intenzionata a rinunciare alla domanda di affido esclusivo delle minori.
In data 14.11.2024 il Curatore speciale dei minori rappresentava di non avere rilevato criticità all'interno del nucleo familiare, né con riferimento alla madre e alla sua abitazione, né con riferimento al padre e alla casa dove vive;
rappresentava che il padre si è interessato al percorso scolastico delle figlie, tanto da pagare un insegnante per le ripetizioni a casa, la quale le aveva riferito che le bambine si impegnano nello studio.
Il curatore speciale dichiarava, altresì, che le figlie si trovano bene col padre e vanno volentieri da lui e suggeriva che le questioni relative alle minori, comprese le spese, non vengano discusse dai genitori alla presenza delle bambine ma siano comunicate tra loro sinteticamente (messaggi, e-mail). La ricorrente dichiarava che la situazione era in netto miglioramento e confermava di rinunciare alla domanda di affido esclusivo e si dichiarava disponibile a raggiungere un accordo per risolvere bonariamente la controversia;
inoltre, non riteneva necessario adottare provvedimenti urgenti. Udite le parti, il giudice prescriveva ai genitori di raggiungere un accordo riguardo al diritto di visita del padre, alla permanenza presso l'uno o l'altro genitore e alle spese, direttamente tra loro, senza coinvolgere le minori e rinviava, per la remissione della causa in decisione al Collegio, all'udienza del 15.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente, per come meglio precisata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 15.05.2025, cui il resistente sembrerebbe, di fatto, aver aderito, non avendole formalmente e puntualmente contestate, in quanto il nelle proprie ultime note scritte dichiarava CP_1
“visto il provvedimento del Giudice datato 30.11.2023, si rimette al Giudicante”, merita accoglimento, in quanto appare idonea a tutelare gli interessi delle figlie Per_1
e , anche alla luce delle osservazioni della Curatrice speciale delle minori. Per_2 Stante la rinuncia, da parte della , dell'originaria richiesta di disporre l'affido Pt_1
super-esclusivo delle minori in proprio favore;
il clima più disteso e l'atteggiamento più collaborante raggiunto tra i genitori e, da ultimo, la circostanza che il , pur CP_1
avendo in origine richiesto una riduzione dell'importo da corrispondere per il mantenimento delle figlie, nelle ultime note di trattazione scritta si è rimesso al giudicante e quindi, di fatto, non si è opposto alla richiesta economica della ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- affida le minori nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a Ravenna il [...], ad [...] genitori secondo le Persona_2
modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
Parte_1
- assegna l'abitazione familiare sita a Castel di Lama in Via Po n. 4 alla sig.ra Pt_1
presso la quale le minori vengono collocate in maniera prevalente;
[...]
- dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé le figlie e nelle CP_1 Per_1 Per_2
giornate di martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nonché a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato o, dalle ore 9.30 del sabato, in mancanza di lezioni scolastiche, sino alle ore 21.00 della domenica;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, CP_1
la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 400,00, da versarsi alla entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre a rivalutazione secondo gli Pt_1
indici Istat-Vita,
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, da individuarsi secondo il protocollo d'intesa fra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1581/2023 introdotto con ricorso depositato in data 07.11.2023 da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arjol Kondi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Saveria Tarquini
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14.12.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: “a) Disporre l'affidamento condiviso delle minori Per_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Persona_2
il 24.02.2015, collocarle prevalentemente presso la madre, sig.ra ; b) Parte_1
Assegnare l'abitazione familiare sita a Castel di Lama in Via Po n. 4 alle minori ed alla sig.ra , proprietaria dell'immobile; c) Porre a carico del sig. Parte_1
, l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle minori ed Controparte_1 Per_1
, fino alla loro piena autonomia economica, la somma mensile di € 200,00 Per_2
cadauna o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e le spese straordinarie nella misura del 50 %; d) Porre a carico del sig.
padre delle minori ed , l'obbligo di versare un Controparte_1 Per_1 Per_2
contributo per il loro mantenimento sin dal mese di giugno 2018, periodo dal quale le minori vivono con la madre, nella misura di € 200,00 mensili cadauna, o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta;
e) Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex lege.”
PARTE RESISTENTE: “Le figlie come da Provvedimento del Giudice datato
09/5/2024 nel sub 1 vi è stabilito su accordo delle parti che le minori stiamo con il padre dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni di martedì e venerdì. Per quanto concerne
l'aspetto economico il aveva chiesto un minore importo come Controparte_1
mantenimento per le figlie, ma comunque visto il provvedimento del Giudice datato
30/11/2023 si rimette al Giudicante. Le spese compensate.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2023 sulla premessa che: Parte_1
1. è residente nel Comune di Colli del Tronto insieme alle proprie figlie minori,
, e;
Persona_3 Persona_1 Persona_2
2. ha convissuto con il sig. dal 2012 al mese di maggio 2018 e, Controparte_1
durante la loro convivenza, nascevano le loro figlie, il 22.11.2013 e Persona_1
, il 24.02.2015; Persona_2
3. l'ultimo indirizzo comune della famiglia era a Castel Di Lama, alla Via Po n. 4, presso l'abitazione di proprietà della ricorrente;
4. la convivenza delle parti cessava nel mese di maggio 2018, in quanto la sig.ra si rivolgeva alla stazione CC di Castel Di Lama per denunciare di Parte_1
essere vittima di maltrattamenti da parte del proprio compagno, specificando che la condotta violenta durava da tempo e che non era più in grado di sopportarla;
5. a seguito della denuncia di cui sopra intervenivano anche i servizi sociali locali, che dietro provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche, collocavano la sig.ra e le tre figlie minori, ed , quest'ultima nata da un Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
precedente matrimonio della ricorrente, presso una struttura protetta;
6. la denuncia presentata seguiva il suo corso, sia innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, sia innanzi all'A. G. ordinaria;
7. in effetti, dopo i provvedimenti d'urgenza, il Tribunale per i Minorenni delle
Marche di Ancona disponeva la reintegrazione della sig.ra Parte_1
nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sganciando le minori e la loro madre dalla struttura protetta;
8. di conseguenza, alla sig.ra e alle minori veniva messa a disposizione, a Pt_1
termine, un'abitazione nel Comune di Colli del Tronto, dove vive tuttora, benché proprietaria dell'immobile in cui rimaneva il Piazza;
9. Restava a carico del sig. la sospensione dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale e venivano, comunque, autorizzati incontri liberi, dietro calendarizzazione dei servizi sociali;
10. avverso detto provvedimento del Tribunale per i Minorenni il sig. Controparte_1
proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di Ancona che lo respingeva;
11. in quella sede, la sig.ra precisava, tra altro, che il predetto continuava ad Pt_1
avere un'ingiustificata inimicizia nei confronti del rapporto delle figlie con i nonni materni e che non aveva mai mostrato interesse a partecipare nel mantenimento delle minori;
12. oltre alla denuncia per i comportamenti violenti depositata nel mese di maggio
2018, e successive integrazioni, la sig.ra è stata costretta a Parte_1
presentare ulteriore denuncia querela nei confronti del sig. , per la violazione CP_1
degli artt. 392 e 646 c.p. perché il predetto si appropriava della tessera del bancomat intestata alla ricorrente, di cui conosceva il PIN, e prelevava tutte le somme ivi contenute, frutto di benefici come il REI, di cui una quota riguardava le figlie minori;
13. per i fatti di violenza, il sig. è stato chiamato a rispondere innanzi Controparte_1
al Tribunale di Ascoli Piceno del reato di cui all'art. 81 cpv e 612 comma 2, e all'art. 581 c.p. e 61 n. 11 quinques c.p. “perché, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di lii familiari, minacciava alla convivente more uxorio un male ingiusto, spesso in presenza delle Parte_1
figlie minori , e ), proferendo al suo indirizzo frasi del seguente Per_3 Per_1 Per_2
tenore “ti ammazzo” … “vi brucio vive in casa”, oppure esternando il proposito di
“ucciderla con un ascia”, accompagnando, in taluno casi, tali affermazioni con spintoni e/o strattonamenti, senza cagionare alla donna una malattia nel corpo o nella mente ed in una occasione colpendola con un pugno al volto, procurandole ecchimosi visibili ad un occhio (episodio nel Novembre 2017). Minacce da ritenersi gravi per il contenuto e la reiterazione, nonché accompagnate da aggressioni fisiche.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di persone minori di anni 18. Con la recidiva reiterata specifica. In Castel Di Lama in epoca anteriore e prossima al 22.05.2018”;
14. con sentenza del 16.01.2023 n. 23, egli veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali, oltre a una provvisionale di euro 300,00 oltre al pagamento in favore della parte civile, delle spese di Parte_1
rappresentanza e difesa liquidate in € 1.400,00 oltre accessori. Sentenza comunque appellata dall'imputato.
15. In ogni caso, per ciò che riguarda la posizione delle minori, si ribadisce che il non ha mai corrisposto nulla alla sig.ra la quale ha cercato Controparte_1 Pt_1
di fare fronte ai bisogni familiari mediante accesso al reddito di cittadinanza, finché
è stato possibile, nonché alcuni lavori stagionali, compatibilmente anche con le necessità delle figlie minori;
16. si precisa che, alla sig.ra e alle figlie minori, dopo essersi sganciate Parte_1
dalle strutture protette, come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni, veniva messo a disposizione un appartamento dall'Unione dei Comuni Vallata del
Tronto poiché si temevano condotte violenti da parte dell'ex compagno;
17. il sig. , in effetti, era (ed è tuttora) rimasto ad occupare l'appartamento sito a CP_1
Castel Di Lama, alla Via Po n. 4, di proprietà della sig.ra Parte_1
18. in tutto questo periodo, sin dal mese di maggio 2018, il sig. non ha mai CP_1
contribuito al mantenimento delle figlie minori ed è stato del tutto non curante delle difficoltà in cui si sono trovate;
19. la sig.ra ha fatto fronte alle necessità familiari mediante accesso alle Pt_1
prestazioni quali il reddito di cittadinanza, REI e lavori svolti a tempo determinato, grazie anche alla disponibilità dell'appartamento messole a disposizione dall'Unione Comuni Vallata del Tronto;
20. a ciò si aggiunga che l'appartamento messo a disposizione della ricorrente e delle figlie minori dall' Unione dei Comuni Vallata del Tronto deve essere restituito, come da sentenza che si allega;
21. vi è, pertanto, la necessità che l'abitazione di Castel Di Lama, in Via Po n. 4 venga messo immediatamente nella disponibilità della ricorrente e delle figlie minori e che il Sig. inizi a versare un assegno di mantenimento idoneo per le figlie;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di emettere immediatamente i provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 c.p.c., disponendo con urgenza, anche inaudita altera parte, l'assegnazione immediata della casa familiare, di proprietà della ricorrente sita a Castel di Lama in Via Po n. 4, allo stato occupata dal sig. Parte_1
e il versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 Controparte_1
mensili per ciascuna minore. Chiedeva, altresì, al Tribunale adito, in via principale e nel merito, di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 08.11.2023 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 09.05.2024.
In data 09.11.2023, il giudice, vista l'istanza presentata da nel Parte_1
procedimento n. 1581/2023, ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. , così provvedeva: “1)
Assegna la casa familiare sita a Castel di Lama in via Po, n. 4 alla ricorrente, che vi abiterà insieme alle figlie minori;
2) Assegna al il termine di giorni venti per il CP_1
prelievo dei beni di sua proprietà dal predetto alloggio;
3) Pone a carico del , CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 200,00 ciascuna per un totale di € 400,00 , da versarsi alla entro i primi 5 giorni di ciascun mese, Pt_1
oltre a rivalutazione secondo gli indici Istat-Vita, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, da individuarsi secondo il protocollo
d'intesa fra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
4) fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del 21/11/2023 alle ore 9:30 per la conferma o l'eventuale modifica o revoca di questi provvedimenti;
5) richiede alla
Guardia di Finanza di Ascoli Piceno con facoltà di subdelega, accertamenti sui redditi del;
6) assegna alla parte ricorrente termine fino al 15/11/2023 CP_1 Parte_1
per la notifica alla controparte del ricorso di questo decreto.” In data 29.11.2023 si costituiva in giudizio il resistente , chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda proposta da parte ricorrente.
In data 30.11.2023 il Giudice, nel sub-procedimento 1581-1/2023, adottava i seguenti provvedimenti “nomina curatore speciale delle minori l'avv. Agostini Annalisa del
Foro di Ascoli Piceno;
- allo stato, mantiene ferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con termine sino al 18/12/2023 per il rilascio dell'immobile da parte di - riduce a carico di il contributo al Controparte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie minori ad € 200,00 mensili per entrambe, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, nonché a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato o, dalle ore 9.30 del sabato, in mancanza di lezioni scolastiche, sino alle ore 21.00 della domenica;
in occasione delle prossime festività natalizie, dalle ore 16.00 del 31/12/2023 alle ore 21.00 del
07/01/2024, oltre alla vigilia di Natale dalle ore 14.00 alle 18.00; per le vacanze pasquali dalle ore 14.30 del mercoledì santo fino alle ore 16.00 della domenica di
Pasqua”.
All'udienza di prima comparizione del procedimento principale, tenutasi il 09.05.2024, il giudice adottava i seguenti provvedimenti nei sub-procedimenti cautelari nn. 1 e 2, pure fissati in pari data: “stabilisce su accordo delle parti che le minori stiano con il padre dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni di martedì e venerdì, invariato il resto;
considerato, poi, che la somma a carico del , detratta la somma di € 190,00 che CP_1
egli percepisce a titolo di assegno unico familiare è di € 210,00 mensili, ovvero €
105,00 mensili per figlia, somma evidentemente modesta, considerato che egli dovrà provvedere rispetto alle abitudini attuali a due cene in meno, pur tenuto conto delle difficoltà economiche del;
rigetta l'istanza di volta alla CP_1 Controparte_1
riduzione del contributo al mantenimento delle figlie.” Nel procedimento principale, il giudice rinviava la causa all'udienza del 14.11.2024, per dar modo al Curatore speciale dei minori, Avv. Annalisa Agostini, di costituirsi e per verificare l'andamento dei rapporti tra le parti, considerato che la ricorrente si mostrava intenzionata a rinunciare alla domanda di affido esclusivo delle minori.
In data 14.11.2024 il Curatore speciale dei minori rappresentava di non avere rilevato criticità all'interno del nucleo familiare, né con riferimento alla madre e alla sua abitazione, né con riferimento al padre e alla casa dove vive;
rappresentava che il padre si è interessato al percorso scolastico delle figlie, tanto da pagare un insegnante per le ripetizioni a casa, la quale le aveva riferito che le bambine si impegnano nello studio.
Il curatore speciale dichiarava, altresì, che le figlie si trovano bene col padre e vanno volentieri da lui e suggeriva che le questioni relative alle minori, comprese le spese, non vengano discusse dai genitori alla presenza delle bambine ma siano comunicate tra loro sinteticamente (messaggi, e-mail). La ricorrente dichiarava che la situazione era in netto miglioramento e confermava di rinunciare alla domanda di affido esclusivo e si dichiarava disponibile a raggiungere un accordo per risolvere bonariamente la controversia;
inoltre, non riteneva necessario adottare provvedimenti urgenti. Udite le parti, il giudice prescriveva ai genitori di raggiungere un accordo riguardo al diritto di visita del padre, alla permanenza presso l'uno o l'altro genitore e alle spese, direttamente tra loro, senza coinvolgere le minori e rinviava, per la remissione della causa in decisione al Collegio, all'udienza del 15.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente, per come meglio precisata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 15.05.2025, cui il resistente sembrerebbe, di fatto, aver aderito, non avendole formalmente e puntualmente contestate, in quanto il nelle proprie ultime note scritte dichiarava CP_1
“visto il provvedimento del Giudice datato 30.11.2023, si rimette al Giudicante”, merita accoglimento, in quanto appare idonea a tutelare gli interessi delle figlie Per_1
e , anche alla luce delle osservazioni della Curatrice speciale delle minori. Per_2 Stante la rinuncia, da parte della , dell'originaria richiesta di disporre l'affido Pt_1
super-esclusivo delle minori in proprio favore;
il clima più disteso e l'atteggiamento più collaborante raggiunto tra i genitori e, da ultimo, la circostanza che il , pur CP_1
avendo in origine richiesto una riduzione dell'importo da corrispondere per il mantenimento delle figlie, nelle ultime note di trattazione scritta si è rimesso al giudicante e quindi, di fatto, non si è opposto alla richiesta economica della ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- affida le minori nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a Ravenna il [...], ad [...] genitori secondo le Persona_2
modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
Parte_1
- assegna l'abitazione familiare sita a Castel di Lama in Via Po n. 4 alla sig.ra Pt_1
presso la quale le minori vengono collocate in maniera prevalente;
[...]
- dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé le figlie e nelle CP_1 Per_1 Per_2
giornate di martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nonché a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato o, dalle ore 9.30 del sabato, in mancanza di lezioni scolastiche, sino alle ore 21.00 della domenica;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, CP_1
la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 400,00, da versarsi alla entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre a rivalutazione secondo gli Pt_1
indici Istat-Vita,
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, da individuarsi secondo il protocollo d'intesa fra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi