Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2025, proposto da NI RI RE RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, emessa in data 23 ottobre 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LE CA.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato il successivo 10 novembre 2025, la sig.ra NI RI RE RA ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, emessa in data 23 ottobre 2024.
Con la predetta sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.034,95, oltre accessori, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente espone che la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'Amministrazione in data 17 aprile 2025 e che, con attestazione del 25 settembre 2025, la Cancelleria del Tribunale di Catania ne ha dichiarato il passaggio in giudicato, come da documentazione depositata in atti.
L'istante lamenta che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, l'Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto. Chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari, con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto di formale costituzione depositato in data 10 novembre 2025, senza tuttavia addurre specifiche difese né documentare l'avvenuto adempimento.
All'odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla copia della sentenza n. 4745/2024 del Tribunale di Catania e dalla relativa attestazione di passaggio in giudicato, emerge l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro in favore della ricorrente.
Risulta altresì provato che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 17 aprile 2025 e che, alla data di notifica del presente ricorso per ottemperanza (30 ottobre 2025), era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, spirato in data 16 agosto 2025.
L'Amministrazione intimata, pur essendosi formalmente costituita, non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento, persistendo così nella sua inerzia.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
Va, di conseguenza, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.
Per l'ipotesi di inutile decorso del suddetto termine, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione in possesso delle necessarie competenze, affinché, in via sostitutiva e nel successivo termine di novanta (90) giorni, provveda a compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, Avv.ti Marco Di Pietro e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, provvedendo al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notifica a istanza di parte;
- nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, il quale provvederà, in via sostitutiva, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di novanta (90) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto precedente;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Marco Di Pietro e Avv. Walter Miceli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE BU, Presidente
LE CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CA | IE BU |
IL SEGRETARIO