CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 17/02/2026, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2510/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
CALABRESE LUIGI, Relatore
EL EMILIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15823/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500012756000 IRAP 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: Discute brevemente la causa. Si riporta agli atti depositati.
Resistente: Discute brevemente la causa. Si riporta agli atti depositati.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roma Indirizzo_1, presentava ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2025/278472 n.
09776202500012756000 notificatagli a mezzo PEC in data 01 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento per un totale di euro 1.225.728,25 oltre sanzioni ed interessi:
1. Cartella n. 09720140251949130000, notificata il 12/03/2015, per omesso versamento IRAP 2011, dalla Dir. prov.le ufficio terr.di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 11.462,43; 2. Cartella n. 09720240233026474000, notificata il 23/09/2024, per omesso versamento IRPEF nonché addizionale regionale IRPEF 2020, dalla Dir.prov.le I di Roma - ufficio terr.di
Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 712,24; 3. Cartella n 09720240233026575000, notificata il
23/09/2024, per omesso versamento Tassa automobilistica (Art. 17 L. 449/97), dalla Regione Lazio;
nonché per omesso versamento Contributo unificato 2023, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio, per complessivi € 6.841,48; 4. Cartella n. 09720240243392136000, notificata il 16/10/2024, per omesso versamento Contributo Unificato 2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, per complessivi € 775,12. 5. Cartella n. 09720240260378279000, notificata il 07/02/2025, per omesso versamento IRAP 2021, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi
€ 109.096,35. 6. Cartella n. 09720230172581751000, notificata il 24/07/2023, per omesso versamento IVA
2021, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 343.011,94. 7. Cartella
n. 09720250007353364000, notificata il 07/03/2025, per omesso versamento ritenute IRPEF 2021, dalla
Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 389,21. 8. Cartella n.
09720250076354718000, notificata il 22/04/2025, per omesso versamento tassa automobilistica addizionale erariale 2019, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 1 – Trastevere, nonché per omesso versamento
IRPEF 2021 (ed annessa addizionale comunale), dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 1.067.573,79. 9. Cartella n. 09720250076354819000, notificata il 22/04/2025, per omesso pagamento contravvenzione al Codice della Strada (L. 689/81) 2022, dalla Amm. prov.le di Brescia - Polizia
Provinciale, nonché per omesso versamento tassa automobilistica 2022 dalla Regione Lazio, per complessivi
€ 2.800,90. 10. Cartella n. 09720250083710816000, notificata il 20/05/2025, per omesso versamento ritenute Contributo Unificato 2025, da Ufficio del Giudice di Pace di Roma Ufficio Recupero Crediti, per complessivi € 852,71. 11. Avviso di accertamento Ente n. 00000228311, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2018, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi
€ 621,88. 12. Avviso di accertamento Ente n. 00000228312, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento
TARI 2020, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 634,34. 13.
Avviso di accertamento Ente n. 00000285811, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2019, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 617,16. 14. Avviso di accertamento Ente n. 00000300112, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2017, da Dir.
Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 639,28. 15. Avviso di accertamento
Ente n. 00000301096, notificato il 16/09/2024, per omesso versamento IMU 2019, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 22.574,07.
Nel ricorso si eccepiva:
1- la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi prodromici;
2 - la nullità dell'atto impositivo per notifica presso indirizzo PEC professionale;
3 - la carenza ed inesistenza dell'atto impugnato per carenza i potere del firmatario dell'atto;
4 - la nullità ed annullabilità dell'atto per assenza della firma digitale, 5 - l'omessa notifica dell'invito a comparire e trasmettere atti ex art.32 del D.P.R. n.633/1972 e comunque violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
6 - la carente motivazione dell'atto impugnato.
Parte ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito il ricorrente chiedeva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con annullamento del credito vantato. In via subordinata si chiedeva di dichiarare la nullità delle sanzioni così come irrogate con condanna della resistente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ed analiticamente rigettava ogni eccezione e domanda del ricorrente chiedendo l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva per le cartelle di sua competenza rilevando che le cartelle n. 09720240260378279000, n.09720230172581751000e n. 09720250076354718000 erano state oggetto di autonoma impugnazione presso la stesse Corte di Giustizia Tributaria di Roma. Nel resto puntualmente si controdeduceva sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente. Si chiedeva il rigetto della istanza di sospensione in quanto non supportata da elementi concreti di valutazione sul periculum in mora nell'eventualità di esecuzione da parte dell'ADER. Nel merito si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 12 del mese di febbraio 2026 si riuniva la Corte di giustizia tributaria e sussistendone i presupposti di legge si procedeva alla discussione nel merito della controversia.
In via preliminare la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n. 09720250076354819000 nella parte in cui si richiede il pagamento della contravvenzione al codice della strada (L.686/81) amm. Prov. Di brescia – Polizia Provinciale declinandola in favore del giudice di Pace competente.
il ricorso nel resto è infondato.
L'ADER e la Direzione Provinciale di Roma I nel deposito delle controdeduzioni documentavano le notifiche di tutte le cartelle in contestazione e degli accertamenti TARI ed IMU e di una serie di atti successivi di intimazione di pagamento e di fermo amministrativo che parte contribuente non impugnava. La Corte pertanto ritiene non contestabile il contenuto degli atti prodromici e risulta contestabile solo un eventuale vizio dell'atto oggi in discussione.
In relazione ai vizi dell'atto impugnato gli stessi risultano infondati.
L'eccezione riguardate la notifica effettuate all'indirizzo PEC del professionista è superata dalla recente
Ordinanza - citata da parte resistente – che chiarisce come: ".. In tema di domicilio digitale, lindirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (cfr. Cass., ordinanza n.1615 del 22.1.2025). .."
L'eccezione riguardante la sottoscrizione dell'atto risulta inconferente in quanto il nome del responsabile del procedimento è indicato chiaramente e comunque l'atto ha provenienza è certo e non cotestato da parte ricorrente.
L'eccezione riguardante il mancato invito del contribuente alla formazione dell'atto nel caso in esame è irrilevante in quanto tattandosi di preavviso di iscrizione ipotecaria tali inviti eventualmente obbligatori dovevano essere esperiti prima dell'emissioni degli atti prodromici non impugnati e pertanto è inammissibile.
Infine risulta generica e non ammissiblie l'eccezione riguardante il difetto di motivazione essendo l'atto standardizzato nella sua formazione e rispettoso del modello ministeriale approvato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n.09720250076354819000 nella parte in cui si richiede il pagamento della contravvenzione al codice della strada e rinvia per la riassunzione entro tre mesi dalla notifica della sentenza dinanzi al giudice di Pace.
La Corte nel resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 7.900,00 in favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione ed in euro 2.295,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale Roma I.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
CALABRESE LUIGI, Relatore
EL EMILIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15823/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500012756000 IRAP 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: Discute brevemente la causa. Si riporta agli atti depositati.
Resistente: Discute brevemente la causa. Si riporta agli atti depositati.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roma Indirizzo_1, presentava ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2025/278472 n.
09776202500012756000 notificatagli a mezzo PEC in data 01 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento per un totale di euro 1.225.728,25 oltre sanzioni ed interessi:
1. Cartella n. 09720140251949130000, notificata il 12/03/2015, per omesso versamento IRAP 2011, dalla Dir. prov.le ufficio terr.di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 11.462,43; 2. Cartella n. 09720240233026474000, notificata il 23/09/2024, per omesso versamento IRPEF nonché addizionale regionale IRPEF 2020, dalla Dir.prov.le I di Roma - ufficio terr.di
Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 712,24; 3. Cartella n 09720240233026575000, notificata il
23/09/2024, per omesso versamento Tassa automobilistica (Art. 17 L. 449/97), dalla Regione Lazio;
nonché per omesso versamento Contributo unificato 2023, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio, per complessivi € 6.841,48; 4. Cartella n. 09720240243392136000, notificata il 16/10/2024, per omesso versamento Contributo Unificato 2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, per complessivi € 775,12. 5. Cartella n. 09720240260378279000, notificata il 07/02/2025, per omesso versamento IRAP 2021, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi
€ 109.096,35. 6. Cartella n. 09720230172581751000, notificata il 24/07/2023, per omesso versamento IVA
2021, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 343.011,94. 7. Cartella
n. 09720250007353364000, notificata il 07/03/2025, per omesso versamento ritenute IRPEF 2021, dalla
Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 389,21. 8. Cartella n.
09720250076354718000, notificata il 22/04/2025, per omesso versamento tassa automobilistica addizionale erariale 2019, dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 1 – Trastevere, nonché per omesso versamento
IRPEF 2021 (ed annessa addizionale comunale), dalla Dir. Prov. I di Roma, Uff. terr. di Roma 3 – Settebagni, per complessivi € 1.067.573,79. 9. Cartella n. 09720250076354819000, notificata il 22/04/2025, per omesso pagamento contravvenzione al Codice della Strada (L. 689/81) 2022, dalla Amm. prov.le di Brescia - Polizia
Provinciale, nonché per omesso versamento tassa automobilistica 2022 dalla Regione Lazio, per complessivi
€ 2.800,90. 10. Cartella n. 09720250083710816000, notificata il 20/05/2025, per omesso versamento ritenute Contributo Unificato 2025, da Ufficio del Giudice di Pace di Roma Ufficio Recupero Crediti, per complessivi € 852,71. 11. Avviso di accertamento Ente n. 00000228311, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2018, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi
€ 621,88. 12. Avviso di accertamento Ente n. 00000228312, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento
TARI 2020, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 634,34. 13.
Avviso di accertamento Ente n. 00000285811, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2019, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 617,16. 14. Avviso di accertamento Ente n. 00000300112, notificato il 09/11/2023, per omesso versamento TARI 2017, da Dir.
Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 639,28. 15. Avviso di accertamento
Ente n. 00000301096, notificato il 16/09/2024, per omesso versamento IMU 2019, da Dir. Roma Capitale - Ragioneria generale divisione entrate, per complessivi € 22.574,07.
Nel ricorso si eccepiva:
1- la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi prodromici;
2 - la nullità dell'atto impositivo per notifica presso indirizzo PEC professionale;
3 - la carenza ed inesistenza dell'atto impugnato per carenza i potere del firmatario dell'atto;
4 - la nullità ed annullabilità dell'atto per assenza della firma digitale, 5 - l'omessa notifica dell'invito a comparire e trasmettere atti ex art.32 del D.P.R. n.633/1972 e comunque violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
6 - la carente motivazione dell'atto impugnato.
Parte ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito il ricorrente chiedeva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con annullamento del credito vantato. In via subordinata si chiedeva di dichiarare la nullità delle sanzioni così come irrogate con condanna della resistente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ed analiticamente rigettava ogni eccezione e domanda del ricorrente chiedendo l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva per le cartelle di sua competenza rilevando che le cartelle n. 09720240260378279000, n.09720230172581751000e n. 09720250076354718000 erano state oggetto di autonoma impugnazione presso la stesse Corte di Giustizia Tributaria di Roma. Nel resto puntualmente si controdeduceva sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente. Si chiedeva il rigetto della istanza di sospensione in quanto non supportata da elementi concreti di valutazione sul periculum in mora nell'eventualità di esecuzione da parte dell'ADER. Nel merito si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 12 del mese di febbraio 2026 si riuniva la Corte di giustizia tributaria e sussistendone i presupposti di legge si procedeva alla discussione nel merito della controversia.
In via preliminare la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n. 09720250076354819000 nella parte in cui si richiede il pagamento della contravvenzione al codice della strada (L.686/81) amm. Prov. Di brescia – Polizia Provinciale declinandola in favore del giudice di Pace competente.
il ricorso nel resto è infondato.
L'ADER e la Direzione Provinciale di Roma I nel deposito delle controdeduzioni documentavano le notifiche di tutte le cartelle in contestazione e degli accertamenti TARI ed IMU e di una serie di atti successivi di intimazione di pagamento e di fermo amministrativo che parte contribuente non impugnava. La Corte pertanto ritiene non contestabile il contenuto degli atti prodromici e risulta contestabile solo un eventuale vizio dell'atto oggi in discussione.
In relazione ai vizi dell'atto impugnato gli stessi risultano infondati.
L'eccezione riguardate la notifica effettuate all'indirizzo PEC del professionista è superata dalla recente
Ordinanza - citata da parte resistente – che chiarisce come: ".. In tema di domicilio digitale, lindirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (cfr. Cass., ordinanza n.1615 del 22.1.2025). .."
L'eccezione riguardante la sottoscrizione dell'atto risulta inconferente in quanto il nome del responsabile del procedimento è indicato chiaramente e comunque l'atto ha provenienza è certo e non cotestato da parte ricorrente.
L'eccezione riguardante il mancato invito del contribuente alla formazione dell'atto nel caso in esame è irrilevante in quanto tattandosi di preavviso di iscrizione ipotecaria tali inviti eventualmente obbligatori dovevano essere esperiti prima dell'emissioni degli atti prodromici non impugnati e pertanto è inammissibile.
Infine risulta generica e non ammissiblie l'eccezione riguardante il difetto di motivazione essendo l'atto standardizzato nella sua formazione e rispettoso del modello ministeriale approvato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n.09720250076354819000 nella parte in cui si richiede il pagamento della contravvenzione al codice della strada e rinvia per la riassunzione entro tre mesi dalla notifica della sentenza dinanzi al giudice di Pace.
La Corte nel resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 7.900,00 in favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione ed in euro 2.295,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale Roma I.