TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI GIANMARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CARFÌ PAOLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate in ricorso introduttivo e in tutti gli atti difensivi depositati. Reitera la richiesta di accertamenti della
Guardia di Finanza in merito all'effettiva posizione reddituale della resistente. Riserva deposito dell'ultima dichiarazione reddituale del ricorrente. Si oppone alle deduzioni di controparte”; parte resistente “preliminarmente si oppone alla richiesta preliminare del ricorrente. Conclude
1 riportandosi alle conclusioni rassegnata nella memoria di costituzione e negli altri atti di causa”
(Cfr. verbale di causa del 25.3.2025 a cui si fa integrale rinvio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.2.2023 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – Controparte_2 parte resistente – a LA, in data 21.12.1996, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA con atto n. 431, P. II. Serie A, anno 1996, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
(a LA, il 24.7.2000) e (a LA, il 27.4.2005). Persona_2
Premetteva che con sentenza n. 659/2018, emessa in data 13.12.2018, il Tribunale di LA ha pronunciato la separazione personale tra le parti, affidando ad ambedue i genitori i figli – con domiciliazione prevalente presso la residenza materna – assegnando la casa familiare alla resistente, nonché ponendo a carico del un obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie Pt_1
e dei figli pari a complessive € 500,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole ed € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Affermava che dall'1.12.2016, ossia dalla data di celebrazione dell'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, i coniugi non si sono più riconciliati né si sono verificate le condizioni per una ripresa della vita familiare.
Allegava, altresì, un sostanziale mutamento delle condizioni di fatto tenute presente dal Tribunale al momento della pronuncia della sentenza di separazione.
Esponeva, in primo luogo, che la figlia – divenuta medio tempore maggiorenne – ha Persona_1 conseguito la laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione nonché intrapreso un'attività lavorativa alle dipendenze dello zio materno, circostanza che l'ha spinta ad uscire dallo stato di famiglia materna per scongiurare gli effetti discendenti dal cumulo del proprio reddito con quello materno.
Aggiungeva, inoltre, che la resistente risulta essere percettrice di una pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza, il cui ammontare è pari ad € 700,00 mensili, entrate alle quali deve aggiungersi l'intero importo dell'assegno unico spettante al nucleo familiare per il figlio minorenne
, pari ad € 175,00 mensili. Persona_2
Precisava, altresì, di essersi fatto carico del pagamento delle spese condominiali relative all'immobile che ha svolto la funzione di residenza familiare, stante l'inadempimento protratto della resistente, assegnataria dell'abitazione (cfr. doc. n. 3).
2 Deduceva, in ordine alla propria condizione economica, di essere stato assunto dalla di prestare la propria attività lavorativa in Nord Italia, circostanza che ha Parte_2 determinato un deterioramento delle proprie disponibilità poiché – a parità di retribuzione base, pari a circa € 1.400,00 mensili – è stato necessario affrontare i costi per il trasferimento presso la sede di lavoro, nonché sostenere il canone per l'immobile condotto in locazione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dal ricorrente con la Sig.ra Parte_1
Disporre l'affido condiviso solo del figlio essendo Controparte_1 Persona_2 questi, seppure per poco, ancora minore d'età; nulla disporre a carico del ricorrente ed in favore della resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , Controparte_2 Persona_1 essendo la stessa maggiorenne ed economicamente indipendente e non facendo più parte dello stato di famiglia della madre;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile per la moglie, essendo la Corfù non soltanto titolare di pensione di invalidità, ma anche di reddito di cittadinanza, come da accertamenti tributari che si chiede al Tribunale adito di volere disporre sin da subito. Quanto sopra a far data dal deposito del presente ricorso. Confermare indi i provvedimenti resi con la sentenza di separazione relativamente all'onere posto a carico del ricorrente del pagamento in favore della CORFU' di versamento della somma di €.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per il solo figlio Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di LA Persona_2 di procedere alla trascrizione della sentenza con l'adozione degli ulteriori e conseguenziali provvedimenti di legge”.
Con memoria difensiva del 6.4.2023 si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 prospettazione offerta in sede di ricorso.
Allegava, in primo luogo, di essersi sempre dedicata, durante il rapporto di coniugio, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa e ciò in accordo con il marito e di godere – allo stato – esclusivamente di una pensione di invalidità, il cui importo è pari ad € 280,00 mensili, in ragione del grado di invalidità permanente del 78% residuato da una patologia tumorale che l'ha colpita e ciò in quanto dal mese di febbraio del 2023 – a causa del mutamento del proprio nucleo familiare – è stata sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza.
Precisava, tuttavia, di essere risultata debitrice della somma di € 3.500,00 a seguito di revisione da parte dell' che si è attivato per il recupero delle somme, come risulta dalla missiva del CP_3
20.9.2022 (Cfr. lettera allegata al ricorso).
Affermava, inoltre, di essersi fattivamente attivata per favorire il proprio inserimento nel mercato del lavoro, riprendendo gli studi e frequentando con profitto l'Istituto Tecnico Majorana di LA.
3 Aggiungeva, con riguardo alle condizioni economiche del resistente, che contrariamente a quanto illustrato in sede di ricorso, il gode di una retribuzione netta pari ad oltre € 2.300,00 Pt_1 mensili.
Contestava, infine, di non avere provveduto alle spese condominiali ovvero di avere percepito – in via esclusiva – l'assegno unico spettante al figlio . Per_2
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LA il 21.12.1996 tra i sigg e Parte_1 CP_2
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio al n. 431, parte II, serie A Reg. uff.
[...] dell'anno 1996; Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in LA in via Immacolata
Concezione n. 7 a in quanto genitore collocatario del figlio minore Controparte_2 [...]
; Confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2 Persona_2 genitori con stabile domiciliazione presso l'abitazione della madre;
Disporre l'aumento ad euro
300,00 mensili quale contributo del ricorrente al mantenimento del figlio Persona_2
Disporre l'aumento ad euro 300,00 mensili quale contributo del ricorrente al mantenimento della sig.ra ”. Controparte_2
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 17.4.2023 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza del 18.4.2023 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva confermato l'affidamento condiviso del figlio con la previsione di un diritto di visita libero Persona_2 in favore del genitore non domiciliatario, nonché modificato – rispetto alle condizioni della separazione – l'ammontare del contributo posto a carico del a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio minorenne e della moglie, determinati nella misura complessiva di €
500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno).
La causa veniva, dunque, istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti in considerazione della superfluità delle prove orali articolate da parte ricorrente e l'inammissibilità delle indagini tributarie dallo stesso richieste.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 25.3.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, rigettare la richiesta di indagini tributarie reiterata dal ricorrente sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia nel contesto delle difese conclusive depositate.
4 Il Collegio, difatti, condivide il giudizio di inammissibilità formulato dal giudice istruttore con l'ordinanza istruttoria del 5.4.2024.
Invero, parte ricorrente si è limitato a chiedere “che vengano disposte indagini per il tramite della
Guardia di Finanza in ordine alle reali condizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi” (Cfr. seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositata in data 2.1.2024) allegando – a sostegno di tale richiesta – l'assenza di prova della riferita sospensione del reddito di cittadinanza percepito dalla resistente.
Ebbene, tale allegazione non costituisce elemento idoneo a sorreggere la chiesta attivazione del potere di indagine riconosciuto al giudice dall'art. 5, co. 9 L. n. 898/1970 – attivabile d'ufficio o su istanza di parte, nella disciplina vigente ratione temporis al presente giudizio – poiché, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte “in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 2098 del 28/1/2011. Principio confermato, più di recente, da Ordinanza n. 22616 del 19/7/2022; Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016) e non – come nel caso di specie – sulla formulazione di mere congetture sfornite di qualsivoglia sostegno asseverativo, cui pure la parte poteva ricorrere in luogo di confidare esclusivamente sull'attivazione dei poteri di indagine che l'ordinamento riconosce – quale extrema ratio in un processo che rimane informato al principio dispositivo (art. 115 c.p.c.) – al giudice della famiglia.
A conclusioni diverse non può giungersi valorizzando la produzione documentale del 23.3.2025 – ossia ben oltre il maturare delle barriere preclusive scandite dall'art. 183, co. 6 c.p.c. – in quanto da ritenersi assolutamente inammissibile, poiché – sebbene abbia ad oggetto un documento la cui formazione è persino antecedente all'instaurazione del presente giudizio – il ricorrente non ha offerto alcun elemento che confermi che lo stesso ne è effettivamente venuto a conoscenza solo in seguito all'instaurazione del giudizio e alla scadenza dei termini sopra richiamati per come, genericamente, sostenuto in sede di comparsa conclusionale.
5 Infine, il Collegio deve, altresì, rilevare che non possono essere tenuti in considerazione i documenti reddituali allegati alla comparsa conclusionale depositata dal ricorrente dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto le difese conclusive – salva diversa autorizzazione del giudice istruttore che nel caso che ci occupa non è stata certamente concessa– devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, specie se la produzione ha la funzione di porre rimedio all'inottemperanza all'ordine di produzione più volte impartito dal giudice istruttore (Cfr. ordinanza del 5.4.2024 e provvedimento del 26.11.2024).
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, in primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
LA in sede di separazione personale (udienza dell'1.12.2016), giudizio definito con sentenza n.
659/2018, emessa dal Tribunale di LA in data 13.12.2018, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale.
3. Domanda di contributo economico per i figli (LA, il 24.7.2000) e Persona_1
(LA, il 27.4.2005) Persona_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento di , nato a Persona_2
LA il 27.4.2005, avendo lo stesso – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazione del figlio maggiorenne della coppia la disciplina dei propri rapporti personali con ciascuno dei genitori.
Prendendo, invece, in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non
6 riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il figlio non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al
7 mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. – in quanto non espressamente contestato dalla resistente – che la figlia , da un lato, ha Persona_1 raggiunto una condizione di piena indipendenza economica essendosi utilmente collocata nel mercato del lavoro in maniera sufficientemente stabile e, dall'altro, si è trasferita in un'abitazione diversa da quella della madre, circostanze, invero, in parte confermate dalle stesse dichiarazioni rese dalla CORFÙ in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 17.4.2023: “(…)La casa coniugale è di proprietà del marito e ci vivo con il figlio e la figlia che viene il fine settimana, la figlia lavora con contratto a tempo determinato, ha iniziato a lavorare a gennaio. Il marito mi ha impedito di lavorare in costanza di matrimonio”).
I suindicati elementi sono, pertanto, sufficienti per ritenere che sia venuto meno – già dalla data di presentazione della domanda di divorzio – l'obbligo gravante sull'odierno ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne.
Con riguardo alla posizione di , deve rilevarsi che parte ricorrente non ha Persona_2 articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare il raggiungimento da parte del figlio di una condizione di autosufficienza economica – circostanza, peraltro, allegata solo in sede di comparsa conclusionale avendo in sede di precisazione delle conclusioni insistito sulle domanda spiegate in ricorso (comprensive della richiesta di determinare il proprio obbligo di mantenimento indiretto del figlio in misura pari ad € 200,00 mensili) – né, d'altro canto, ha offerto elementi valutativi da cui desumere che tale condizione non sia stata raggiunta per un'inerzia incolpevole dello stesso.
Invero, la circostanza che abbia svolto per un brevissimo periodo di attività Persona_2 lavorativa (cfr. documentazione prodotta in data 24.3.2025) non è ex se elemento idoneo a fare venire meno la condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, dimostrando
8 semmai il suo fattivo impegno (ancorché sollecitato dalle iniziative della madre) ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Pertanto, l'assenza di ulteriori elementi in grado di corroborare la (tardiva) prospettazione offerta dal ricorrente e la giovane età di spingono il Collegio a ritenere ancora Persona_2 sussistente la condizione di dipendenza economica di quest'ultimo dai genitori, i quali – in forza dei principi sopra richiamati – sono chiamati ad assicurargli un adeguato mantenimento.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente – quale genitore non convivente – deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle Parte_1 proprie capacità economiche rispetto al momento della separazione determinata dal trasferimento al
Nord Italia e dai relativi costi che lo stesso è stato chiamato a sostenere, comprensivi del canone sullo stesso gravante per l'immobile condotto in locazione, pari ad € 450,00 mensili (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso, unico costo documentato).
Ebbene, il peggioramento della condizione economica del ricorrente rispetto alla situazione di fatto valutata in sede di separazione risulta documentalmente smentita.
Invero, in sede di separazione veniva accertato che il – nelle fasi iniziali del giudizio, Pt_1 addirittura privo di impiego e percettore di NASPI – aveva trovato un nuovo impiego, alle dipendenze di una società avente sede a Milano, per il quale percepiva una retribuzione parti a circa
€ 1.100,00 mensili, coerenti con i redditi annui risultanti dalla C.U. 2018, relativa all'anno di imposta 2017 (€ 16.055,87. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti).
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge con chiarezza che non vi è alcuna compromissione delle sue capacità di produrre redditi e ciò in quanto il risulta Pt_1 lavorare alle dipendenze della , svolgendo attività che rientra nel suo baglio Parte_2 di esperienze pregresse e che gli assicura redditi lordi annui pari a circa € 31.408,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, l'unica prodotta tempestivamente dal ricorrente), corrispondenti a redditi netti pari ad € 25.339,00 senz'altro superiori a quelli accertati in sede di separazione a parità di costi (dovendosi presumere che anche in passato il ricorrente abbia avuto la necessità di reperire un alloggio) e coerenti con l'unica busta paga versta in atti, relativa al mese di giugno del 2022 (ove, peraltro, figurano voci di retribuzione escluse dal calcolo del reddito imponibile, quali le indennità di trasferta).
D'altro canto, dall'esame della posizione economica della resistente emerge che la stessa non risulta dotata di capacità lavorativa specifica – in considerazione dell'assenza di pregresse esperienze lavorative (circostanza accertata in sede di separazione) e tenuto conto delle difficoltà discendenti
9 dai problemi di salute da cui la stessa risulta essere affetta – godendo di redditi personali assai modesti, pari ad € 278,00 mensili a titolo di pensione di invalidità.
Tuttavia, sebbene emerga una sicura disparità economica tra le parti occorre, altresì, considerare gli effetti economicamente positivi discendenti dall'assegnazione della casa familiare alla resistente – di cui il ricorrente è titolare in via esclusiva – per effetto del provvedimento di assegnazione che con la presente sentenza si intende confermare per le ragioni che verranno di seguito rassegnate, che si traducono in un sicuro sacrificio economico imposto al ricorrente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni appare, pertanto, equo confermare che Parte_1 dovrà corrispondere in favore di , a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_2 figlio maggiorenne , la somma complessiva di € 250,00 mensili da rivalutarsi Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di LA e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di assegnazione della Pt_3 casa familiare, sita a LA in via Immacolata Concezione n. 7, immobile di cui il è Pt_1 proprietario esclusivo, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che il figlio maggiorenne della coppia abiti detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente al figlio maggiorenne della coppia che non ha ancora raggiunto una condizione di indipendenza economica.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_2
Merita, altresì, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
[...]
, seppure nei limiti di seguito indicati. CP_2
È, preliminarmente, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
18287 del 11/7/2018 – ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non
10 cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
11 In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, per come già sopra argomentato, l'istruttoria documentale ha restituito l'immagine di una coppia in cui il figura (ancora) quale soggetto economicamente più forte. Pt_1
Eppure, a sostegno della propria domanda, la resistente si è limitata ad allegare il proprio stato di bisogno, affermando di non avere mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio – la cui durata ventennale emerge dalla documentazione versata in atti – in accordo con il marito, non articolando mezzi istruttori né chiarendo i termini del prospettato sacrificio alle proprie capacità di generare redditi in maniera autonoma ovvero l'incidenza del proprio apporto nel ménage familiare nella formazione del patrimonio del marito.
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento ermeneutico – che il Collegio condivide – pur in assenza di una chiara prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e l'incapacità del coniuge economicamente più debole di produrre redditi in grado di assicuragli un adeguato tenore di vita, in ipotesi di accertata disparità economica tra le parti può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile al fine di rispondere ad esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – evenienza che nel caso di specie può presumersi per la pacifica impossibilità per di spendere una pregressa esperienza lavorativa Controparte_2 nella ricerca di un impiego, circostanza che – valutata unitamente alla sua età e alle sue compromesse condizioni di salute – costituisce senz'altro fattore obiettivo in grado di ostacolare un utile inserimento nel mercato del lavoro della resistente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n.
32354 del 13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
12 Nondimeno, la valorizzazione della sola componente assistenziale dell'assegno divorzile – in assenza di elementi da cui potere desumere, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti compensativo-perequativi o finanche latu sensu risarcitori che pure connotano l'eclettica funzione dell'assegno, positivizzata dall'art. 5 della L. n. 898/1970 – determina la necessità di stabilire in misura pari ad € 125,00 l'importo che il ricorrente sarà chiamato a versare mensilmente alla resistente , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e Controparte_2 da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese, che appare essere adeguata valutati i già richiamati effetti positivi indiretti prodotti sulla sfera giuridica di quest'ultima discendenti dall'assegnazione della casa familiare.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LA, in data
21.12.1996, da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_2
l'1.6.1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA con atto n. 431, P. II.
Serie A, anno 1996;
2) ASSEGNA la casa familiare, sita a LA in via Immacolata Concezione n. 7, a CP_2
per viverci con il figlio;
[...] Persona_2
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_2
l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli Persona_2 indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) REVOCA l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia , nata a [...] il [...], con decorrenza Persona_1 dalla data di presentazione della domanda (ossia, l'11.2.2023);
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_2
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di LA e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA;
13 6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_2
l'importo di € 125,00 mensili a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutare
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a LA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET NE BE GG
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI GIANMARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CARFÌ PAOLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate in ricorso introduttivo e in tutti gli atti difensivi depositati. Reitera la richiesta di accertamenti della
Guardia di Finanza in merito all'effettiva posizione reddituale della resistente. Riserva deposito dell'ultima dichiarazione reddituale del ricorrente. Si oppone alle deduzioni di controparte”; parte resistente “preliminarmente si oppone alla richiesta preliminare del ricorrente. Conclude
1 riportandosi alle conclusioni rassegnata nella memoria di costituzione e negli altri atti di causa”
(Cfr. verbale di causa del 25.3.2025 a cui si fa integrale rinvio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.2.2023 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – Controparte_2 parte resistente – a LA, in data 21.12.1996, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA con atto n. 431, P. II. Serie A, anno 1996, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
(a LA, il 24.7.2000) e (a LA, il 27.4.2005). Persona_2
Premetteva che con sentenza n. 659/2018, emessa in data 13.12.2018, il Tribunale di LA ha pronunciato la separazione personale tra le parti, affidando ad ambedue i genitori i figli – con domiciliazione prevalente presso la residenza materna – assegnando la casa familiare alla resistente, nonché ponendo a carico del un obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie Pt_1
e dei figli pari a complessive € 500,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole ed € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Affermava che dall'1.12.2016, ossia dalla data di celebrazione dell'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, i coniugi non si sono più riconciliati né si sono verificate le condizioni per una ripresa della vita familiare.
Allegava, altresì, un sostanziale mutamento delle condizioni di fatto tenute presente dal Tribunale al momento della pronuncia della sentenza di separazione.
Esponeva, in primo luogo, che la figlia – divenuta medio tempore maggiorenne – ha Persona_1 conseguito la laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione nonché intrapreso un'attività lavorativa alle dipendenze dello zio materno, circostanza che l'ha spinta ad uscire dallo stato di famiglia materna per scongiurare gli effetti discendenti dal cumulo del proprio reddito con quello materno.
Aggiungeva, inoltre, che la resistente risulta essere percettrice di una pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza, il cui ammontare è pari ad € 700,00 mensili, entrate alle quali deve aggiungersi l'intero importo dell'assegno unico spettante al nucleo familiare per il figlio minorenne
, pari ad € 175,00 mensili. Persona_2
Precisava, altresì, di essersi fatto carico del pagamento delle spese condominiali relative all'immobile che ha svolto la funzione di residenza familiare, stante l'inadempimento protratto della resistente, assegnataria dell'abitazione (cfr. doc. n. 3).
2 Deduceva, in ordine alla propria condizione economica, di essere stato assunto dalla di prestare la propria attività lavorativa in Nord Italia, circostanza che ha Parte_2 determinato un deterioramento delle proprie disponibilità poiché – a parità di retribuzione base, pari a circa € 1.400,00 mensili – è stato necessario affrontare i costi per il trasferimento presso la sede di lavoro, nonché sostenere il canone per l'immobile condotto in locazione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dal ricorrente con la Sig.ra Parte_1
Disporre l'affido condiviso solo del figlio essendo Controparte_1 Persona_2 questi, seppure per poco, ancora minore d'età; nulla disporre a carico del ricorrente ed in favore della resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , Controparte_2 Persona_1 essendo la stessa maggiorenne ed economicamente indipendente e non facendo più parte dello stato di famiglia della madre;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile per la moglie, essendo la Corfù non soltanto titolare di pensione di invalidità, ma anche di reddito di cittadinanza, come da accertamenti tributari che si chiede al Tribunale adito di volere disporre sin da subito. Quanto sopra a far data dal deposito del presente ricorso. Confermare indi i provvedimenti resi con la sentenza di separazione relativamente all'onere posto a carico del ricorrente del pagamento in favore della CORFU' di versamento della somma di €.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per il solo figlio Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di LA Persona_2 di procedere alla trascrizione della sentenza con l'adozione degli ulteriori e conseguenziali provvedimenti di legge”.
Con memoria difensiva del 6.4.2023 si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 prospettazione offerta in sede di ricorso.
Allegava, in primo luogo, di essersi sempre dedicata, durante il rapporto di coniugio, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa e ciò in accordo con il marito e di godere – allo stato – esclusivamente di una pensione di invalidità, il cui importo è pari ad € 280,00 mensili, in ragione del grado di invalidità permanente del 78% residuato da una patologia tumorale che l'ha colpita e ciò in quanto dal mese di febbraio del 2023 – a causa del mutamento del proprio nucleo familiare – è stata sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza.
Precisava, tuttavia, di essere risultata debitrice della somma di € 3.500,00 a seguito di revisione da parte dell' che si è attivato per il recupero delle somme, come risulta dalla missiva del CP_3
20.9.2022 (Cfr. lettera allegata al ricorso).
Affermava, inoltre, di essersi fattivamente attivata per favorire il proprio inserimento nel mercato del lavoro, riprendendo gli studi e frequentando con profitto l'Istituto Tecnico Majorana di LA.
3 Aggiungeva, con riguardo alle condizioni economiche del resistente, che contrariamente a quanto illustrato in sede di ricorso, il gode di una retribuzione netta pari ad oltre € 2.300,00 Pt_1 mensili.
Contestava, infine, di non avere provveduto alle spese condominiali ovvero di avere percepito – in via esclusiva – l'assegno unico spettante al figlio . Per_2
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LA il 21.12.1996 tra i sigg e Parte_1 CP_2
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio al n. 431, parte II, serie A Reg. uff.
[...] dell'anno 1996; Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in LA in via Immacolata
Concezione n. 7 a in quanto genitore collocatario del figlio minore Controparte_2 [...]
; Confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2 Persona_2 genitori con stabile domiciliazione presso l'abitazione della madre;
Disporre l'aumento ad euro
300,00 mensili quale contributo del ricorrente al mantenimento del figlio Persona_2
Disporre l'aumento ad euro 300,00 mensili quale contributo del ricorrente al mantenimento della sig.ra ”. Controparte_2
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 17.4.2023 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza del 18.4.2023 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva confermato l'affidamento condiviso del figlio con la previsione di un diritto di visita libero Persona_2 in favore del genitore non domiciliatario, nonché modificato – rispetto alle condizioni della separazione – l'ammontare del contributo posto a carico del a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio minorenne e della moglie, determinati nella misura complessiva di €
500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno).
La causa veniva, dunque, istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti in considerazione della superfluità delle prove orali articolate da parte ricorrente e l'inammissibilità delle indagini tributarie dallo stesso richieste.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 25.3.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, rigettare la richiesta di indagini tributarie reiterata dal ricorrente sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia nel contesto delle difese conclusive depositate.
4 Il Collegio, difatti, condivide il giudizio di inammissibilità formulato dal giudice istruttore con l'ordinanza istruttoria del 5.4.2024.
Invero, parte ricorrente si è limitato a chiedere “che vengano disposte indagini per il tramite della
Guardia di Finanza in ordine alle reali condizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi” (Cfr. seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositata in data 2.1.2024) allegando – a sostegno di tale richiesta – l'assenza di prova della riferita sospensione del reddito di cittadinanza percepito dalla resistente.
Ebbene, tale allegazione non costituisce elemento idoneo a sorreggere la chiesta attivazione del potere di indagine riconosciuto al giudice dall'art. 5, co. 9 L. n. 898/1970 – attivabile d'ufficio o su istanza di parte, nella disciplina vigente ratione temporis al presente giudizio – poiché, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte “in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 2098 del 28/1/2011. Principio confermato, più di recente, da Ordinanza n. 22616 del 19/7/2022; Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016) e non – come nel caso di specie – sulla formulazione di mere congetture sfornite di qualsivoglia sostegno asseverativo, cui pure la parte poteva ricorrere in luogo di confidare esclusivamente sull'attivazione dei poteri di indagine che l'ordinamento riconosce – quale extrema ratio in un processo che rimane informato al principio dispositivo (art. 115 c.p.c.) – al giudice della famiglia.
A conclusioni diverse non può giungersi valorizzando la produzione documentale del 23.3.2025 – ossia ben oltre il maturare delle barriere preclusive scandite dall'art. 183, co. 6 c.p.c. – in quanto da ritenersi assolutamente inammissibile, poiché – sebbene abbia ad oggetto un documento la cui formazione è persino antecedente all'instaurazione del presente giudizio – il ricorrente non ha offerto alcun elemento che confermi che lo stesso ne è effettivamente venuto a conoscenza solo in seguito all'instaurazione del giudizio e alla scadenza dei termini sopra richiamati per come, genericamente, sostenuto in sede di comparsa conclusionale.
5 Infine, il Collegio deve, altresì, rilevare che non possono essere tenuti in considerazione i documenti reddituali allegati alla comparsa conclusionale depositata dal ricorrente dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto le difese conclusive – salva diversa autorizzazione del giudice istruttore che nel caso che ci occupa non è stata certamente concessa– devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, specie se la produzione ha la funzione di porre rimedio all'inottemperanza all'ordine di produzione più volte impartito dal giudice istruttore (Cfr. ordinanza del 5.4.2024 e provvedimento del 26.11.2024).
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, in primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
LA in sede di separazione personale (udienza dell'1.12.2016), giudizio definito con sentenza n.
659/2018, emessa dal Tribunale di LA in data 13.12.2018, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale.
3. Domanda di contributo economico per i figli (LA, il 24.7.2000) e Persona_1
(LA, il 27.4.2005) Persona_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento di , nato a Persona_2
LA il 27.4.2005, avendo lo stesso – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazione del figlio maggiorenne della coppia la disciplina dei propri rapporti personali con ciascuno dei genitori.
Prendendo, invece, in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non
6 riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il figlio non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al
7 mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. – in quanto non espressamente contestato dalla resistente – che la figlia , da un lato, ha Persona_1 raggiunto una condizione di piena indipendenza economica essendosi utilmente collocata nel mercato del lavoro in maniera sufficientemente stabile e, dall'altro, si è trasferita in un'abitazione diversa da quella della madre, circostanze, invero, in parte confermate dalle stesse dichiarazioni rese dalla CORFÙ in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 17.4.2023: “(…)La casa coniugale è di proprietà del marito e ci vivo con il figlio e la figlia che viene il fine settimana, la figlia lavora con contratto a tempo determinato, ha iniziato a lavorare a gennaio. Il marito mi ha impedito di lavorare in costanza di matrimonio”).
I suindicati elementi sono, pertanto, sufficienti per ritenere che sia venuto meno – già dalla data di presentazione della domanda di divorzio – l'obbligo gravante sull'odierno ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne.
Con riguardo alla posizione di , deve rilevarsi che parte ricorrente non ha Persona_2 articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare il raggiungimento da parte del figlio di una condizione di autosufficienza economica – circostanza, peraltro, allegata solo in sede di comparsa conclusionale avendo in sede di precisazione delle conclusioni insistito sulle domanda spiegate in ricorso (comprensive della richiesta di determinare il proprio obbligo di mantenimento indiretto del figlio in misura pari ad € 200,00 mensili) – né, d'altro canto, ha offerto elementi valutativi da cui desumere che tale condizione non sia stata raggiunta per un'inerzia incolpevole dello stesso.
Invero, la circostanza che abbia svolto per un brevissimo periodo di attività Persona_2 lavorativa (cfr. documentazione prodotta in data 24.3.2025) non è ex se elemento idoneo a fare venire meno la condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, dimostrando
8 semmai il suo fattivo impegno (ancorché sollecitato dalle iniziative della madre) ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Pertanto, l'assenza di ulteriori elementi in grado di corroborare la (tardiva) prospettazione offerta dal ricorrente e la giovane età di spingono il Collegio a ritenere ancora Persona_2 sussistente la condizione di dipendenza economica di quest'ultimo dai genitori, i quali – in forza dei principi sopra richiamati – sono chiamati ad assicurargli un adeguato mantenimento.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente – quale genitore non convivente – deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle Parte_1 proprie capacità economiche rispetto al momento della separazione determinata dal trasferimento al
Nord Italia e dai relativi costi che lo stesso è stato chiamato a sostenere, comprensivi del canone sullo stesso gravante per l'immobile condotto in locazione, pari ad € 450,00 mensili (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso, unico costo documentato).
Ebbene, il peggioramento della condizione economica del ricorrente rispetto alla situazione di fatto valutata in sede di separazione risulta documentalmente smentita.
Invero, in sede di separazione veniva accertato che il – nelle fasi iniziali del giudizio, Pt_1 addirittura privo di impiego e percettore di NASPI – aveva trovato un nuovo impiego, alle dipendenze di una società avente sede a Milano, per il quale percepiva una retribuzione parti a circa
€ 1.100,00 mensili, coerenti con i redditi annui risultanti dalla C.U. 2018, relativa all'anno di imposta 2017 (€ 16.055,87. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti).
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge con chiarezza che non vi è alcuna compromissione delle sue capacità di produrre redditi e ciò in quanto il risulta Pt_1 lavorare alle dipendenze della , svolgendo attività che rientra nel suo baglio Parte_2 di esperienze pregresse e che gli assicura redditi lordi annui pari a circa € 31.408,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, l'unica prodotta tempestivamente dal ricorrente), corrispondenti a redditi netti pari ad € 25.339,00 senz'altro superiori a quelli accertati in sede di separazione a parità di costi (dovendosi presumere che anche in passato il ricorrente abbia avuto la necessità di reperire un alloggio) e coerenti con l'unica busta paga versta in atti, relativa al mese di giugno del 2022 (ove, peraltro, figurano voci di retribuzione escluse dal calcolo del reddito imponibile, quali le indennità di trasferta).
D'altro canto, dall'esame della posizione economica della resistente emerge che la stessa non risulta dotata di capacità lavorativa specifica – in considerazione dell'assenza di pregresse esperienze lavorative (circostanza accertata in sede di separazione) e tenuto conto delle difficoltà discendenti
9 dai problemi di salute da cui la stessa risulta essere affetta – godendo di redditi personali assai modesti, pari ad € 278,00 mensili a titolo di pensione di invalidità.
Tuttavia, sebbene emerga una sicura disparità economica tra le parti occorre, altresì, considerare gli effetti economicamente positivi discendenti dall'assegnazione della casa familiare alla resistente – di cui il ricorrente è titolare in via esclusiva – per effetto del provvedimento di assegnazione che con la presente sentenza si intende confermare per le ragioni che verranno di seguito rassegnate, che si traducono in un sicuro sacrificio economico imposto al ricorrente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni appare, pertanto, equo confermare che Parte_1 dovrà corrispondere in favore di , a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_2 figlio maggiorenne , la somma complessiva di € 250,00 mensili da rivalutarsi Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di LA e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di assegnazione della Pt_3 casa familiare, sita a LA in via Immacolata Concezione n. 7, immobile di cui il è Pt_1 proprietario esclusivo, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che il figlio maggiorenne della coppia abiti detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente al figlio maggiorenne della coppia che non ha ancora raggiunto una condizione di indipendenza economica.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_2
Merita, altresì, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
[...]
, seppure nei limiti di seguito indicati. CP_2
È, preliminarmente, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
18287 del 11/7/2018 – ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non
10 cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
11 In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, per come già sopra argomentato, l'istruttoria documentale ha restituito l'immagine di una coppia in cui il figura (ancora) quale soggetto economicamente più forte. Pt_1
Eppure, a sostegno della propria domanda, la resistente si è limitata ad allegare il proprio stato di bisogno, affermando di non avere mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio – la cui durata ventennale emerge dalla documentazione versata in atti – in accordo con il marito, non articolando mezzi istruttori né chiarendo i termini del prospettato sacrificio alle proprie capacità di generare redditi in maniera autonoma ovvero l'incidenza del proprio apporto nel ménage familiare nella formazione del patrimonio del marito.
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento ermeneutico – che il Collegio condivide – pur in assenza di una chiara prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e l'incapacità del coniuge economicamente più debole di produrre redditi in grado di assicuragli un adeguato tenore di vita, in ipotesi di accertata disparità economica tra le parti può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile al fine di rispondere ad esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – evenienza che nel caso di specie può presumersi per la pacifica impossibilità per di spendere una pregressa esperienza lavorativa Controparte_2 nella ricerca di un impiego, circostanza che – valutata unitamente alla sua età e alle sue compromesse condizioni di salute – costituisce senz'altro fattore obiettivo in grado di ostacolare un utile inserimento nel mercato del lavoro della resistente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n.
32354 del 13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
12 Nondimeno, la valorizzazione della sola componente assistenziale dell'assegno divorzile – in assenza di elementi da cui potere desumere, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti compensativo-perequativi o finanche latu sensu risarcitori che pure connotano l'eclettica funzione dell'assegno, positivizzata dall'art. 5 della L. n. 898/1970 – determina la necessità di stabilire in misura pari ad € 125,00 l'importo che il ricorrente sarà chiamato a versare mensilmente alla resistente , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e Controparte_2 da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese, che appare essere adeguata valutati i già richiamati effetti positivi indiretti prodotti sulla sfera giuridica di quest'ultima discendenti dall'assegnazione della casa familiare.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LA, in data
21.12.1996, da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_2
l'1.6.1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA con atto n. 431, P. II.
Serie A, anno 1996;
2) ASSEGNA la casa familiare, sita a LA in via Immacolata Concezione n. 7, a CP_2
per viverci con il figlio;
[...] Persona_2
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_2
l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli Persona_2 indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) REVOCA l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia , nata a [...] il [...], con decorrenza Persona_1 dalla data di presentazione della domanda (ossia, l'11.2.2023);
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_2
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di LA e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA;
13 6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_2
l'importo di € 125,00 mensili a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutare
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a LA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET NE BE GG
14