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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8696/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249009221451000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7439/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 8696/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009221451000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.3.623,06, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 20.07.2024 limitatamente alla parte relativa ad IRPEF, addizionali, sanzioni ed accessori di competenza della Corte, dell'Accertamento
n° TDMTDMM000307 asseritamente notificato in data 30 dicembre 2016.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento propedeutico all'intimazione e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa chiamata dell'ente impositore nonché, nel merito, evidenziando il proprio difetto di legittimazione in ordine alla doglianza relativa alla omessa notifica dell'accertamento e la non maturata prescrizione alla luce della notifica di atti interruttivi.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto la chiamata in giudizio dell'ente impositore assegnando a parte ricorrente giorni 10 per l'adempimento.
In seguito alla chiamata si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale evidenziando l'inammissibilità del ricorso alla luce della notifica, comprovata da parte della concessionaria, di precedenti atti consolidativi del credito e, in ogni caso, depositando documentazione afferente alla notificazione dell'atto di accertamento.
Con memoria telematicamente depositata l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha insistito nella richiesta di rigetto depositando ulteriore documentazione afferente alla interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto all'intimazione.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha provveduto al deposito di copia dell'accertamento e della cartolina di ritorno del plico postale che lo conteneva da cui risulta che l'atto è stato regolarmente notificato in data 30 dicembre 2016 a mezzo infruttuoso accesso dell'operatore postale, deposito dell'atto presso l'ufficio con avviso ed invio di raccomandata informativa e conseguente compiuta giacenza. La doglianza, pertanto, è infondata.
Anche la eccezione di prescrizione risulta infondata.
Alla luce della notificazione dell'atto, avvenuta nel dicembre 2016, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non risultava, infatti, decorso il decennio previsto per l'operatività della prescrizione nel caso di tributi erariali.
Va detto, inoltre, che risultano anche depositati dalla concessionaria una serie di atti interruttivi della invocata prescrizione che, in ogni caso, l'hanno interrotta.
E' stata, poi, dimostrata anche l'avvenuta notifica dei una precedente intimazione di pagamento, portante il n° 09420229006921153.000, notificata il 26.11.2022 e consegnata dall'operatore postale a mani del destinatario, non opposta, i cui crediti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per recente giurisprudenza della Suprema Corte (Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594), infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra i quali è da considerare compreso l'avviso di intimazione che ha sostituito il precedente avviso di mora, deriva il consolidamento del credito tributario che non può più essere messo in discussione con l'impugnazione degli atti successivi potendosi far valer solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio. Reggio
Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8696/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249009221451000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7439/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 8696/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009221451000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.3.623,06, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 20.07.2024 limitatamente alla parte relativa ad IRPEF, addizionali, sanzioni ed accessori di competenza della Corte, dell'Accertamento
n° TDMTDMM000307 asseritamente notificato in data 30 dicembre 2016.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento propedeutico all'intimazione e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa chiamata dell'ente impositore nonché, nel merito, evidenziando il proprio difetto di legittimazione in ordine alla doglianza relativa alla omessa notifica dell'accertamento e la non maturata prescrizione alla luce della notifica di atti interruttivi.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto la chiamata in giudizio dell'ente impositore assegnando a parte ricorrente giorni 10 per l'adempimento.
In seguito alla chiamata si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale evidenziando l'inammissibilità del ricorso alla luce della notifica, comprovata da parte della concessionaria, di precedenti atti consolidativi del credito e, in ogni caso, depositando documentazione afferente alla notificazione dell'atto di accertamento.
Con memoria telematicamente depositata l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha insistito nella richiesta di rigetto depositando ulteriore documentazione afferente alla interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto all'intimazione.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha provveduto al deposito di copia dell'accertamento e della cartolina di ritorno del plico postale che lo conteneva da cui risulta che l'atto è stato regolarmente notificato in data 30 dicembre 2016 a mezzo infruttuoso accesso dell'operatore postale, deposito dell'atto presso l'ufficio con avviso ed invio di raccomandata informativa e conseguente compiuta giacenza. La doglianza, pertanto, è infondata.
Anche la eccezione di prescrizione risulta infondata.
Alla luce della notificazione dell'atto, avvenuta nel dicembre 2016, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non risultava, infatti, decorso il decennio previsto per l'operatività della prescrizione nel caso di tributi erariali.
Va detto, inoltre, che risultano anche depositati dalla concessionaria una serie di atti interruttivi della invocata prescrizione che, in ogni caso, l'hanno interrotta.
E' stata, poi, dimostrata anche l'avvenuta notifica dei una precedente intimazione di pagamento, portante il n° 09420229006921153.000, notificata il 26.11.2022 e consegnata dall'operatore postale a mani del destinatario, non opposta, i cui crediti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per recente giurisprudenza della Suprema Corte (Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594), infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra i quali è da considerare compreso l'avviso di intimazione che ha sostituito il precedente avviso di mora, deriva il consolidamento del credito tributario che non può più essere messo in discussione con l'impugnazione degli atti successivi potendosi far valer solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio. Reggio
Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile