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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2879/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, via Luciano CodiceFiscale_1
Manara n. 137, presso lo studio dell'Avv. Francesco Billè, che lo rappresenta e difende,
sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Salvatore Cassaniti, giusta procura in atti;
– opponente –
E
con sede in Furci Siculo, p.i. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in S. Alessio Siculo, via Mantineo, presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Padiglione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
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– opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il titolare dell'omonima TA, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto, emesso in data 17 marzo 2017, col quale il
Tribunale di Messina gli ingiungeva di pagare la somma di euro 17.750,34 alla
[...]
. Controparte_1
Esponendo che la richiesta di decreto ingiuntivo era fondata su alcune fatture,
imputate per il caricamento di materiale di scavo in esubero eseguito dall in CP_1
favore del contestava il prezzo di euro 1,50, indicato nelle fatture per ogni Parte_1
metro cubo di materiale caricato, nonché l'ammontare totale delle singole fatture, il cui importo era stato calcolato per la consegna del materiale, anziché per l'attività di caricamento, così mascherando una operazione fittizia.
Chiedeva, quindi, di accertare l'inesistenza del credito per mancanza di prova e,
per l'effetto, di dichiarare inammissibile, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che replicava e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si espletava la prova testimoniale.
All'udienza del 13 giugno 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto
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legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 13001/2006; Cass. 15702/2004; Cass.
7188/2003).
Da ciò deriva che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata,
la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (Cass.
2573/2002).
Restano pertanto irrilevanti, ai fini di un accertamento siffatto, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. 419/2006 e 7224/87).
Occorre premettere, poi, che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postulano che sia il
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creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
In tema di responsabilità contrattuale, inoltre, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf. Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12
giugno 2018).
Ciò detto, deve rilevarsi che la prova del credito non può trarsi semplicemente dalle fatture prodotte dalla azienda opposta, essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua
formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti
concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato
fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni
eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 299/2016 e 15383/2010).
Però, a fronte dell'implicito riconoscimento operato da parte opponente sull'effettuazione della prestazione di caricamento e trasporto di materiale in esubero
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posta in essere da parte opposta in favore della TA del Mastroieni, e, quindi,
sussistendo la prova del contratto da cui consegue l'esistenza del vantato credito, tutte le contestazioni formulate da parte opponente, riguardanti, sostanzialmente, l'importo della somma ingiunta, sono prive di pregio.
Invero, il trasposto del materiale, nel quantitativo esattamente indicato per il quale è stato calcolato l'importo delle singole fatture, risulta comprovato dai relativi documenti di trasporto, ritualmente prodotti in atti e sottoscritti dal destinatario (TA
, il cui contenuto non è specificamente contestato, che indicano il mittente Parte_1
(l ) ed il destinatario ( ) -che sempre sottoscrive, Controparte_1 Parte_1
come detto, per accettazione- e che attestano, ancora una volta, il caricamento e lo scaricamento del materiale in esubero nel quantitativo ivi indicato e, quindi, la conseguente consegna allo stesso Parte_1
Anche le contestazioni relative al prezzo unitario del materiale caricato,
applicato dall sono prive di fondamento, a fronte della produzione di CP_1
precedenti fatture, esattamente pagate dal relative allo svolgimento delle Parte_1
stesse operazioni tra le odierne parti, ove viene indicato il medesimo prezzo (euro 1,50
al metro cubo) praticato ed applicato nelle fatture relative alla successiva attività di caricamento, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, alla luce del pieno riscontro probatorio ottenuto colla richiamata produzione documentale, le eccezioni estintive e modificative formulate da parte opponente non sono state dimostrate, essendo assolutamente insufficienti a fornire la prova contraria le circostanze emerse con la prova testimoniale, che forniscono dati numerici e riferimenti temporali non adeguatamente contestualizzati che richiedevano,
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invece, delle ulteriori precisazioni per sovvertire il solido quadro probatorio costituito dalla documentazione prodotta da parte opposta.
Da ultimo, sono oltremodo inconducenti e non pertinenti le deduzioni articolate da parte opponente nell'atto introduttivo, fondate sul contenuto dei contratti di affitto di terreni dai quali proveniva il materiale di risulta -stipulati dal dante causa delle odierne parti-, che prevede delle clausole che non incidono sul rapporto sostanziale oggetto del presente giudizio.
Deve, pertanto, ribadirsi la sussistenza del vantato credito mentre le eccezioni sollevate dall'opponente -si ribadisce, generiche e, soprattutto, inconducenti- non sono riuscite a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovendosi ritenere, da ultimo,
assolutamente esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio, invocata dall'opponente al fine di accertare il reale costo unitario del caricamento del materiale, che non può
essere, appunto, disposta qualora la parte tenda con essa -come nel caso in esame- a colmare la deficienza delle proprie allegazioni, anche documentali, o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.
3130/2011 e 8989/2011).
In particolare, è evidente che quel costo poteva essere liberamente convenuto dalle parti e quello indicato nelle ultime fatture è proprio corrispondente a quello applicato ed accettato dalla parte opponente -come anticipato- in quelle precedenti.
L'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
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il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Parte_1
Condanna il a pagare a parte opposta le spese processuali, che liquida Parte_1
in euro 2.540,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Messina, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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