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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10815/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009251866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19697/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ZA ER ha impugnato la cartella esattoriale notificata in data 3-04-2025 per omesso versamento tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.514,89.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione e decadenza del credito vantato,
omessa notifica atti prodromici.
La Regione Campania si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
il resistente afferma che sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici in data 28-06-2022. Gli atti di che trattasi sono idonei ad interrompere l'erosione del termine triennale di prescrizione.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, evidenziando l'inammissibilità dello stesso a causa dell'irretrattabilità del credito;
eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il resistente ente impositore ha offerto la prova documentale della regolarità della notifica degli atti prodromici, atti idonei ad interrompere l'erosione del termine prescrizionale triennale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 100,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10815/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009251866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19697/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ZA ER ha impugnato la cartella esattoriale notificata in data 3-04-2025 per omesso versamento tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.514,89.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione e decadenza del credito vantato,
omessa notifica atti prodromici.
La Regione Campania si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
il resistente afferma che sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici in data 28-06-2022. Gli atti di che trattasi sono idonei ad interrompere l'erosione del termine triennale di prescrizione.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, evidenziando l'inammissibilità dello stesso a causa dell'irretrattabilità del credito;
eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il resistente ente impositore ha offerto la prova documentale della regolarità della notifica degli atti prodromici, atti idonei ad interrompere l'erosione del termine prescrizionale triennale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 100,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.