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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
174, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Lucifora del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 19.02.2024 Parte_1 muratore iscritto alla gestione artigiani dell' ha contestato le conclusioni formulate dal CP_2
C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., che aveva confermato il giudizio emesso dalla Commissione Medica a fondamento del rigetto della domanda amministrativa del 18.10.2022 proposta per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L. n. 222/1984 per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini - giudizio altresì confermato dal Comitato Prov.le in sede di CP_2 ricorso amministrativo -, deducendo l'incompleta disamina e valutazione delle numerose patologie attestate in seno alla scrutinata documentazione sanitaria;
premessa la diagnosi di “postumi di neurotmesi nervo ulnare destro, cardiopatia ipertensiva e gonoartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale”, l'ausiliario aveva invero omesso ogni riferimento alle altre patologie certificate (i.e. “apnee ostruttive del sonno di grado severo con indicazione alla ventilo-terapia CPAP;
esiti TURP per ipertrofia prostatica;
esiti della colecistectomia laparoscopica per calcolosi della colecisti;
esiti di interventi per la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”, oltre che “di approfondire la lesione del nervo ulnare destro che ha compromesso notevolmente l'uso della mano destra in un lavoratore che è, appunto, destrimane” - posto che
“l'impiego di un tale arto risulta incidere notevolmente nell'attività lavorativa del soggetto che è quella di muratore ovvero su ogni altra che egli possa svolgere in relazione all'età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute” - e l'incidenza della cardiopatia ipertensiva in soggetto quasi 60enne, la quale “non consente al lavoratore attività fisica impegnativa come quella di muratore che invece quotidianamente richiede forza e prestanza”. Ha pertanto chiesto volersi ritenere e dichiarare, previa rinnovazione degli accertamenti peritali, che esso ricorrente è “soggetto con capacità di lavoro ridotto in modo permanente, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo e dunque con diritto al conseguimento dell'assegno di invalidità di cui alla L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., ancorché unicamente in ragione della demenza giovanile diagnosticata all'ARRABITO delle more dell'accertamento medesimo, valutata in rapporto alla svolta attività di imprenditore edile, e senza esprimere, al pari del precedente C.T.U., alcun giudizio di decisiva incidenza delle diagnosticate patologie articolari e cardiache sulla capacità di lavoro manuale del ricorrente, dal predetto espressamente ed unicamente poste a fondamento dei formulati motivi di opposizione;
l'ausiliario ha infatti esposto che “da circa un anno il Sig. ha iniziato a presentare amnesia per fatti recenti con difficoltà Pt_1 nell'identificazione di oggetti e saltuari disconoscimenti di persone anche nella cerchia di parentela. Sottoposto ad indagine neurologica nel gennaio 2023, non emersero danni strutturali cerebrali significativi, per cui venne consigliata terapia farmacologica di supporto. Al recente accertamento neurologico effettuato in corso della presente CTU, il Sig. ha presentato Pt_1 un netto peggioramento clinico che, anche sulla base dei test somministrati (MMSE 10/30), è stato interpretato come demenza in soggetto di giovane età. Va considerato che il deficit mentale rappresenta in ogni caso un'alterazione lavorativa, ma con risvolti limitati nel caso di soggetto che svolge lavoro dipendente ed in cui il ruolo decisionale ha poca o nulla importanza. E' diverso il caso del Sig. che, essendo il titolare di impresa edile, deve svolgere una Parte_1 doppia funzione: di lavoratore diretto nella realizzazione dell'appalto assunto, e di imprenditore cui è delegata la completa organizzazione del lavoro che va dal riuscire a procurarsi gli incarichi professionali, all'organizzazione del lavoro in modo da renderlo redditizio, al controllo degli altri operai che sono alle dipendenze sia come attività lavorativa sia come salvaguardia della loro salute lavorativa”, concludendo quindi che il ricorrente risulta affetto da “demenza giovanile in imprenditore edile, iperteso, con poliartrosi ed esiti di remota lesione completa del nervo radiale destro”, patologie che ne “hanno determinato una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a partire dalla prima data certa del 1 luglio 2024 e per un periodo di tre anni” (cfr. relazione depositata il 18.10.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuto il doveroso apprezzamento, ex art. 149 disp. att. c.p.c., del sopravvenuto aggravamento, il quale - anche in difetto di risultanze in merito alla presupposta titolarità, in capo all' , di impresa edile con operai alle proprie dipendenze - deve reputarsi, per le ragioni Pt_1 motivate nell'acquisito elaborato peritale, atto ad incidere sulla capacità di lavoro autonomo del ricorrente, deve ritenersene la riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, e pertanto il possesso del requisito sanitario sotteso alla prestazione per cui è causa, a far data dal luglio 2024. Attese le difformi conclusioni formulate dai nominati CC.TT.UU. e il riconoscimento del requisito sanitario in epoca successiva all'introduzione del giudizio di A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa a meno di un terzo con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
174, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Lucifora del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 19.02.2024 Parte_1 muratore iscritto alla gestione artigiani dell' ha contestato le conclusioni formulate dal CP_2
C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., che aveva confermato il giudizio emesso dalla Commissione Medica a fondamento del rigetto della domanda amministrativa del 18.10.2022 proposta per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L. n. 222/1984 per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini - giudizio altresì confermato dal Comitato Prov.le in sede di CP_2 ricorso amministrativo -, deducendo l'incompleta disamina e valutazione delle numerose patologie attestate in seno alla scrutinata documentazione sanitaria;
premessa la diagnosi di “postumi di neurotmesi nervo ulnare destro, cardiopatia ipertensiva e gonoartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale”, l'ausiliario aveva invero omesso ogni riferimento alle altre patologie certificate (i.e. “apnee ostruttive del sonno di grado severo con indicazione alla ventilo-terapia CPAP;
esiti TURP per ipertrofia prostatica;
esiti della colecistectomia laparoscopica per calcolosi della colecisti;
esiti di interventi per la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”, oltre che “di approfondire la lesione del nervo ulnare destro che ha compromesso notevolmente l'uso della mano destra in un lavoratore che è, appunto, destrimane” - posto che
“l'impiego di un tale arto risulta incidere notevolmente nell'attività lavorativa del soggetto che è quella di muratore ovvero su ogni altra che egli possa svolgere in relazione all'età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute” - e l'incidenza della cardiopatia ipertensiva in soggetto quasi 60enne, la quale “non consente al lavoratore attività fisica impegnativa come quella di muratore che invece quotidianamente richiede forza e prestanza”. Ha pertanto chiesto volersi ritenere e dichiarare, previa rinnovazione degli accertamenti peritali, che esso ricorrente è “soggetto con capacità di lavoro ridotto in modo permanente, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo e dunque con diritto al conseguimento dell'assegno di invalidità di cui alla L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., ancorché unicamente in ragione della demenza giovanile diagnosticata all'ARRABITO delle more dell'accertamento medesimo, valutata in rapporto alla svolta attività di imprenditore edile, e senza esprimere, al pari del precedente C.T.U., alcun giudizio di decisiva incidenza delle diagnosticate patologie articolari e cardiache sulla capacità di lavoro manuale del ricorrente, dal predetto espressamente ed unicamente poste a fondamento dei formulati motivi di opposizione;
l'ausiliario ha infatti esposto che “da circa un anno il Sig. ha iniziato a presentare amnesia per fatti recenti con difficoltà Pt_1 nell'identificazione di oggetti e saltuari disconoscimenti di persone anche nella cerchia di parentela. Sottoposto ad indagine neurologica nel gennaio 2023, non emersero danni strutturali cerebrali significativi, per cui venne consigliata terapia farmacologica di supporto. Al recente accertamento neurologico effettuato in corso della presente CTU, il Sig. ha presentato Pt_1 un netto peggioramento clinico che, anche sulla base dei test somministrati (MMSE 10/30), è stato interpretato come demenza in soggetto di giovane età. Va considerato che il deficit mentale rappresenta in ogni caso un'alterazione lavorativa, ma con risvolti limitati nel caso di soggetto che svolge lavoro dipendente ed in cui il ruolo decisionale ha poca o nulla importanza. E' diverso il caso del Sig. che, essendo il titolare di impresa edile, deve svolgere una Parte_1 doppia funzione: di lavoratore diretto nella realizzazione dell'appalto assunto, e di imprenditore cui è delegata la completa organizzazione del lavoro che va dal riuscire a procurarsi gli incarichi professionali, all'organizzazione del lavoro in modo da renderlo redditizio, al controllo degli altri operai che sono alle dipendenze sia come attività lavorativa sia come salvaguardia della loro salute lavorativa”, concludendo quindi che il ricorrente risulta affetto da “demenza giovanile in imprenditore edile, iperteso, con poliartrosi ed esiti di remota lesione completa del nervo radiale destro”, patologie che ne “hanno determinato una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a partire dalla prima data certa del 1 luglio 2024 e per un periodo di tre anni” (cfr. relazione depositata il 18.10.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuto il doveroso apprezzamento, ex art. 149 disp. att. c.p.c., del sopravvenuto aggravamento, il quale - anche in difetto di risultanze in merito alla presupposta titolarità, in capo all' , di impresa edile con operai alle proprie dipendenze - deve reputarsi, per le ragioni Pt_1 motivate nell'acquisito elaborato peritale, atto ad incidere sulla capacità di lavoro autonomo del ricorrente, deve ritenersene la riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, e pertanto il possesso del requisito sanitario sotteso alla prestazione per cui è causa, a far data dal luglio 2024. Attese le difformi conclusioni formulate dai nominati CC.TT.UU. e il riconoscimento del requisito sanitario in epoca successiva all'introduzione del giudizio di A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa a meno di un terzo con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella