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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2416 / 2024
Il Giudice designato LI RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2416 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to QUAGLIERI FRANCESCO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precedente giudizio per ATP, depositato in data
5.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel giudizio preventivo, chiedeva accertarsi il suo diritto alle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità e, in subordine, assegno di invalidità) fin dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_1
ratei pregressi, oltre accessori. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
Espletata CTU medico-legale la causa veniva decisa in esito all'udienza del
23.10.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
La domanda non è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che la parte Persona_1
ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoporosi e crolli vertebrali multipli, cardiopatia ipertensiva, con fe conservativa, broncopneumatia cronica, esiti frattura femore dx, pregresso TIA, sindrome depressiva reattiva, esiti di by-pas bilio-intestinale) che comportano l'insorgenza delle invalidità presupposte per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
L'invalidità accertata è risultata infatti pari al 100%, dall'epoca della domanda in sede amministrativa.
Non è stata, al contrario, accertata la sussistenza del requisito medico-legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, domanda avanzata anch'essa in via principale sia nella fase sommaria del giudizio, che nella presente fase.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Nelle note conclusive per l'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha così concluso: “Stante il riconoscimento con perizia medico- legale del CTU dott. Per_1 in capo, alla ricorrente, della sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'invalidità civile nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 2 e 12 l.118/71 a far data dal deposito della domanda amministrativa, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta in decisione con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”, così manifestando la volontà di rinunciare alla domanda volta all'accertamento dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento della indennità di accompagnamento, peraltro non riconosciuti.
Le spese di lite debbono quindi essere compensate per la metà, in ragione della reciproca soccombenza, sia per la presente fase (cause di previdenza/valore minimo/scaglione 5.201-26.000) che per quella a cognizione sommaria (procedimenti di istruzione preventiva/valore minimo/medesimo scaglione), dovendo porsi la restante metà a carico dell' . CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta che Pt_1
si trova nelle condizioni medico-legali per il riconoscimento della
[...] pensione di inabilità ex art. art. 2 e 12 l.118/71 dalla data della domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante metà, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che liquida in euro 1.933,50, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Cassino, 2.11.2025
Il Giudice
LI RI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2416 / 2024
Il Giudice designato LI RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2416 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to QUAGLIERI FRANCESCO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precedente giudizio per ATP, depositato in data
5.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel giudizio preventivo, chiedeva accertarsi il suo diritto alle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità e, in subordine, assegno di invalidità) fin dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_1
ratei pregressi, oltre accessori. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
Espletata CTU medico-legale la causa veniva decisa in esito all'udienza del
23.10.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
La domanda non è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che la parte Persona_1
ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoporosi e crolli vertebrali multipli, cardiopatia ipertensiva, con fe conservativa, broncopneumatia cronica, esiti frattura femore dx, pregresso TIA, sindrome depressiva reattiva, esiti di by-pas bilio-intestinale) che comportano l'insorgenza delle invalidità presupposte per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
L'invalidità accertata è risultata infatti pari al 100%, dall'epoca della domanda in sede amministrativa.
Non è stata, al contrario, accertata la sussistenza del requisito medico-legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, domanda avanzata anch'essa in via principale sia nella fase sommaria del giudizio, che nella presente fase.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Nelle note conclusive per l'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha così concluso: “Stante il riconoscimento con perizia medico- legale del CTU dott. Per_1 in capo, alla ricorrente, della sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'invalidità civile nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 2 e 12 l.118/71 a far data dal deposito della domanda amministrativa, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta in decisione con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”, così manifestando la volontà di rinunciare alla domanda volta all'accertamento dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento della indennità di accompagnamento, peraltro non riconosciuti.
Le spese di lite debbono quindi essere compensate per la metà, in ragione della reciproca soccombenza, sia per la presente fase (cause di previdenza/valore minimo/scaglione 5.201-26.000) che per quella a cognizione sommaria (procedimenti di istruzione preventiva/valore minimo/medesimo scaglione), dovendo porsi la restante metà a carico dell' . CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta che Pt_1
si trova nelle condizioni medico-legali per il riconoscimento della
[...] pensione di inabilità ex art. art. 2 e 12 l.118/71 dalla data della domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante metà, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che liquida in euro 1.933,50, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Cassino, 2.11.2025
Il Giudice
LI RI