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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
in composizione monocratica, in persona del Giudice designato
Dott.ssa Giovanna Zarone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n° 677/18,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia MASCITTO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia alla Via G. Rossini
n. 29;
-attore-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele CP_1
MAURO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Isernia, alla Via E. de Niccola n. 10;
-convenute - attore in riconvenzionale-
NONCHE'
contumace; Controparte_2
-convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
(quali eredi di ) innanzi al Tribunale di Controparte_2 Persona_1
Isernia sostenendo di avere stipulato in data 07.12.1998 con il de cuis Per_1
un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto
[...]
l'acquisto di un terreno sito in località Castel Romano per l'apertura di una cava per l'importo di € 8.812,50. L'attore precisava, altresì, di non aver potuto addivenire alla stipula dell'atto definitivo perchè sul bene di cui trattasi persisteva, sin dalla stipula del contratto preliminare, un vincolo comunitario che impediva l'esercizio di una cava su quel terreno, di conseguenza richiedeva la restituzione del doppio dell'anticipo versato.
Il convenuto, , si costituiva in giudizio contestando CP_1
integralmente l'assunto attoreo e spiegando domanda riconvenzionale.
Questo Giudice ritiene che la domanda attorea è fondata.
2 Le parti erano consapevoli al momento della stipula del contratto preliminare, che il motivo per il quale l'attore acquistava il terreno de quo era per la futura apertura di una cava, non spiegandosi altrimenti l'autorizzazione del di cui alla menzionata clausola 3) ossia che: “il promittente Per_2
venditore, nelle more della stipula del definitivo, autorizzava il promissario
acquirente a svolgere tutte le attività propedeutiche necessarie per la
realizzazione di una cava di calcare e, quindi, a munirsi delle relative
autorizzazioni”.
Da un'attenta lettura del contratto preliminare si legge che la clausola 3) testualmente recita “ il Signor acquista i suddetti Parte_1
beni per l'apertura di cava di calcare, per questa ragione l'atto pubblico
sarà stipulato quando saranno pronti tutti i documenti occorrente per
l'apertura della cava”, pertanto, la stipula del contratto definitivo era subordinata al rilascio in favore del D'Uva di tutte le autorizzazioni necessarie all'apertura della cava.
La suindicata condizione non si è realizzata in quanto il
[...]
”, nel cui territorio è situato il terreno oggetto Parte_2
del preliminare, veniva identificato come zona di importanza comunitaria sin dal 1997 e veniva, altresì, individuato come sito di interesse comunitario e ciò
in forza della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE per come recepita con il
DPR n. 35/1997.
Si evince dalla lettera prodotta in atti della Regione Molise a firma del Dott. inoltrata all'odierno attore, che l'area oggetto di Persona_3
3 autorizzazione per l'apertura della cava ricadeva in gran parte nel sito di interesse comunitario, per cui era vietata l'esercizio di attività estrattiva,
motivo per cui l'autorizzazione non poteva essere rilasciata.
Quindi, non vi è alcuna ombra di dubbio che non può essere imputato all'attore alcun inadempimento e considerato l'esistenza dei suddetti vincoli, che sono ostativi al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura della cava, legittima è la richiesta dell'attore di restituzione della somma data in acconto.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto va rigettata perché infondata.
Il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 8.812,50 oltre interessi legali sulle somme originarie in anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, nella suindicata composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza rigettata:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto
; CP_1
4 3) condanna al pagamento in favore dell'attore CP_1
della somma di € 8.812,50 ( ) oltre interessi e Email_1
rivalutazione come in motivazione;
4) condanna , al pagamento in favore dell'attore delle CP_1
spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014, in € 6.237,00
(seimiladuecentotrentasette/00), di cui €237,00 per spese esenti nonchè
rimborso forfettario ex art. 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
Isernia, 13 febbraio 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Giovanna Zarone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
in composizione monocratica, in persona del Giudice designato
Dott.ssa Giovanna Zarone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n° 677/18,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia MASCITTO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia alla Via G. Rossini
n. 29;
-attore-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele CP_1
MAURO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Isernia, alla Via E. de Niccola n. 10;
-convenute - attore in riconvenzionale-
NONCHE'
contumace; Controparte_2
-convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
(quali eredi di ) innanzi al Tribunale di Controparte_2 Persona_1
Isernia sostenendo di avere stipulato in data 07.12.1998 con il de cuis Per_1
un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto
[...]
l'acquisto di un terreno sito in località Castel Romano per l'apertura di una cava per l'importo di € 8.812,50. L'attore precisava, altresì, di non aver potuto addivenire alla stipula dell'atto definitivo perchè sul bene di cui trattasi persisteva, sin dalla stipula del contratto preliminare, un vincolo comunitario che impediva l'esercizio di una cava su quel terreno, di conseguenza richiedeva la restituzione del doppio dell'anticipo versato.
Il convenuto, , si costituiva in giudizio contestando CP_1
integralmente l'assunto attoreo e spiegando domanda riconvenzionale.
Questo Giudice ritiene che la domanda attorea è fondata.
2 Le parti erano consapevoli al momento della stipula del contratto preliminare, che il motivo per il quale l'attore acquistava il terreno de quo era per la futura apertura di una cava, non spiegandosi altrimenti l'autorizzazione del di cui alla menzionata clausola 3) ossia che: “il promittente Per_2
venditore, nelle more della stipula del definitivo, autorizzava il promissario
acquirente a svolgere tutte le attività propedeutiche necessarie per la
realizzazione di una cava di calcare e, quindi, a munirsi delle relative
autorizzazioni”.
Da un'attenta lettura del contratto preliminare si legge che la clausola 3) testualmente recita “ il Signor acquista i suddetti Parte_1
beni per l'apertura di cava di calcare, per questa ragione l'atto pubblico
sarà stipulato quando saranno pronti tutti i documenti occorrente per
l'apertura della cava”, pertanto, la stipula del contratto definitivo era subordinata al rilascio in favore del D'Uva di tutte le autorizzazioni necessarie all'apertura della cava.
La suindicata condizione non si è realizzata in quanto il
[...]
”, nel cui territorio è situato il terreno oggetto Parte_2
del preliminare, veniva identificato come zona di importanza comunitaria sin dal 1997 e veniva, altresì, individuato come sito di interesse comunitario e ciò
in forza della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE per come recepita con il
DPR n. 35/1997.
Si evince dalla lettera prodotta in atti della Regione Molise a firma del Dott. inoltrata all'odierno attore, che l'area oggetto di Persona_3
3 autorizzazione per l'apertura della cava ricadeva in gran parte nel sito di interesse comunitario, per cui era vietata l'esercizio di attività estrattiva,
motivo per cui l'autorizzazione non poteva essere rilasciata.
Quindi, non vi è alcuna ombra di dubbio che non può essere imputato all'attore alcun inadempimento e considerato l'esistenza dei suddetti vincoli, che sono ostativi al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura della cava, legittima è la richiesta dell'attore di restituzione della somma data in acconto.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto va rigettata perché infondata.
Il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 8.812,50 oltre interessi legali sulle somme originarie in anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, nella suindicata composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza rigettata:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto
; CP_1
4 3) condanna al pagamento in favore dell'attore CP_1
della somma di € 8.812,50 ( ) oltre interessi e Email_1
rivalutazione come in motivazione;
4) condanna , al pagamento in favore dell'attore delle CP_1
spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014, in € 6.237,00
(seimiladuecentotrentasette/00), di cui €237,00 per spese esenti nonchè
rimborso forfettario ex art. 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
Isernia, 13 febbraio 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Giovanna Zarone
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