TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5746/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ET RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5746/2022 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Coletta del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Piranesi n. 22,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Noschese e Controparte_2
EL CC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Brescia, via
Spalto San Marco, n. 1/A,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza del il Tribunale di Brescia emetteva in Controparte_1 data 20.1.2022 il decreto ingiuntivo n. 268/2022, immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto a , di pagare in favore del , la somma di € 10.689,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi come da domanda e spese di procedura. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, avanti l'Intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In via preliminare, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, chiedeva di accertare che il CP_1 ingiungente costituiva un condominio parziale ex art 1123 c.c. e, pertanto, chiedeva di dichiarare nulla la delibera del 19.4.2021 per violazione di legge. In ogni caso, con il favore delle spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il Controparte_1 contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente e chiedendo, in via preliminare la conferma dell'immediata esecutività del decreto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, le parti chiedevano un breve rinvio in pendenza di trattative.
Con decreto del 20.10.2022 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività e assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183 VI co. cpc.
Con decreto del 26.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare.
Con decreto del 15.5.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
Con il deposito delle comparse conclusionali, le parti davano atto dell'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione da parte dell'opponente.
* * *
Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice dell'importo ingiunto (unitamente alle spese) dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione
(in data 06.12.2022, a mezzo di bonifico in acconto di € 6.000,00 e il residuo saldo a seguito di procedura esecutiva).
L'intervenuto pagamento da parte dell'opponente giustifica la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n. 269/2022.
È opportuno precisare che trattasi di decreto validamente emesso da questo
Tribunale, atteso che l'opposizione formulata dalla parte opponente si presente in toto infondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Anzitutto, il riferimento svolto dall'opponente, in sede di comparsa conclusionale, alla disciplina della cessazione della materia del contendere risulta del tutto inconferente.
Ciò in quanto, la medesima insiste nella domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare del 19.4.2021.
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare formulata dall'opponente.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto che in capo alla medesima sarebbero state illegittimamente ascritte spese rispetto alle quali ella sarebbe estranea oltre alla nullità della deliberazione condominiale del 19.04.2021 di approvazione dell'ultimo esercizio e gestione contabile – economica, atteso che l'amministratore non avrebbe tenuto debitamente conto nel riparto delle spese della sussistenza di condominio parziale.
L'assunto è privo di pregio.
È noto come in tema di nullità le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Civ. Sez. Unite n.9839/2021) abbiano chiarito come “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico
– dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. - In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali,
a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario.
Per contro, la giurisprudenza, alla quale questo Giudice aderisce, come già richiamata nell'ordinanza del 20.10.2022, ritiene che: “Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, (Cass.sez. un. n.9839/21).
Dall'esame della delibera impugnata non emerge che il ebbe a modificare CP_1 criteri legali di ripartizione delle spere relative alla gestione delle parti comuni, provvedendo, in detta sede, all'approvazione dei consuntivi 2020/2021.
Invero, le tabelle millesimali e la Relazione Tecnica per tabelle millesimali, prodotte in giudizio dal convenuto risultano approvate dall'assemblea (cfr. docc. sub 4 CP_1
e 5); dall'esame di tali documenti risulta che l'opponente dispone di 230,71 millesimi relativamente ai beni comuni.
Dai consuntivi prodotti dal emerge che l'assemblea ha esclusivamente CP_1 attribuito all'opponente le spese riferibili ai millesimi dalla stessa posseduti.
Parte opponente non ha introdotto alcuna tempestiva azione di annullamento, dovendosi rilevare come ormai essa sarebbe stata, peraltro, tardiva non solo oggi, ma già al momento della notifica dell'opposizione, essendo spirati i termini di 30 giorni di cui all'art. 1137 cc. Posto che la delibera è stata inoltrata all'interessata con raccomandata a.r. del
3.05.2021(doc. 2 fasc. monitorio).
Alla luce di tali principi ed emergenze deve ritenersi che nessuna nullità della delibera del 19.4.2021 può esser pronunciata, dovendo ritenere la stessa valida ed efficace.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio. In definitiva, atteso l'intervenuto pagamento del credito va pronunciata a revoca del decreto ingiuntivo n.
268/2022 e, atteso altresì che l'opposizione è risultata del tutto infondata, la stessa va rigettata.
Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza. Le spese del presente giudizio vanno dunque poste a carico dell'opponente nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, e minimi per la fase istruttoria e decisoria, omessa la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dato atto dell'intervenuto pagamento del credito in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2022; rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a;
Brescia, 11 novembre 2025. Il Giudice
ET RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ET RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5746/2022 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Coletta del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Piranesi n. 22,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Noschese e Controparte_2
EL CC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Brescia, via
Spalto San Marco, n. 1/A,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza del il Tribunale di Brescia emetteva in Controparte_1 data 20.1.2022 il decreto ingiuntivo n. 268/2022, immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto a , di pagare in favore del , la somma di € 10.689,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi come da domanda e spese di procedura. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, avanti l'Intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In via preliminare, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, chiedeva di accertare che il CP_1 ingiungente costituiva un condominio parziale ex art 1123 c.c. e, pertanto, chiedeva di dichiarare nulla la delibera del 19.4.2021 per violazione di legge. In ogni caso, con il favore delle spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il Controparte_1 contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente e chiedendo, in via preliminare la conferma dell'immediata esecutività del decreto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, le parti chiedevano un breve rinvio in pendenza di trattative.
Con decreto del 20.10.2022 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività e assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183 VI co. cpc.
Con decreto del 26.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare.
Con decreto del 15.5.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
Con il deposito delle comparse conclusionali, le parti davano atto dell'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione da parte dell'opponente.
* * *
Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice dell'importo ingiunto (unitamente alle spese) dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione
(in data 06.12.2022, a mezzo di bonifico in acconto di € 6.000,00 e il residuo saldo a seguito di procedura esecutiva).
L'intervenuto pagamento da parte dell'opponente giustifica la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n. 269/2022.
È opportuno precisare che trattasi di decreto validamente emesso da questo
Tribunale, atteso che l'opposizione formulata dalla parte opponente si presente in toto infondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Anzitutto, il riferimento svolto dall'opponente, in sede di comparsa conclusionale, alla disciplina della cessazione della materia del contendere risulta del tutto inconferente.
Ciò in quanto, la medesima insiste nella domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare del 19.4.2021.
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare formulata dall'opponente.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto che in capo alla medesima sarebbero state illegittimamente ascritte spese rispetto alle quali ella sarebbe estranea oltre alla nullità della deliberazione condominiale del 19.04.2021 di approvazione dell'ultimo esercizio e gestione contabile – economica, atteso che l'amministratore non avrebbe tenuto debitamente conto nel riparto delle spese della sussistenza di condominio parziale.
L'assunto è privo di pregio.
È noto come in tema di nullità le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Civ. Sez. Unite n.9839/2021) abbiano chiarito come “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico
– dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. - In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali,
a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario.
Per contro, la giurisprudenza, alla quale questo Giudice aderisce, come già richiamata nell'ordinanza del 20.10.2022, ritiene che: “Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, (Cass.sez. un. n.9839/21).
Dall'esame della delibera impugnata non emerge che il ebbe a modificare CP_1 criteri legali di ripartizione delle spere relative alla gestione delle parti comuni, provvedendo, in detta sede, all'approvazione dei consuntivi 2020/2021.
Invero, le tabelle millesimali e la Relazione Tecnica per tabelle millesimali, prodotte in giudizio dal convenuto risultano approvate dall'assemblea (cfr. docc. sub 4 CP_1
e 5); dall'esame di tali documenti risulta che l'opponente dispone di 230,71 millesimi relativamente ai beni comuni.
Dai consuntivi prodotti dal emerge che l'assemblea ha esclusivamente CP_1 attribuito all'opponente le spese riferibili ai millesimi dalla stessa posseduti.
Parte opponente non ha introdotto alcuna tempestiva azione di annullamento, dovendosi rilevare come ormai essa sarebbe stata, peraltro, tardiva non solo oggi, ma già al momento della notifica dell'opposizione, essendo spirati i termini di 30 giorni di cui all'art. 1137 cc. Posto che la delibera è stata inoltrata all'interessata con raccomandata a.r. del
3.05.2021(doc. 2 fasc. monitorio).
Alla luce di tali principi ed emergenze deve ritenersi che nessuna nullità della delibera del 19.4.2021 può esser pronunciata, dovendo ritenere la stessa valida ed efficace.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio. In definitiva, atteso l'intervenuto pagamento del credito va pronunciata a revoca del decreto ingiuntivo n.
268/2022 e, atteso altresì che l'opposizione è risultata del tutto infondata, la stessa va rigettata.
Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza. Le spese del presente giudizio vanno dunque poste a carico dell'opponente nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, e minimi per la fase istruttoria e decisoria, omessa la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dato atto dell'intervenuto pagamento del credito in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2022; rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a;
Brescia, 11 novembre 2025. Il Giudice
ET RI