Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4-1/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati: dott. Claudio Michelucci Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel. dott.ssa Caterina Sinico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 4-1/2025 RG. PU
Promosso da
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore con sede in Via San Giorgio n. 17/N, difesa e rappresentata Pt_1
dall'Avv. Maria Cristina Cattapan ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, giusta delega in atti;
e da:
- (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F.: assistiti e difesi congiuntamente e disgiuntamente C.F._2
dall'avv.to Luca Pizzigoni e dall'avv. Andrea Pesenti, nonché dall' Avv. Andrea
Rovescalli con studio in Verbania via Monte Zeda 2, presso il quale sono elettivamente domiciliati come da delega allegata agli atti ricorrenti
nei confronti di
, titolare di “SERVEDIL di YA NS O” (c.f. Parte_4
- p. iva ), con sede legale in Verbania (VB), via Intra C.F._3 P.IVA_1
Premeno n. 60,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti: “insistono per l'apertura della Liquidazione Giudiziale”.
Con ricorso depositato il 14.01.2025, la , affermandosi Parte_1
creditrice per l'importo di €41.002,51, come da precetto notificato in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Verbania n. 136/2024, chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore.
Successivamente, in data 20.01.2025, nel fascicolo telematico veniva riunito il ricorso proposto congiuntamente da e ex dipendenti del Parte_2 Parte_3
debitore, che, in forza – rispettivamente – del decreto ingiuntivo n. 12/24 emesso dal
Tribunale di Verbania il 30.01.2024 e della sentenza n. 1259/2024 resa dal Tribunale di
Verbania, vantano ciascuno un credito complessivo per € 4.269,26 ( e per € 11.861,43 Pt_2
( . Pt_3
Verificata la regolare notifica al debitore, all'udienza del 4 marzo 2025, non comparsa parte debitrice, i ricorrenti tutti insistevano per l'apertura della dichiarazione giudiziale.
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
– questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII perché nel suo circondario si trova la sede legale ed effettiva della ditta individuale e pertanto il centro degli interessi principali del debitore;
il debitore è soggetto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale non risultando il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
in particolare, dalla dichiarazione dei redditi del 2024 del debitore, risultano ricavi – relativamente al periodo di imposta 2023 - per euro 204.988 (e identico importo è indicato nel “volume d'affari” della dichiarazione modello IVA 2024), né d'altronde alcuna prova contraria è stata offerta dal debitore;
- rilevato, altresì, atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è complessivamente superiore a 30.000 euro, sia tenuto conto del credito complessivo fatto valere dagli istanti che delle iscrizioni a ruolo dell'Agente della
Riscossione, risultando così soddisfatta la condizione prevista dall'art. 49 comma 5 CCII per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, - il debitore si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2 lett. b) CCII come risulta dal considerevole importo dei debiti non pagati e come reso palese dagli infruttuosi pignoramenti mobiliari e presso terzi promossi dai creditori istanti.
Ritiene pertanto il Collegio che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
PQM
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, titolare dell'impresa individuale “SERVEDIL di YA NS Parte_4
O” (c.f. - p. iva ), con sede legale in Verbania (VB), C.F._3 P.IVA_1 via Intra Premeno n. 60; nomina Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;
nomina curatore l'avv. Giovanni Giacovelli, con studio in Verbania, V.le Giuseppe Azari 80;
Ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del codice civile -, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale entro tre giorni.
FISSA
Al 22.7.2025 ore 11,00, presso il Tribunale di Verbania, davanti al Giudice Delegato,
l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo.
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 del codice della crisi.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non
è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre sigilli dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.
Ordina al curatore di procedere, ai sensi dell'art. 195 CCII, rimossi se in precedenza apposti i sigilli, alla redazione nel più breve termine possibile all'inventario secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori se nominato.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, pubblicata e trasmessa al competente
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cosi deciso in Verbania, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonietta Sacco Claudio Michelucci