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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000143940001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/DI/000014394/0/001, emesso da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Milano in materia di imposta di registro con riferimento al decreto ingiuntivo n. 14394/2023 del Tribunale di Milano.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, con cui l'imposta veniva determinata in euro 9.743,00 nel modo che segue:
- euro 7.415,00 per applicazione dell'aliquota dello 0,50%, per l'enunciazione della fideiussione sulla somma di 1.483.020,92 data dalla somma dell'importo del pagamento ingiunto ingiunto e degli interessi di euro 4.102,68, ai sensi degli artt. 22 D.P.R. 131/86 e 6 Tariffa Parte I;
-euro 200,00 per la condanna contenuta nell'atto giudiziario, ai sensi della nota II art. 8 lett. b) Tariffa Parte
Prima;
-euro 2.127,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sugli interessi, calcolati nell'importo di euro 70.897,08 ex artt. 15 D.P.R. 633/72 e 8 lett. b) tariffa Parte Prima. atteso che con esso era stata liquidata l'imposta di registro;
con riferimento alla condanna a pagamento somme e di interessi, disposta nel suindicato decreto ingiuntivo, applicando l'aliquota proporzionale al 3% e non in misura fissa, come prescritto dall'art. 40 TUR, in ragione del principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro.
Con riferimento all'enunciazione della fideiussione rilevava che essa fosse soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72 e che dovesse applicarsi l'art. 15 d.p.r. 601/1973, sicchè sia il contratto di finanziamento sia l'atto di garanzia ad esso correlato, in quanto esenti ex lege dall'imposta di registro, non potevano essere oggetto di tassazione in quanto meramente enunciato in un decreto ingiuntivo.
Infine, quanto agli interessi, osservava come gli stessi avessero natura corrispettiva e non moratoria e che dunque l'imposta di registro non fosse dovuta.
Richiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Rilevava di avere correttamente applicato l'imposta in misura fissa, ari a 200 euro, con riferimento alla condanna al pagamento delle somme soggette ad iva, sicchè sul punto non poteva esserci contestazione
Anche le doglianze sull'imposta di registro relativamente all'enunciazione di fideiussione erano infondate, atteso che anch'esse erano state enunciate, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura dello
0,5% ai sensi dell'art. 6, tariffa, Parte prima del TUR. Riguardo agli interessi segnalava come il decreto ingiuntivo avesse disposto condanna al pagamento di interessi “come da domanda”, come gli stessi dovessero intendersi moratori e che, in applicazione dell'art. 15 dpr 633/72, correttamente l'Ufficio avesse applicato imposta proporzionale al 3%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 14394/2023 disponendo che la debitrice dell'odierna ricorrente pagasse la somma costituente il debito e, altresì, il pagamento degli interessi al tasso contrattualmente convenuto.
Sulla condanna al pagamento delle somme dovute dalla debitrice, stante il principio di alternatività iva/ imposta di registro relativa al contratto di finanziamento bancario alla base del rapporto dedotto in giudizio,
l'atto impugnato determina l'imposta di registro in misura fissa, per euro 200 e non in via proporzionale, sicchè nessuna censura può essere mossa a tale imposizione (né la ricorrente contesta la debenza dell'imposta in misura fissa).
La circostanza che la fideiussione sia o meno assoggettata ad iva è sostanzialmente irrilevante nel caso di specie, in quanto il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro si applica con riferimento alla condanna al pagamento di somme di denaro, mentre nel caso in esame l'imposta di registro è applicata sulla enunciazione di tale fideiussione nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 6, tariffa,
Parte prima del TUR;
tale irrogazione non è infatti in alcun modo legata a condanna a pagamento di somma di denaro da parte del fideiussore (nel quale vigerebbe in pieno il suindicato principio di alternatività), ma all'enunciazione della garanzia.
La circostanza che la fideiussione, in sé, non sia soggetta ad imposta di registro non comporta che essa, se enunciato in un provvedimento giurisdizionale soggetto ad imposta di registro, sia soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Correttamente l'Ufficio ha infine applicato l'imposta proporzionale nella misura del 3% (ai sensi degli artt.
15 TUR e 8, lett. B) della tariffa, parte I allegata al TUR) con riferimento all'ingiunzione di pagamento degli interessi.
Trattandosi evidentemente di interessi di mora, connessi al mancato pagamento da parte del debitore di quanto contrattualmente pattuito, in quanto tali interessi hanno la finzione di compensare il danno patrimoniale di una parte contrattuale e, quindi, il pagamento delle relative somme non ha certo causa diretta nel rapporto sinallagmatico di un contratto, anche se soggetto ad iva.
L'assoggettabilità dei provvedimenti giudiziari, comportanti ingiunzioni o condanne a pagamento di interessi moratori, ad imposta proporzionale è stata più volte affermata, in modo del tutto concorde e consolidato, dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 3143/2022 la Corte di Cassazione ha infatti affermato: ”E' principio consolidato di questa
Corte che le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'iva, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad iva”.
Tale principio di diritto è stato ancor più recentemente confermato dalle sentenze della Suprema Corte nn.
33535/2022 del 15 novembre 2022 e, da ultimo, n. 17962/2025.
Non vi è dubbio che gli interessi in esame siano moratori, essendo riferiti all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore esecutato.
Stante la totale soccombenza di parte ricorrente, questa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa, si liquidano in euro 1.600 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 1.600,00.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Relatore Dott. Enrico Pavone
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000143940001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/DI/000014394/0/001, emesso da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Milano in materia di imposta di registro con riferimento al decreto ingiuntivo n. 14394/2023 del Tribunale di Milano.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, con cui l'imposta veniva determinata in euro 9.743,00 nel modo che segue:
- euro 7.415,00 per applicazione dell'aliquota dello 0,50%, per l'enunciazione della fideiussione sulla somma di 1.483.020,92 data dalla somma dell'importo del pagamento ingiunto ingiunto e degli interessi di euro 4.102,68, ai sensi degli artt. 22 D.P.R. 131/86 e 6 Tariffa Parte I;
-euro 200,00 per la condanna contenuta nell'atto giudiziario, ai sensi della nota II art. 8 lett. b) Tariffa Parte
Prima;
-euro 2.127,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sugli interessi, calcolati nell'importo di euro 70.897,08 ex artt. 15 D.P.R. 633/72 e 8 lett. b) tariffa Parte Prima. atteso che con esso era stata liquidata l'imposta di registro;
con riferimento alla condanna a pagamento somme e di interessi, disposta nel suindicato decreto ingiuntivo, applicando l'aliquota proporzionale al 3% e non in misura fissa, come prescritto dall'art. 40 TUR, in ragione del principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro.
Con riferimento all'enunciazione della fideiussione rilevava che essa fosse soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72 e che dovesse applicarsi l'art. 15 d.p.r. 601/1973, sicchè sia il contratto di finanziamento sia l'atto di garanzia ad esso correlato, in quanto esenti ex lege dall'imposta di registro, non potevano essere oggetto di tassazione in quanto meramente enunciato in un decreto ingiuntivo.
Infine, quanto agli interessi, osservava come gli stessi avessero natura corrispettiva e non moratoria e che dunque l'imposta di registro non fosse dovuta.
Richiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Rilevava di avere correttamente applicato l'imposta in misura fissa, ari a 200 euro, con riferimento alla condanna al pagamento delle somme soggette ad iva, sicchè sul punto non poteva esserci contestazione
Anche le doglianze sull'imposta di registro relativamente all'enunciazione di fideiussione erano infondate, atteso che anch'esse erano state enunciate, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura dello
0,5% ai sensi dell'art. 6, tariffa, Parte prima del TUR. Riguardo agli interessi segnalava come il decreto ingiuntivo avesse disposto condanna al pagamento di interessi “come da domanda”, come gli stessi dovessero intendersi moratori e che, in applicazione dell'art. 15 dpr 633/72, correttamente l'Ufficio avesse applicato imposta proporzionale al 3%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 14394/2023 disponendo che la debitrice dell'odierna ricorrente pagasse la somma costituente il debito e, altresì, il pagamento degli interessi al tasso contrattualmente convenuto.
Sulla condanna al pagamento delle somme dovute dalla debitrice, stante il principio di alternatività iva/ imposta di registro relativa al contratto di finanziamento bancario alla base del rapporto dedotto in giudizio,
l'atto impugnato determina l'imposta di registro in misura fissa, per euro 200 e non in via proporzionale, sicchè nessuna censura può essere mossa a tale imposizione (né la ricorrente contesta la debenza dell'imposta in misura fissa).
La circostanza che la fideiussione sia o meno assoggettata ad iva è sostanzialmente irrilevante nel caso di specie, in quanto il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro si applica con riferimento alla condanna al pagamento di somme di denaro, mentre nel caso in esame l'imposta di registro è applicata sulla enunciazione di tale fideiussione nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 6, tariffa,
Parte prima del TUR;
tale irrogazione non è infatti in alcun modo legata a condanna a pagamento di somma di denaro da parte del fideiussore (nel quale vigerebbe in pieno il suindicato principio di alternatività), ma all'enunciazione della garanzia.
La circostanza che la fideiussione, in sé, non sia soggetta ad imposta di registro non comporta che essa, se enunciato in un provvedimento giurisdizionale soggetto ad imposta di registro, sia soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Correttamente l'Ufficio ha infine applicato l'imposta proporzionale nella misura del 3% (ai sensi degli artt.
15 TUR e 8, lett. B) della tariffa, parte I allegata al TUR) con riferimento all'ingiunzione di pagamento degli interessi.
Trattandosi evidentemente di interessi di mora, connessi al mancato pagamento da parte del debitore di quanto contrattualmente pattuito, in quanto tali interessi hanno la finzione di compensare il danno patrimoniale di una parte contrattuale e, quindi, il pagamento delle relative somme non ha certo causa diretta nel rapporto sinallagmatico di un contratto, anche se soggetto ad iva.
L'assoggettabilità dei provvedimenti giudiziari, comportanti ingiunzioni o condanne a pagamento di interessi moratori, ad imposta proporzionale è stata più volte affermata, in modo del tutto concorde e consolidato, dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 3143/2022 la Corte di Cassazione ha infatti affermato: ”E' principio consolidato di questa
Corte che le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'iva, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad iva”.
Tale principio di diritto è stato ancor più recentemente confermato dalle sentenze della Suprema Corte nn.
33535/2022 del 15 novembre 2022 e, da ultimo, n. 17962/2025.
Non vi è dubbio che gli interessi in esame siano moratori, essendo riferiti all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore esecutato.
Stante la totale soccombenza di parte ricorrente, questa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa, si liquidano in euro 1.600 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 1.600,00.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Relatore Dott. Enrico Pavone
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli