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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La sig.ra Ricorrente_1, quale titolare dell'impresa individuale Società_2 di Ricorrente_1 operante nel settore del “commercio all'ingrosso senza protezioni in gomma”, ricorre contro un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo relativo all'anno d'imposta 2019.
L'accertamento, emerso in seguito a un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Costa Volpino, contesta a carico dell'impresa l'utilizzo di una fattura passiva dell'importo di euro 6.300,00 più IVA per euro
1.386,00 considerata dall'Agenzia relativa a operazioni oggettivamente inesistenti.
La fattura contestata (fattura n. 12 del 9.6.2019) è stata emessa dalla Società_2 Srl in relazione alla fornitura di 3 pass per la fruizione dell'evento “Moto GP Barcellona 2019, circuito della Catalunya”.
MOTIVI DEL RICORSO
Il ricorso, teso a dimostrare l'effettività della prestazione ricevuta, eccepisce i seguenti motivi di doglianza.
1) Assenza di una adeguata prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, su cui grava il relativo onere, circa l'inesistenza oggettiva dell'operazione contestata.
2) Presenza della buona fede da parte della ricorrente nell'esecuzione dell'operazione di cui sopra e nelle deduzioni fiscali operate, avendo svolto le dovute preventive verifiche sulla società fornitrice.
Con successiva memoria integrativa la ricorrente ha sviluppato i motivi già contenuti nel ricorso introduttivo.
DEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia, nel ribadire la correttezza dell'accertamento eseguito, concentra in particolare la propria tesi accusatoria sul fatto che la fornitrice Società_2 S.R.L. risulta coinvolta in un disegno criminoso dedito alla emissione e/o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui al procedimento penale n.111/2020 in corso presso la Procura della Repubblica di Ivrea.
La ripresa fiscale deriva dalla genericità della fattura contestata e dal fatto che l'acquisto dei pass per partecipare all'evento Moto GP di Barcellona 2019 non è stata supportata da fatture di acquisto o contratti. In sostanza, non vi sarebbe evidenza che la Società_2 S.R.L. abbia acquistato i pass per la Moto GP di Barcellona 2019 e neppure che ne abbia avuto la disponibilità in altro modo.
Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla presunta buona fede della ricorrente, l'Agenzia specifica che tale circostanza risulta non applicabile al caso in esame, basato su una inesistenza oggettiva e non soggettiva dell'operazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia viene risolta sulla base delle prove fornite dalle parti relative all'esistenza oggettiva o meno della prestazione esposta nella fattura n. 12 ripresa fiscalmente.
La prova o, almeno, l'indizio grave, preciso e concordante, vanno posti inizialmente a carico dell'Agenzia delle Entrate quale soggetto accusatore.
Sotto tale aspetto questo Giudice ha ritenuto che gli elementi forniti dall'Agenzia siano stati tali da consentire l'inversione dell'onere della prova ponendolo a carico della contribuente. Dal P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza viene, infatti, ben evidenziato il comportamento illecito tenuto dalla società fornitrice Società_2 S.R.L. che potrebbe lasciare fondatamente presumere l'inesistenza oggettiva della prestazione contenuta nella fattura n. 12.
Ciò premesso, questo Giudice ha dovuto, pertanto, valutare se i documenti forniti dalla ricorrente in sede contenziosa potessero dimostrare l'esistenza della suddetta prestazione.
Sotto tale decisivo aspetto il Giudice ritiene che i documenti allegati al ricorso possano essere considerati sufficienti al fine di determinare l'esistenza dell'operazione oggetto di ripresa fiscale, sulla base dei seguenti elementi.
a) La fattura n. 12 del 9 giugno 2019, seppur redatta in modo sintetico, nella sua causale elenca in modo completo il pacchetto di prestazioni connesse alla stessa nonché le tre date di utilizzo del pacchetto.
b) Il pagamento della fattura risulta regolarmente effettuato con bonifico bancario in data 10 giugno 2019, fatto ammesso dall'Agenzia che ne contesta, tuttavia, l'efficacia probatoria sulla effettiva esistenza della prestazione.
c) La mail del 2 marzo 2019 inviata dalla fornitrice documenta perlomeno l'esistenza di un preventivo contatto tra la Società_2 S.R.L. e la ricorrente finalizzato proprio all'acquisizione del pacchetto di cui trattasi.
d) Le fotografie fornite dalla ricorrente (allegato n. 8), seppure non consentono di determinare con precisione la data della loro effettuazione, documentano il fatto che la medesima ricorrente abbia avuto la possibilità di accedere in punti del circuito di regola rigorosamente vietati a chi non risulti in possesso di un apposito pass riservato, prova ne è che ha potuto farsi riprendere fotograficamente con motociclisti di fama mondiale.
e) La plausibile presenza della ricorrente in un'area riservata del circuito presso cui si è svolto il Gran
Premio di Catalogna del 2019 e l'effettivo svolgimento della gara proprio in quel giorno (fatto assolutamente incontrovertibile) fanno ritenere sussistente la prestazione contestata nella sua esistenza dall'Agenzia.
f) La fornitura del pacchetto in esame risulta essere l'unico rapporto commerciale intrattenuto negli anni tra la sig.ra Ricorrente_1 e la fornitrice Società_2 S.R.L., dal che questo Giudice deduce l'assenza di un possibile accordo tra le due parti teso esclusivamente a ridurre illegittimamente gli imponibili fiscali ai fini
IVA e ai fini delle imposte sul reddito. Ciò appare ancora più evidente se si considera l'ammontare non particolarmente rilevante (euro 6.300,00 più IVA) della prestazione considerata inesistente dall'Agenzia, dato il limitato beneficio fiscale usufruito dalla ricorrente rispetto al rischio di un possibile accertamento tributario.
g) Il fatto che la fornitrice Società_2 S.R.L. abbia eseguito delle operazioni oggettivamente inesistenti riscontrate dai verificatori fiscali in altre circostanze e in relazione ad altre operazioni commerciali, non prova in alcun modo che ciò sia avvenuto anche nel caso in esame.
h) Il Giudice non ha considerato, ai fini della presente decisione, la notizia di reato a carico della ricorrente comunicata dall'Agenzia, in quanto l'apertura delle indagini penali nella sua fase introduttiva non può assumere alcun valore decisivo a suo discapito.
Il Giudice ritiene, infine, necessario affrontare altre due questioni.
1) L'accertamento dell'Agenzia (confermato dalle deduzioni prodotte dalla stessa in sede contenziosa) è basato nelle sue motivazioni esclusivamente sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni contenute nella fattura n. 12, inesistenza che questo Giudice non ha condiviso. A diversa conclusione poteva pervenire il presente processo qualora l'ente impositore avesse invece contestato l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta dalla ricorrente, ma così non è avvenuto.
2) Il secondo motivo di ricorso riguardante la buona fede della ricorrente nell'operazione contestata non ha potuto formare oggetto di valutazione, considerato che l'accusa mossa dall'Agenzia delle Entrate riguarda chiaramente ed espressamente l'inesistenza oggettiva, e non soggettiva, dell'operazione.
Nell'ipotesi di inesistenza oggettiva di un'operazione, infatti, non assume alcun significato logico e nemmeno giuridico la presenza o l'assenza di buona fede da parte del cessionario, in quanto nessuna operazione si è in realtà svolta.
SPESE PROCESSUALI
Considerato che gli elementi acquisiti dall'Agenzia sono risultati comunque sufficienti a trasferire l'onere probatorio a carico della ricorrente, il Giudice ritiene che esistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B101511-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La sig.ra Ricorrente_1, quale titolare dell'impresa individuale Società_2 di Ricorrente_1 operante nel settore del “commercio all'ingrosso senza protezioni in gomma”, ricorre contro un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo relativo all'anno d'imposta 2019.
L'accertamento, emerso in seguito a un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Costa Volpino, contesta a carico dell'impresa l'utilizzo di una fattura passiva dell'importo di euro 6.300,00 più IVA per euro
1.386,00 considerata dall'Agenzia relativa a operazioni oggettivamente inesistenti.
La fattura contestata (fattura n. 12 del 9.6.2019) è stata emessa dalla Società_2 Srl in relazione alla fornitura di 3 pass per la fruizione dell'evento “Moto GP Barcellona 2019, circuito della Catalunya”.
MOTIVI DEL RICORSO
Il ricorso, teso a dimostrare l'effettività della prestazione ricevuta, eccepisce i seguenti motivi di doglianza.
1) Assenza di una adeguata prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, su cui grava il relativo onere, circa l'inesistenza oggettiva dell'operazione contestata.
2) Presenza della buona fede da parte della ricorrente nell'esecuzione dell'operazione di cui sopra e nelle deduzioni fiscali operate, avendo svolto le dovute preventive verifiche sulla società fornitrice.
Con successiva memoria integrativa la ricorrente ha sviluppato i motivi già contenuti nel ricorso introduttivo.
DEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia, nel ribadire la correttezza dell'accertamento eseguito, concentra in particolare la propria tesi accusatoria sul fatto che la fornitrice Società_2 S.R.L. risulta coinvolta in un disegno criminoso dedito alla emissione e/o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui al procedimento penale n.111/2020 in corso presso la Procura della Repubblica di Ivrea.
La ripresa fiscale deriva dalla genericità della fattura contestata e dal fatto che l'acquisto dei pass per partecipare all'evento Moto GP di Barcellona 2019 non è stata supportata da fatture di acquisto o contratti. In sostanza, non vi sarebbe evidenza che la Società_2 S.R.L. abbia acquistato i pass per la Moto GP di Barcellona 2019 e neppure che ne abbia avuto la disponibilità in altro modo.
Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla presunta buona fede della ricorrente, l'Agenzia specifica che tale circostanza risulta non applicabile al caso in esame, basato su una inesistenza oggettiva e non soggettiva dell'operazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia viene risolta sulla base delle prove fornite dalle parti relative all'esistenza oggettiva o meno della prestazione esposta nella fattura n. 12 ripresa fiscalmente.
La prova o, almeno, l'indizio grave, preciso e concordante, vanno posti inizialmente a carico dell'Agenzia delle Entrate quale soggetto accusatore.
Sotto tale aspetto questo Giudice ha ritenuto che gli elementi forniti dall'Agenzia siano stati tali da consentire l'inversione dell'onere della prova ponendolo a carico della contribuente. Dal P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza viene, infatti, ben evidenziato il comportamento illecito tenuto dalla società fornitrice Società_2 S.R.L. che potrebbe lasciare fondatamente presumere l'inesistenza oggettiva della prestazione contenuta nella fattura n. 12.
Ciò premesso, questo Giudice ha dovuto, pertanto, valutare se i documenti forniti dalla ricorrente in sede contenziosa potessero dimostrare l'esistenza della suddetta prestazione.
Sotto tale decisivo aspetto il Giudice ritiene che i documenti allegati al ricorso possano essere considerati sufficienti al fine di determinare l'esistenza dell'operazione oggetto di ripresa fiscale, sulla base dei seguenti elementi.
a) La fattura n. 12 del 9 giugno 2019, seppur redatta in modo sintetico, nella sua causale elenca in modo completo il pacchetto di prestazioni connesse alla stessa nonché le tre date di utilizzo del pacchetto.
b) Il pagamento della fattura risulta regolarmente effettuato con bonifico bancario in data 10 giugno 2019, fatto ammesso dall'Agenzia che ne contesta, tuttavia, l'efficacia probatoria sulla effettiva esistenza della prestazione.
c) La mail del 2 marzo 2019 inviata dalla fornitrice documenta perlomeno l'esistenza di un preventivo contatto tra la Società_2 S.R.L. e la ricorrente finalizzato proprio all'acquisizione del pacchetto di cui trattasi.
d) Le fotografie fornite dalla ricorrente (allegato n. 8), seppure non consentono di determinare con precisione la data della loro effettuazione, documentano il fatto che la medesima ricorrente abbia avuto la possibilità di accedere in punti del circuito di regola rigorosamente vietati a chi non risulti in possesso di un apposito pass riservato, prova ne è che ha potuto farsi riprendere fotograficamente con motociclisti di fama mondiale.
e) La plausibile presenza della ricorrente in un'area riservata del circuito presso cui si è svolto il Gran
Premio di Catalogna del 2019 e l'effettivo svolgimento della gara proprio in quel giorno (fatto assolutamente incontrovertibile) fanno ritenere sussistente la prestazione contestata nella sua esistenza dall'Agenzia.
f) La fornitura del pacchetto in esame risulta essere l'unico rapporto commerciale intrattenuto negli anni tra la sig.ra Ricorrente_1 e la fornitrice Società_2 S.R.L., dal che questo Giudice deduce l'assenza di un possibile accordo tra le due parti teso esclusivamente a ridurre illegittimamente gli imponibili fiscali ai fini
IVA e ai fini delle imposte sul reddito. Ciò appare ancora più evidente se si considera l'ammontare non particolarmente rilevante (euro 6.300,00 più IVA) della prestazione considerata inesistente dall'Agenzia, dato il limitato beneficio fiscale usufruito dalla ricorrente rispetto al rischio di un possibile accertamento tributario.
g) Il fatto che la fornitrice Società_2 S.R.L. abbia eseguito delle operazioni oggettivamente inesistenti riscontrate dai verificatori fiscali in altre circostanze e in relazione ad altre operazioni commerciali, non prova in alcun modo che ciò sia avvenuto anche nel caso in esame.
h) Il Giudice non ha considerato, ai fini della presente decisione, la notizia di reato a carico della ricorrente comunicata dall'Agenzia, in quanto l'apertura delle indagini penali nella sua fase introduttiva non può assumere alcun valore decisivo a suo discapito.
Il Giudice ritiene, infine, necessario affrontare altre due questioni.
1) L'accertamento dell'Agenzia (confermato dalle deduzioni prodotte dalla stessa in sede contenziosa) è basato nelle sue motivazioni esclusivamente sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni contenute nella fattura n. 12, inesistenza che questo Giudice non ha condiviso. A diversa conclusione poteva pervenire il presente processo qualora l'ente impositore avesse invece contestato l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta dalla ricorrente, ma così non è avvenuto.
2) Il secondo motivo di ricorso riguardante la buona fede della ricorrente nell'operazione contestata non ha potuto formare oggetto di valutazione, considerato che l'accusa mossa dall'Agenzia delle Entrate riguarda chiaramente ed espressamente l'inesistenza oggettiva, e non soggettiva, dell'operazione.
Nell'ipotesi di inesistenza oggettiva di un'operazione, infatti, non assume alcun significato logico e nemmeno giuridico la presenza o l'assenza di buona fede da parte del cessionario, in quanto nessuna operazione si è in realtà svolta.
SPESE PROCESSUALI
Considerato che gli elementi acquisiti dall'Agenzia sono risultati comunque sufficienti a trasferire l'onere probatorio a carico della ricorrente, il Giudice ritiene che esistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.