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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 38152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38152 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR AR AL AS RO LE SI FR IT SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IA AR nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale di Monza. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ST che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 09 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza disponeva il sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità di RI EL, indagato per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. In sede di esecuzione del provvedimento veniva sottoposto a vincolo reale anche il saldo attivo del conto corrente n. 27/470099, intestato a AT IA EL, sul quale l’indagato risultava essere munito di delega ad operare senza limitazioni.
2. AT IA EL proponeva, quindi, istanza di revoca del menzionato sequestro preventivo, deducendo l’insussistenza delle esigenze poste a fondamento del provvedimento ablatorio, atteso che sul conto corrente in questione non erano emerse movimentazioni anomale riconducibili alle contestazioni elevate all’indagato e che, pertanto, le somme ivi giacenti dovevano considerarsi di esclusiva pertinenza della stessa istante. L’istanza di revoca avanzata dall’odierna ricorrente veniva rigettata con provvedimento del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Monza.
3. AT IA EL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 16 aprile 2025 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo.
4.La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. conseguente alla mancanza delle condizioni legittimanti il sequestro per equivalente disposto nei suoi confronti. La difesa deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente inferito la riconducibilità a RI EL delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla sorella AT IA sulla sola base della delega conferita dalla ricorrente, delega che abilitava il fratello ad operare senza limitazioni sul rapporto bancario in questione. Tale conclusione sarebbe stata raggiunta mediante argomentazioni meramente assertive, Penale Sent. Sez. 2 Num. 38152 Anno 2025 Presidente: GA VA Relatore: SI LE Data Udienza: 17/09/2025 limitandosi il Tribunale ad affermare, in modo apodittico, che le movimentazioni bancarie non risultavano riferibili alla titolare formale del conto, senza tuttavia individuare con specificità gli elementi idonei ad attribuire la concreta disponibilità delle somme allo stesso RI EL. Si lamenta, in proposito, che il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emergerebbe che le somme transitate sul conto oggetto di sequestro non sarebbero riconducibili, né direttamente né indirettamente, all’attività dell’indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L’unico motivo di ricorso è generico e non consentito in sede di legittimità, perché involgente non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati con l’atto di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
2. La ricorrente si è limitata ad affermare che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione bancaria prodotta in sede di appello (documentazione -a giudizio della difesa- attestante la non riconducibilità all’indagato delle somme transitate sul conto corrente intestato alla EL), senza procedere alla necessaria produzione di tale documentazione e, quindi, senza dare la prova della verità di quanto affermato in ordine alla non confiscabilità di tale somme (vedi pagg. 3 e 4 del ricorso), con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.
3. Ciò premesso appare necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimoSez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). Nel caso di specie, le doglianze espresse nel ricorso, al di là della cornice nella quale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni non consentite, nell'analisi del merito;
si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. in quanto il riferimento alla violazione di legge è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito. 2 Il Tribunale di Monza, con motivazione esente da vizi logici, ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive, fondando il proprio convincimento su un compendio indiziario –desunto sia dalla documentazione bancaria acquisita agli atti sia dall’annotazione di p.g. del 12 marzo 2025- ritenuto di tale consistenza e gravità da dimostrare la riconducibilità a RI EL delle somme di denaro transitate sul conto corrente formalmente intestato alla sorella ma di fatto gestito dall’indagato, in virtù della procura speciale allo stesso rilasciata dalla ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI VA GA 3
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ST che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 09 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza disponeva il sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità di RI EL, indagato per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. In sede di esecuzione del provvedimento veniva sottoposto a vincolo reale anche il saldo attivo del conto corrente n. 27/470099, intestato a AT IA EL, sul quale l’indagato risultava essere munito di delega ad operare senza limitazioni.
2. AT IA EL proponeva, quindi, istanza di revoca del menzionato sequestro preventivo, deducendo l’insussistenza delle esigenze poste a fondamento del provvedimento ablatorio, atteso che sul conto corrente in questione non erano emerse movimentazioni anomale riconducibili alle contestazioni elevate all’indagato e che, pertanto, le somme ivi giacenti dovevano considerarsi di esclusiva pertinenza della stessa istante. L’istanza di revoca avanzata dall’odierna ricorrente veniva rigettata con provvedimento del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Monza.
3. AT IA EL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 16 aprile 2025 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo.
4.La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. conseguente alla mancanza delle condizioni legittimanti il sequestro per equivalente disposto nei suoi confronti. La difesa deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente inferito la riconducibilità a RI EL delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla sorella AT IA sulla sola base della delega conferita dalla ricorrente, delega che abilitava il fratello ad operare senza limitazioni sul rapporto bancario in questione. Tale conclusione sarebbe stata raggiunta mediante argomentazioni meramente assertive, Penale Sent. Sez. 2 Num. 38152 Anno 2025 Presidente: GA VA Relatore: SI LE Data Udienza: 17/09/2025 limitandosi il Tribunale ad affermare, in modo apodittico, che le movimentazioni bancarie non risultavano riferibili alla titolare formale del conto, senza tuttavia individuare con specificità gli elementi idonei ad attribuire la concreta disponibilità delle somme allo stesso RI EL. Si lamenta, in proposito, che il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emergerebbe che le somme transitate sul conto oggetto di sequestro non sarebbero riconducibili, né direttamente né indirettamente, all’attività dell’indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L’unico motivo di ricorso è generico e non consentito in sede di legittimità, perché involgente non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati con l’atto di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
2. La ricorrente si è limitata ad affermare che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione bancaria prodotta in sede di appello (documentazione -a giudizio della difesa- attestante la non riconducibilità all’indagato delle somme transitate sul conto corrente intestato alla EL), senza procedere alla necessaria produzione di tale documentazione e, quindi, senza dare la prova della verità di quanto affermato in ordine alla non confiscabilità di tale somme (vedi pagg. 3 e 4 del ricorso), con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.
3. Ciò premesso appare necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimoSez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). Nel caso di specie, le doglianze espresse nel ricorso, al di là della cornice nella quale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni non consentite, nell'analisi del merito;
si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. in quanto il riferimento alla violazione di legge è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito. 2 Il Tribunale di Monza, con motivazione esente da vizi logici, ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive, fondando il proprio convincimento su un compendio indiziario –desunto sia dalla documentazione bancaria acquisita agli atti sia dall’annotazione di p.g. del 12 marzo 2025- ritenuto di tale consistenza e gravità da dimostrare la riconducibilità a RI EL delle somme di denaro transitate sul conto corrente formalmente intestato alla sorella ma di fatto gestito dall’indagato, in virtù della procura speciale allo stesso rilasciata dalla ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI VA GA 3