Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02862/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2023, proposto da
Soc. Therakos Uk Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Linda Longo, Francesco Tordelli e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA DR UL in Roma, corso Vittorio Emanuele II;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione TE, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana, Assessorato regionale della Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, non costituite in giudizio;
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Servizi Ospedalieri S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“A) del Decreto della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e dei relativi allegati, che, ai sensi dell'art 9 ter , co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella l. 6.8.2015, n. 125, ha definito l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale (“SSR”), per la parte in cui vi include la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di complessivi € 160.430,96;
e di tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non conosciuti, qualora ne costituissero presupposto, ivi espressamente compresi i decreti nn. 634 e 696 del 2019, adottati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria LI TI (ASUGI) e gli altri indicati in ricorso;
A-bis) della nota regionale prot. n. 0239210/P/GEN d.d. 14.11.2022, di avvio del procedimento volto all'adozione del decreto di individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano, notificata alla società in pari data;
B) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (“DM 2012”) e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;
C) la Circolare del Ministero della Salute prot n 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter , commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2018, n. 145”;
D) l’Accordo Rep Atti n 181/CSR del 7 11 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art 9- ter , del d.l. 19.6.2015, n 78, convertito con modificazioni dalla l6.8.2015, n 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
E) il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 216 del 15 9 2022, di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
F) il Decreto del Ministro della Salute del 6.10.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022 – Serie generale n 251, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
G) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusa l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (Rep Atti n 213/CSR), entrambe non conosciute, che hanno concorso direttamente o indirettamente all’adozione degli atti impugnati;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da esse eventualmente percepite, anche mediante compensazione, per effetto degli atti impugnati,
oltre che per la condanna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a depositare in giudizio, ex artt. 116, co. 2 e 64, co 3 e ss. c.p.a., tutti gli atti relativi al procedimento che ha condotto alla definizione dell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter , co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella legge 6.8.2015, n. 125, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale e che ha concorso, direttamente o indirettamente, a includervi la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di ripiano specificata nell’atto sub A";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa SI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in ma ter ia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Rilevato che
- con memoria dell’11 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma dovuta decurtata ai sensi dell’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118, allegando il relativo decreto regionale di accertamento;
- tuttavia non risulta essere stata effettuata dalla Regione la relativa comunicazione alla segreteria di questo TAR;
Rilevato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9- ter , comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9- ter , comma 9- bis , del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9- ter , comma 9- bis , del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9- ter , comma 9- bis del decreto-legge n. 78 del 2015”;
Considerato che la parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non possa ritenersi configurabile la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere di cui alla richiamata disposizione, non essendo stata effettuata dalla Regione la relativa comunicazione alla segreteria di questo TAR, integrandosi piuttosto una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, e ciò in applicazione dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame debba essere definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo, non sussistendo i presupposti per l’integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative, nonché alla natura processuale dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US DA, Presidente
SI TE, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TE | US DA |
IL SEGRETARIO