Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a L. 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a L. 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a L. 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a L. 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.