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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6292 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4061/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
5365/2021 del Tribunale di Napoli, depositata in data 08.06.2021, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del curatore e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_1 [...]
con sede in Napoli alla via Toledo n. 156, rapp.to e difeso Pt_2
dall'Avv. Giovanni Caiazzo
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
P.zza Municipio, in persona del p.t. ivi domiciliato per la carica, CP_2
rapp.to e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 30.06.2016, il Controparte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.p. avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2016, reso dal Tribunale di Napoli in data 18.02.2016, con il quale era stato ingiunto a parte opponente di pagare alla
[...]
la somma di € 3.146.131,90 quale corrispettivo per Parte_1
la locazione di apparecchiature informatiche per il periodo da febbraio
2008 a gennaio 2010.
A fondamento del credito la società esponeva che il le aveva CP_1
affidato il servizio di locazione di apparecchiature informatiche, assistenza e fornitura di materiale di consumo con contratto del 2.12.2003 rep. 73926
(ed atto aggiuntivo del 28.12.2004 rep. 74420), poi risolto (in data
14.02.2008) in ragione dell'inadempimento della stessa Parte_1
All'esito della risoluzione, l'Amministrazione si avvaleva
[...]
della facoltà contrattuale di continuare a detenere le apparecchiature (v. art. 30 del Capitolato) per il tempo stimabile di almeno sei mesi, ragionevolmente necessario per la loro sostituzione. Con ulteriori disposizioni dirigenziali (n. 4 del 25/7/08 e n.19 del 19/12/08) il Comune si avvaleva ancora della facoltà suddetta, fino al 15/1/10, giorno in cui comunicava il completamento delle attività di sostituzione delle apparecchiature, invitando la società al ritiro di quelle di sua proprietà.
L'art. 30, prf. 4, prevedeva un canone per la locazione successiva alla risoluzione del contratto, pertanto, la società emetteva la fattura n. 1 del
Pagina 2 19/11/2014 (di € 2.578.796,64 oltre IVA, per complessivi € 3.146.131,90), in forza della quale chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il deduceva a sostegno dell'opposizione il difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità attiva, per avere la società ceduto alla i Pt_3
crediti derivanti dal contratto;
la carenza di legittimazione passiva, per mancanza di copertura contabile ex art. 191 TUEL;
inoltre, deduceva la pendenza di altro giudizio pregiudiziale, diretto ad accertare l'inadempimento contrattuale della e, in subordine, Parte_1
con eccezione riconvenzionale, deduceva che nulla era dovuto alla società, per il periodo di prolungata detenzione delle apparecchiature, in quanto l'eventuale credito andava a compensare il danno subito dall'Amministrazione per l'inadempimento della controparte rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse argomentazioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza n. 5365/2021, pubblicata in data 08.06.2021, che accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2016 e, per l'effetto, lo revocava, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 27.09.2021, il curatore fallimentare della impugnava la predetta sentenza per le Parte_1
ragioni di seguito illustrate e chiedeva di provvedere in questi termini: “nel merito: 1) rigettare l'opposizione proposta dal perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo n.
1377/2016 reso in data 18.02.2016 dal Tribunale di Napoli 2ª Sez. Civ.,
Pagina 3 G.U. dott. D'Ambrosio, con il quale si ingiungeva al di CP_1 CP_1
pagare alla la somma di € 3.146.131,90; 3) in Parte_1
via subordinata, dichiarare e ritenere ingiustificato l'arricchimento conseguito dal per l'uso delle apparecchiature nel Controparte_1
periodo da febbraio 2008 a gennaio 2010 in danno alla Parte_1
e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento a titolo
[...]
di indennizzo della somma di € 3.146.131,90 (corrispondente a quella del decreto ingiuntivo opposto) ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Il si costituiva nei termini di legge chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame e comunque riproponendo, ex art 346 c.p.c., le eccezioni non valutate in primo grado, in quanto rimaste assorbite dalla decisione.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la mancanza di contratto scritto e di copertura contabile, relativamente al periodo di prolungata detenzione delle apparecchiature informatiche (da febbraio 2008 a gennaio 2010), da cui scaturisce il credito sub iudice.
La decisione del giudice di prime cure è basata sull'accoglimento dell'eccezione sollevata dal relativamente al difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell'Ente, per mancanza del necessario impegno
Pagina 4 contabile. Il Tribunale di Napoli ha premesso che, affinché possa sorgere un'obbligazione contrattuale nei confronti di un ente pubblico, è necessaria, in primo luogo, la forma scritta ad substantiam del contratto e, in secundis, la delibera autorizzativa nelle forme previste dalla legge, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolato di bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.
Il richiamato principio formalistico impone la redazione di un atto scritto
“ad substantiam” anche in caso di proroga del contratto e, altresì, nel caso in cui l'accordo preveda la rinnovazione tacita. Il suddetto obbligo non si considera assolto dalle delibere del consiglio comunale o dalle disposizioni dirigenziali, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei a impegnare l'ente pubblico.
Nel caso di specie, la proroga della detenzione delle apparecchiature informatiche locate non solo risultava da mere disposizioni dirigenziali (e non da un accordo scritto), ma queste erano anche tutte prive del necessario impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, di cui all'art. 153 del D.lgs. 267/2000.
Sulla base di tali premesse, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti gli elementi per accogliere la censura mossa dal avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo ottenuto dalla . Parte_1
Quest'ultima ha, invece, sostenuto nel gravame che il contratto per cui è causa non risulta affatto prorogato né rinnovato, avendo il risolto CP_1
l'accordo per l'inadempimento della società.
Le suddette disposizioni dirigenziali attesterebbero il mero esercizio, da parte della pubblica amministrazione, della facoltà espressamente prevista all'art. 30 n. 4) del capitolato speciale di appalto del contratto che legittima la p.a., in ipotesi di risoluzione del contratto, a detenere le apparecchiature
Pagina 5 in locazione per il tempo, stimabile in almeno sei mesi, ragionevolmente necessario alla loro sostituzione con altre idonee.
Il rapporto tra le parti, dunque, secondo l'appellante risulterebbe regolato, anche nel tempo successivo alla risoluzione, sempre dal contratto (stipulato in data 02.12.2003) e dal capitolato d'appalto, entrambi redatti per iscritto.
Ne consegue che, ritenuto assolto l'obbligo di forma scritta ad substantiam, si considerano coperti dal medesimo contratto anche gli impegni di spesa relativi al corrispettivo per l'ulteriore periodo di detenzione, poiché espressamente contemplato dall'art. 30 n. 4).
2. La censura non è fondata.
Giova premettere che l'art. 30 n. 4) del capitolato speciale prevede espressamente che il possa detenere le apparecchiature Controparte_1
locate, anche dopo la risoluzione del contratto, per un periodo di “almeno sei mesi”. Ne consegue che, nel caso di specie, la forma scritta ad substantiam potrebbe dirsi al più assolta solo in relazione ai primi 6 mesi in cui la p.a. si è avvalsa della facoltà contrattuale sopra richiamata;
diversamente, per i mesi successivi all'agosto 2008 (data in cui sono decorsi i 6 mesi contemplati dall'art. 30 del capitolato) non sono sufficienti le mere determinazioni dirigenziali del pacificamente Controparte_1
prive degli elementi strutturali del contratto (come di seguito illustrato) per adempiere l'obbligo formale imposto dalla legge.
Trattasi, infatti, di un potere eccezionale contemplato dal contratto in favore dell'Amministrazione per la sola fase patologica del rapporto, essendo tendenzialmente previsto il divieto di proroga o rinnovo dei contratti pubblici, come testimoniato previsto dall'art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993 e poi dagli artt. 120 ss. del d.lgs. 36/2023. La ragione del divieto è da ricercarsi nella necessità di scoraggiare erogazioni di denaro pubblico al
Pagina 6 di fuori della legittimità degli affidamenti e delle regole finanziarie e contabili, con esborsi incontrollati ed incontrollabili, non più compatibili con i nuovi principi regolatori della finanza pubblica, che impongono patti di stabilità e limiti all'indebitamento anche per gli enti locali.
Di talché, la facoltà eccezionale riconosciuta alla p.a. va interpretata in modo restrittivo e non “largheggiante”, non potendosi ammettere che l'ente pubblico possa prorogare sine die l'impegno contrattuale.
La norma che impone la forma scritta ad substantiam, inoltre, risponde all'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, al fine di agevolare la funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento.
Tale ratio sarebbe violata se si consentisse alle parti di prevedere in contratto la facoltà di prolungarne ad oltranza gli effetti, anche dopo lo scioglimento del rapporto, senza l'assunzione di nuove determinazioni di volontà da parte dell'organo a ciò legittimato.
3. Ciò premesso, solo la prima determina potrebbe dirsi “collegabile” al contratto del 02.12.2003, ma, per costituire idonea fonte di obbligazione per la pubblica amministrazione, comunque doveva essere preceduta dal necessario impegno contabile e dall'attestazione di copertura finanziaria (di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ). CP_3
L'art. 183 TUEL, infatti, sancisce che “l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza
e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”. Emerge, quindi, come gli enti pubblici possano assumere spese solo se sussiste
Pagina 7 l'impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione, e l'attestazione finanziaria.
Per quanto concerne i primi sei mesi (da febbraio 2008 ad agosto 2008) di detenzione delle apparecchiature informatiche, dunque, pur volendo ritenere che l'obbligazione scaturisca da atto scritto, dovevano essere allegati l'impegno di spesa con la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che la prosecuzione della detenzione delle apparecchiature da parte del esponeva quest'ultimo al pagamento di canoni Controparte_1
locativi di notevolissima entità. Risultano così violate le prescrizioni di natura imperativa e cogente previste dalla normativa sopra citata con la conseguenza che non si è instaurato alcun vincolo valido tra l'Amministrazione e la società.
Sul punto, l'art. 191 TUEL prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico. Di talché, in ragione dell'interruzione del rapporto organico, l'azione doveva essere al più instaurata nei confronti del funzionario.
Rispetto ai mesi successivi all'agosto del 2008, alla luce delle suesposte argomentazioni, oltre all'impegno di spesa, non può dirsi sussistente nemmeno il vincolo contrattuale, mancando anche la forma scritta “ad subastantiam”, non essendo possibile collegare la determinazione della p.a. all'accordo intercorso con la società appellante.
4. Non può nemmeno validamente sostenersi che la copertura contabile sussista perché le parti non sono mai andate oltre gli impegni assunti in contratto. Invero, la spesa per cui l'Amministrazione si è impegnata, in ragione della procedura d'appalto, è espressamente prevista dall'art. 4 del capitolato e copre tutte le somme da erogare per la stipula, al termine della
Pagina 8 gara, del contratto di locazione. I costi previsti, però, sono quelli relativi alla fase fisiologica del rapporto, ovvero alla esecuzione della locazione nel rispetto degli obblighi reciproci delle parti. Di talché, non può dirsi che gli stessi costi ricomprendano anche le spese meramente eventuali ed imprevedibili, quali quelle derivanti dalla fase patologica della risoluzione del contratto per inadempimento.
Sul punto, infatti, si rileva come i costi previsti dal capitolato speciale possono coprire le sole spese collegate alla durata della locazione oggetto del contratto. Quest'ultimo, all'esito delle ripetute modifiche pattuite dalle parti, scadeva il 31.01.2008, dunque, gli impegni assunti dall'Amministrazione non possono estendersi oltre tale data, essendo necessaria altrimenti un'ulteriore dichiarazione di volontà e l'assunzione di un nuovo impegno di spesa.
4.1 Ad ulteriore conferma di tali conclusioni, giova precisare che non vi è nemmeno una precisa somma in relazione alla quale possa dirsi assunto un impegno di spesa da parte del L'art. 30 n. 4) prevede il Controparte_1
pagamento di un canone per la detenzione delle apparecchiature informatiche per il periodo successivo allo scioglimento del contratto senza alcun limite temporale e precisa altresì che il corrispettivo debba essere rideterminato alla luce della quantificazione del danno derivante dalla risoluzione. Dagli atti allegati, allora, non emergono elementi sufficienti per poter operare il suddetto ricalcolo, con conseguente impossibilità di determinare una specifica somma cui l'Amministrazione si sarebbe impegnata.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
Pagina 9 5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. evidenziando che, per giurisprudenza costante, il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale, senza l'osservanza dei relativi controlli contabili, risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale, pertanto, è tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente. In ragione della previsione di una tutela specifica di cui può giovarsi la parte creditrice, viene a mancare il necessario requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c..
Parte appellante ha asserito la propria legittimazione a esperire l'actio de in rem verso, in ragione del palese arricchimento dell'Amministrazione che ha usufruito delle apparecchiature informatiche anche dopo la risoluzione del contratto, per il tempo necessario alla loro sostituzione. Evidenzia la curatela della che, per quanto non sia necessario il Parte_1
riconoscimento dell'utilità da parte del esso costituisce CP_1 CP_1
comunque un importante elemento indiziario per provare il fatto oggettivo dell'avvenuta locupletazione. Nel caso di specie, l'eventum utilitatis risulterebbe addirittura richiesto da parte appellata con le determine dirigenziali in cui ha dichiarato di esercitare la facoltà di cui all'art. 30 n. 4) del capitolato speciale. Di talché, l'eventuale irregolarità della mancata copertura finanziaria, risulterebbe sanata dalla ricognizione postume del debito da parte dell'ente locale, come previsto dall'art. 194, comma 1, lett.
e) del TUEL.
La censura è infondata.
Pagina 10 Giova premettere che costituiscono elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.: a) la locupletazione a favore di un soggetto;
b)
l'impoverimento subito da altro soggetto;
c) il nesso di correlazione tra i predetti due requisiti;
d) l'assenza di una giusta causa di arricchimento;
e) la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale.
Tale ultimo requisito, ovvero la sussidiarietà dell'azione in parola, rinviene il proprio fondamento nel principio di certezza del diritto, in quanto l'esperimento dell'actio de in rem verso, anche nel caso in cui l'attore sia titolare di azioni alternative, porrebbe in pericolo la generale tenuta del sistema sotto diversi profili. In primo luogo, si correrebbe il rischio di favorire una indebita locupletazione dell'impoverito che potrebbe esperire in modo cumulativo – accanto all'azione di ingiustificato arricchimento – gli altri rimedi tesi a ristorare la sua posizione. Inoltre, il timore è anche quello di una elusione della disciplina delle azioni alternative, in quanto sarebbe dato il ricorso al rimedio di cui all'art. 2041 c.c. anche nel caso di maturate prescrizioni o decadenze relativamente alle tutele c.d.
“principali”.
La clausola della sussidiarietà, inoltre, rinviene la propria ratio nella natura equitativa del rimedio in parola, di guisa che il suo ambito applicativo si espande e si comprime a seconda della sussistenza o meno di rimedi speciali alternativamente azionabili.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. sul punto la sentenza n.
33954/2023), “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta
Pagina 11 preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, mancando la forma scritta ad substantiam (per le obbligazioni) e non essendovi alcuna copertura contabile del credito azionato, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000 il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra fornitore e funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico.
Di talché, non può dirsi che la parte creditrice sia priva di tutele
“principali”, beneficiando di un'azione diretta nei confronti del dipendente pubblico, in quanto la violazione compiuta da questi ha interrotto il rapporto organico con l'Ente, con conseguente assunzione dell'obbligazione a suo carico.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità conferma che “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli
Pagina 12 organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
12943/2025).
Ha precisato ancora tale pronuncia che il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi.
A differenza quindi di quella riguardante la mera utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute.
Pagina 13 Applicando detti principi alla fattispecie, manca certamente quell'apposita delibera dell'organo comunale competente, avente il contenuto richiesto dal citato art. 194, idonea al riconoscimento del debito in questione come
“fuori bilancio”, riconoscimento che è espressione di una mera facoltà attribuita all'ente comunale ed attuabile unicamente con quelle rigorose formalità sopra evidenziate. Ne consegue che l'eventuale riconoscimento implicito dell'eventum utilitatis da parte del non rileva Controparte_1
nei rapporti con la società locatrice, ma può integrare semmai un elemento costitutivo solo dell'eventuale pretesa del funzionario, chiamato a rispondere del debito contratto con parte appellata in violazione degli obblighi contabili.
Dall'applicazione di tali principi deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
La liquidazione delle spese, poste a carico dell'appellante secondo il principio generale della soccombenza, viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 2.000.000 a € 4.000.000) ex D.M. n.
55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5365/2021 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 08.06.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Pagina 14 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 31.283,00 in favore del oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a. Controparte_1
se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
5365/2021 del Tribunale di Napoli, depositata in data 08.06.2021, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del curatore e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_1 [...]
con sede in Napoli alla via Toledo n. 156, rapp.to e difeso Pt_2
dall'Avv. Giovanni Caiazzo
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
P.zza Municipio, in persona del p.t. ivi domiciliato per la carica, CP_2
rapp.to e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 30.06.2016, il Controparte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.p. avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2016, reso dal Tribunale di Napoli in data 18.02.2016, con il quale era stato ingiunto a parte opponente di pagare alla
[...]
la somma di € 3.146.131,90 quale corrispettivo per Parte_1
la locazione di apparecchiature informatiche per il periodo da febbraio
2008 a gennaio 2010.
A fondamento del credito la società esponeva che il le aveva CP_1
affidato il servizio di locazione di apparecchiature informatiche, assistenza e fornitura di materiale di consumo con contratto del 2.12.2003 rep. 73926
(ed atto aggiuntivo del 28.12.2004 rep. 74420), poi risolto (in data
14.02.2008) in ragione dell'inadempimento della stessa Parte_1
All'esito della risoluzione, l'Amministrazione si avvaleva
[...]
della facoltà contrattuale di continuare a detenere le apparecchiature (v. art. 30 del Capitolato) per il tempo stimabile di almeno sei mesi, ragionevolmente necessario per la loro sostituzione. Con ulteriori disposizioni dirigenziali (n. 4 del 25/7/08 e n.19 del 19/12/08) il Comune si avvaleva ancora della facoltà suddetta, fino al 15/1/10, giorno in cui comunicava il completamento delle attività di sostituzione delle apparecchiature, invitando la società al ritiro di quelle di sua proprietà.
L'art. 30, prf. 4, prevedeva un canone per la locazione successiva alla risoluzione del contratto, pertanto, la società emetteva la fattura n. 1 del
Pagina 2 19/11/2014 (di € 2.578.796,64 oltre IVA, per complessivi € 3.146.131,90), in forza della quale chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il deduceva a sostegno dell'opposizione il difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità attiva, per avere la società ceduto alla i Pt_3
crediti derivanti dal contratto;
la carenza di legittimazione passiva, per mancanza di copertura contabile ex art. 191 TUEL;
inoltre, deduceva la pendenza di altro giudizio pregiudiziale, diretto ad accertare l'inadempimento contrattuale della e, in subordine, Parte_1
con eccezione riconvenzionale, deduceva che nulla era dovuto alla società, per il periodo di prolungata detenzione delle apparecchiature, in quanto l'eventuale credito andava a compensare il danno subito dall'Amministrazione per l'inadempimento della controparte rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse argomentazioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza n. 5365/2021, pubblicata in data 08.06.2021, che accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2016 e, per l'effetto, lo revocava, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 27.09.2021, il curatore fallimentare della impugnava la predetta sentenza per le Parte_1
ragioni di seguito illustrate e chiedeva di provvedere in questi termini: “nel merito: 1) rigettare l'opposizione proposta dal perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo n.
1377/2016 reso in data 18.02.2016 dal Tribunale di Napoli 2ª Sez. Civ.,
Pagina 3 G.U. dott. D'Ambrosio, con il quale si ingiungeva al di CP_1 CP_1
pagare alla la somma di € 3.146.131,90; 3) in Parte_1
via subordinata, dichiarare e ritenere ingiustificato l'arricchimento conseguito dal per l'uso delle apparecchiature nel Controparte_1
periodo da febbraio 2008 a gennaio 2010 in danno alla Parte_1
e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento a titolo
[...]
di indennizzo della somma di € 3.146.131,90 (corrispondente a quella del decreto ingiuntivo opposto) ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Il si costituiva nei termini di legge chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame e comunque riproponendo, ex art 346 c.p.c., le eccezioni non valutate in primo grado, in quanto rimaste assorbite dalla decisione.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la mancanza di contratto scritto e di copertura contabile, relativamente al periodo di prolungata detenzione delle apparecchiature informatiche (da febbraio 2008 a gennaio 2010), da cui scaturisce il credito sub iudice.
La decisione del giudice di prime cure è basata sull'accoglimento dell'eccezione sollevata dal relativamente al difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell'Ente, per mancanza del necessario impegno
Pagina 4 contabile. Il Tribunale di Napoli ha premesso che, affinché possa sorgere un'obbligazione contrattuale nei confronti di un ente pubblico, è necessaria, in primo luogo, la forma scritta ad substantiam del contratto e, in secundis, la delibera autorizzativa nelle forme previste dalla legge, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolato di bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.
Il richiamato principio formalistico impone la redazione di un atto scritto
“ad substantiam” anche in caso di proroga del contratto e, altresì, nel caso in cui l'accordo preveda la rinnovazione tacita. Il suddetto obbligo non si considera assolto dalle delibere del consiglio comunale o dalle disposizioni dirigenziali, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei a impegnare l'ente pubblico.
Nel caso di specie, la proroga della detenzione delle apparecchiature informatiche locate non solo risultava da mere disposizioni dirigenziali (e non da un accordo scritto), ma queste erano anche tutte prive del necessario impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, di cui all'art. 153 del D.lgs. 267/2000.
Sulla base di tali premesse, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti gli elementi per accogliere la censura mossa dal avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo ottenuto dalla . Parte_1
Quest'ultima ha, invece, sostenuto nel gravame che il contratto per cui è causa non risulta affatto prorogato né rinnovato, avendo il risolto CP_1
l'accordo per l'inadempimento della società.
Le suddette disposizioni dirigenziali attesterebbero il mero esercizio, da parte della pubblica amministrazione, della facoltà espressamente prevista all'art. 30 n. 4) del capitolato speciale di appalto del contratto che legittima la p.a., in ipotesi di risoluzione del contratto, a detenere le apparecchiature
Pagina 5 in locazione per il tempo, stimabile in almeno sei mesi, ragionevolmente necessario alla loro sostituzione con altre idonee.
Il rapporto tra le parti, dunque, secondo l'appellante risulterebbe regolato, anche nel tempo successivo alla risoluzione, sempre dal contratto (stipulato in data 02.12.2003) e dal capitolato d'appalto, entrambi redatti per iscritto.
Ne consegue che, ritenuto assolto l'obbligo di forma scritta ad substantiam, si considerano coperti dal medesimo contratto anche gli impegni di spesa relativi al corrispettivo per l'ulteriore periodo di detenzione, poiché espressamente contemplato dall'art. 30 n. 4).
2. La censura non è fondata.
Giova premettere che l'art. 30 n. 4) del capitolato speciale prevede espressamente che il possa detenere le apparecchiature Controparte_1
locate, anche dopo la risoluzione del contratto, per un periodo di “almeno sei mesi”. Ne consegue che, nel caso di specie, la forma scritta ad substantiam potrebbe dirsi al più assolta solo in relazione ai primi 6 mesi in cui la p.a. si è avvalsa della facoltà contrattuale sopra richiamata;
diversamente, per i mesi successivi all'agosto 2008 (data in cui sono decorsi i 6 mesi contemplati dall'art. 30 del capitolato) non sono sufficienti le mere determinazioni dirigenziali del pacificamente Controparte_1
prive degli elementi strutturali del contratto (come di seguito illustrato) per adempiere l'obbligo formale imposto dalla legge.
Trattasi, infatti, di un potere eccezionale contemplato dal contratto in favore dell'Amministrazione per la sola fase patologica del rapporto, essendo tendenzialmente previsto il divieto di proroga o rinnovo dei contratti pubblici, come testimoniato previsto dall'art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993 e poi dagli artt. 120 ss. del d.lgs. 36/2023. La ragione del divieto è da ricercarsi nella necessità di scoraggiare erogazioni di denaro pubblico al
Pagina 6 di fuori della legittimità degli affidamenti e delle regole finanziarie e contabili, con esborsi incontrollati ed incontrollabili, non più compatibili con i nuovi principi regolatori della finanza pubblica, che impongono patti di stabilità e limiti all'indebitamento anche per gli enti locali.
Di talché, la facoltà eccezionale riconosciuta alla p.a. va interpretata in modo restrittivo e non “largheggiante”, non potendosi ammettere che l'ente pubblico possa prorogare sine die l'impegno contrattuale.
La norma che impone la forma scritta ad substantiam, inoltre, risponde all'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, al fine di agevolare la funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento.
Tale ratio sarebbe violata se si consentisse alle parti di prevedere in contratto la facoltà di prolungarne ad oltranza gli effetti, anche dopo lo scioglimento del rapporto, senza l'assunzione di nuove determinazioni di volontà da parte dell'organo a ciò legittimato.
3. Ciò premesso, solo la prima determina potrebbe dirsi “collegabile” al contratto del 02.12.2003, ma, per costituire idonea fonte di obbligazione per la pubblica amministrazione, comunque doveva essere preceduta dal necessario impegno contabile e dall'attestazione di copertura finanziaria (di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ). CP_3
L'art. 183 TUEL, infatti, sancisce che “l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza
e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”. Emerge, quindi, come gli enti pubblici possano assumere spese solo se sussiste
Pagina 7 l'impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione, e l'attestazione finanziaria.
Per quanto concerne i primi sei mesi (da febbraio 2008 ad agosto 2008) di detenzione delle apparecchiature informatiche, dunque, pur volendo ritenere che l'obbligazione scaturisca da atto scritto, dovevano essere allegati l'impegno di spesa con la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che la prosecuzione della detenzione delle apparecchiature da parte del esponeva quest'ultimo al pagamento di canoni Controparte_1
locativi di notevolissima entità. Risultano così violate le prescrizioni di natura imperativa e cogente previste dalla normativa sopra citata con la conseguenza che non si è instaurato alcun vincolo valido tra l'Amministrazione e la società.
Sul punto, l'art. 191 TUEL prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico. Di talché, in ragione dell'interruzione del rapporto organico, l'azione doveva essere al più instaurata nei confronti del funzionario.
Rispetto ai mesi successivi all'agosto del 2008, alla luce delle suesposte argomentazioni, oltre all'impegno di spesa, non può dirsi sussistente nemmeno il vincolo contrattuale, mancando anche la forma scritta “ad subastantiam”, non essendo possibile collegare la determinazione della p.a. all'accordo intercorso con la società appellante.
4. Non può nemmeno validamente sostenersi che la copertura contabile sussista perché le parti non sono mai andate oltre gli impegni assunti in contratto. Invero, la spesa per cui l'Amministrazione si è impegnata, in ragione della procedura d'appalto, è espressamente prevista dall'art. 4 del capitolato e copre tutte le somme da erogare per la stipula, al termine della
Pagina 8 gara, del contratto di locazione. I costi previsti, però, sono quelli relativi alla fase fisiologica del rapporto, ovvero alla esecuzione della locazione nel rispetto degli obblighi reciproci delle parti. Di talché, non può dirsi che gli stessi costi ricomprendano anche le spese meramente eventuali ed imprevedibili, quali quelle derivanti dalla fase patologica della risoluzione del contratto per inadempimento.
Sul punto, infatti, si rileva come i costi previsti dal capitolato speciale possono coprire le sole spese collegate alla durata della locazione oggetto del contratto. Quest'ultimo, all'esito delle ripetute modifiche pattuite dalle parti, scadeva il 31.01.2008, dunque, gli impegni assunti dall'Amministrazione non possono estendersi oltre tale data, essendo necessaria altrimenti un'ulteriore dichiarazione di volontà e l'assunzione di un nuovo impegno di spesa.
4.1 Ad ulteriore conferma di tali conclusioni, giova precisare che non vi è nemmeno una precisa somma in relazione alla quale possa dirsi assunto un impegno di spesa da parte del L'art. 30 n. 4) prevede il Controparte_1
pagamento di un canone per la detenzione delle apparecchiature informatiche per il periodo successivo allo scioglimento del contratto senza alcun limite temporale e precisa altresì che il corrispettivo debba essere rideterminato alla luce della quantificazione del danno derivante dalla risoluzione. Dagli atti allegati, allora, non emergono elementi sufficienti per poter operare il suddetto ricalcolo, con conseguente impossibilità di determinare una specifica somma cui l'Amministrazione si sarebbe impegnata.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
Pagina 9 5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. evidenziando che, per giurisprudenza costante, il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale, senza l'osservanza dei relativi controlli contabili, risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale, pertanto, è tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente. In ragione della previsione di una tutela specifica di cui può giovarsi la parte creditrice, viene a mancare il necessario requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c..
Parte appellante ha asserito la propria legittimazione a esperire l'actio de in rem verso, in ragione del palese arricchimento dell'Amministrazione che ha usufruito delle apparecchiature informatiche anche dopo la risoluzione del contratto, per il tempo necessario alla loro sostituzione. Evidenzia la curatela della che, per quanto non sia necessario il Parte_1
riconoscimento dell'utilità da parte del esso costituisce CP_1 CP_1
comunque un importante elemento indiziario per provare il fatto oggettivo dell'avvenuta locupletazione. Nel caso di specie, l'eventum utilitatis risulterebbe addirittura richiesto da parte appellata con le determine dirigenziali in cui ha dichiarato di esercitare la facoltà di cui all'art. 30 n. 4) del capitolato speciale. Di talché, l'eventuale irregolarità della mancata copertura finanziaria, risulterebbe sanata dalla ricognizione postume del debito da parte dell'ente locale, come previsto dall'art. 194, comma 1, lett.
e) del TUEL.
La censura è infondata.
Pagina 10 Giova premettere che costituiscono elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.: a) la locupletazione a favore di un soggetto;
b)
l'impoverimento subito da altro soggetto;
c) il nesso di correlazione tra i predetti due requisiti;
d) l'assenza di una giusta causa di arricchimento;
e) la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale.
Tale ultimo requisito, ovvero la sussidiarietà dell'azione in parola, rinviene il proprio fondamento nel principio di certezza del diritto, in quanto l'esperimento dell'actio de in rem verso, anche nel caso in cui l'attore sia titolare di azioni alternative, porrebbe in pericolo la generale tenuta del sistema sotto diversi profili. In primo luogo, si correrebbe il rischio di favorire una indebita locupletazione dell'impoverito che potrebbe esperire in modo cumulativo – accanto all'azione di ingiustificato arricchimento – gli altri rimedi tesi a ristorare la sua posizione. Inoltre, il timore è anche quello di una elusione della disciplina delle azioni alternative, in quanto sarebbe dato il ricorso al rimedio di cui all'art. 2041 c.c. anche nel caso di maturate prescrizioni o decadenze relativamente alle tutele c.d.
“principali”.
La clausola della sussidiarietà, inoltre, rinviene la propria ratio nella natura equitativa del rimedio in parola, di guisa che il suo ambito applicativo si espande e si comprime a seconda della sussistenza o meno di rimedi speciali alternativamente azionabili.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. sul punto la sentenza n.
33954/2023), “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta
Pagina 11 preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, mancando la forma scritta ad substantiam (per le obbligazioni) e non essendovi alcuna copertura contabile del credito azionato, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000 il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra fornitore e funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico.
Di talché, non può dirsi che la parte creditrice sia priva di tutele
“principali”, beneficiando di un'azione diretta nei confronti del dipendente pubblico, in quanto la violazione compiuta da questi ha interrotto il rapporto organico con l'Ente, con conseguente assunzione dell'obbligazione a suo carico.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità conferma che “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli
Pagina 12 organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
12943/2025).
Ha precisato ancora tale pronuncia che il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi.
A differenza quindi di quella riguardante la mera utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute.
Pagina 13 Applicando detti principi alla fattispecie, manca certamente quell'apposita delibera dell'organo comunale competente, avente il contenuto richiesto dal citato art. 194, idonea al riconoscimento del debito in questione come
“fuori bilancio”, riconoscimento che è espressione di una mera facoltà attribuita all'ente comunale ed attuabile unicamente con quelle rigorose formalità sopra evidenziate. Ne consegue che l'eventuale riconoscimento implicito dell'eventum utilitatis da parte del non rileva Controparte_1
nei rapporti con la società locatrice, ma può integrare semmai un elemento costitutivo solo dell'eventuale pretesa del funzionario, chiamato a rispondere del debito contratto con parte appellata in violazione degli obblighi contabili.
Dall'applicazione di tali principi deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
La liquidazione delle spese, poste a carico dell'appellante secondo il principio generale della soccombenza, viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 2.000.000 a € 4.000.000) ex D.M. n.
55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5365/2021 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 08.06.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Pagina 14 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 31.283,00 in favore del oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a. Controparte_1
se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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