CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PE FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 CANONE RADIOAUD 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2016
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRAP 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.1.2023, depositato il 17.5.2023 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
29320229019891978000, notificata il 12 dicembre 2022, limitatamente alle cartelle di pagamenti n. 29320130017937234000 (solo il ruolo erariale) , n. 29320130032395805000,
n. 29320150008272876000, n. 29320150033628926000, n. 2932016066438501000 (solo il ruolo erariale), n. 29320170008798389000, n. 29320170019874184000, n. 29320180005655073000, n. 29320180017339618000, n. 29320190006486602000 e n.
29320190018381201000, con la quale veniva ingiunto il pagamento, entro giorni cinque dalla notifica, della complessiva somma di € 54.310,52, eccependo la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 stante l'omessa allegazione delle cartelle;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3)
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche dopo l'eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione in quanto, nel caso di specie, il ricorso doveva essere proposto avverso le relative cartelle di pagamento, regolarmente notificate, e non impugnate entro i termini previsti dalla legge a pena di decadenza. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il 28.10.2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della ricorrente, il quale si è riportato alle conclusioni già formulate nel primo atto difensivo.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso posto che vengono eccepito vizi propri dell'atto impugnato (violazione dell'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000 stante l'omessa allegazione delle cartelle, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche dopo l'eventuale notifica delle cartelle di pagamento).
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione è infondato in quanto per la motivazione dell'intimazione, posto che essa non è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento delle imposte non pagate, è sufficiente la semplice indicazione degli atti sottostanti e della data della loro notifica. Va aggiunto, inoltre, che nel corpo dell'intimazione viene specificata l'imposta evasa e il suo ammontare oltre l'importo degli interessi e delle sanzioni.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, parzialmente fondato. Dall'esame degli atti di causa risulta che le cartelle di pagamento n. 29320150033628926000, n.
2932016066438501000, n. 29320170008798389000, n. 29320170019874184000, n.
29320180005655073000, n. 29320180017339618000, n. 29320190006486602000 e n.
29320190018381201000 sono state regolarmente notificate a mezzo “pec”. Risulta, ancora, che le cartelle di pagamento n. 29320130017937234000 e n.
29320150008272876000 sono state notificate ex art 140 c.p.c. con l'adempimento di tutte le formalità, mentre la cartella di pagamento n. 29320130032395805000 è stata notificata personalmente al destinatario. Di contro, la notifica della cartella di pagamento n.
29320150033628926000 avvenuta ex art 140 cpc non si è perfezionata in quanto la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale non è pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente, essendo stata restituita con la dicitura
“destinatario sconosciuto”, dicitura non sufficiente in assenza delle ragioni (es. informazioni assunte presso i vicini di casa) per le quali l'agente postale non ha potuto procede alla consegna dell'atto
Da ultimo, l'eccezione di prescrizione è infondata posto che tra la data di notifica dell'intimazione impugnata (12.12.2022) e quella delle cartelle di pagamento sottostanti e specificatamente indicate in ricorso (avvenuta dal 2017 al 2019), emesse per tributi erariali, canone Rai e tassa auto, è decorso un termine inferiore a 10 anni per i tributi erariale e canone RAI (Cass. ord. 11113/2024), e a 3 anni per la tassa auto, considerata la sospensione “covid”. In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 29320150033628926000. Rigetta nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 5.500,00, stante il parziale accoglimento del ricorso, vengono compensate per 1/10, mentre la restante somma di €. 4.950,00 viene posta a carico della ricorrente, oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. quindicesima, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 29320150033628926000. Rigetta nel resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in motivazione.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott NZ Cacciato) (Dott Filippo Pennisi)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PE FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 CANONE RADIOAUD 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IVA-ALTRO 2016
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 IRAP 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019891978000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.1.2023, depositato il 17.5.2023 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
29320229019891978000, notificata il 12 dicembre 2022, limitatamente alle cartelle di pagamenti n. 29320130017937234000 (solo il ruolo erariale) , n. 29320130032395805000,
n. 29320150008272876000, n. 29320150033628926000, n. 2932016066438501000 (solo il ruolo erariale), n. 29320170008798389000, n. 29320170019874184000, n. 29320180005655073000, n. 29320180017339618000, n. 29320190006486602000 e n.
29320190018381201000, con la quale veniva ingiunto il pagamento, entro giorni cinque dalla notifica, della complessiva somma di € 54.310,52, eccependo la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 stante l'omessa allegazione delle cartelle;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3)
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche dopo l'eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione in quanto, nel caso di specie, il ricorso doveva essere proposto avverso le relative cartelle di pagamento, regolarmente notificate, e non impugnate entro i termini previsti dalla legge a pena di decadenza. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il 28.10.2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della ricorrente, il quale si è riportato alle conclusioni già formulate nel primo atto difensivo.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso posto che vengono eccepito vizi propri dell'atto impugnato (violazione dell'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000 stante l'omessa allegazione delle cartelle, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata anche dopo l'eventuale notifica delle cartelle di pagamento).
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione è infondato in quanto per la motivazione dell'intimazione, posto che essa non è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento delle imposte non pagate, è sufficiente la semplice indicazione degli atti sottostanti e della data della loro notifica. Va aggiunto, inoltre, che nel corpo dell'intimazione viene specificata l'imposta evasa e il suo ammontare oltre l'importo degli interessi e delle sanzioni.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, parzialmente fondato. Dall'esame degli atti di causa risulta che le cartelle di pagamento n. 29320150033628926000, n.
2932016066438501000, n. 29320170008798389000, n. 29320170019874184000, n.
29320180005655073000, n. 29320180017339618000, n. 29320190006486602000 e n.
29320190018381201000 sono state regolarmente notificate a mezzo “pec”. Risulta, ancora, che le cartelle di pagamento n. 29320130017937234000 e n.
29320150008272876000 sono state notificate ex art 140 c.p.c. con l'adempimento di tutte le formalità, mentre la cartella di pagamento n. 29320130032395805000 è stata notificata personalmente al destinatario. Di contro, la notifica della cartella di pagamento n.
29320150033628926000 avvenuta ex art 140 cpc non si è perfezionata in quanto la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale non è pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente, essendo stata restituita con la dicitura
“destinatario sconosciuto”, dicitura non sufficiente in assenza delle ragioni (es. informazioni assunte presso i vicini di casa) per le quali l'agente postale non ha potuto procede alla consegna dell'atto
Da ultimo, l'eccezione di prescrizione è infondata posto che tra la data di notifica dell'intimazione impugnata (12.12.2022) e quella delle cartelle di pagamento sottostanti e specificatamente indicate in ricorso (avvenuta dal 2017 al 2019), emesse per tributi erariali, canone Rai e tassa auto, è decorso un termine inferiore a 10 anni per i tributi erariale e canone RAI (Cass. ord. 11113/2024), e a 3 anni per la tassa auto, considerata la sospensione “covid”. In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 29320150033628926000. Rigetta nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 5.500,00, stante il parziale accoglimento del ricorso, vengono compensate per 1/10, mentre la restante somma di €. 4.950,00 viene posta a carico della ricorrente, oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. quindicesima, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 29320150033628926000. Rigetta nel resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in motivazione.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott NZ Cacciato) (Dott Filippo Pennisi)