Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 23/12/2025, n. 23659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23659 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14481 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Verdacchi, Umberto Verdacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento, datato 30 luglio 2025, notificato via pec il 31.7.2025
del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento, Prot. -OMISSIS-/2025, con il quale il ricorrente - partecipante al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1634 allievi finanzieri per l’anno 2024 - è stato escluso dalla procedura concorsuale poiché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art.2 comma 1, lettera g) del bando di concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IU AU;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
2. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui è stata esclusa, per mancanza del requisito della condotta incensurabile, dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 Allievi Finanzieri - anno 2024, affidando il presente ricorso ai seguenti motivi:
i. Violazione di legge per errata interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera g della lex specialis - eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza e per travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria ed inidoneità e sproporzione della valutazione.
ii. Vizio della funzione sotto i seguenti profili: violazione del canone di attualità, necessarietà ed adeguatezza del giudizio in relazione alla risalente collocazione temporale dell’unico episodio, nonché alla minore età all’epoca del fatto e l’esito positivo della messa alla prova.
3. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, rinvenuti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso a verbale alle parti.
5. Ha esposto il ricorrente di aver partecipato al concorso per il reclutamento di n. 1634 Allievi Finanzieri - anno 2024 e di essere stato escluso poiché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso e dall’art. 26 della L. n. 53/1989. Nello specifico, il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione dell’aspirante in quanto è stato accertato che lo stesso, nell’anno 2018 (all’epoca minorenne), veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bari in relazione all’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
Censura parte ricorrente il predetto provvedimento in quanto asseritamente affetto da eccesso di potere e difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione tenuto conto delle circostanze che il fatto risale a quando il ricorrente era sedicenne, che la messa alla prova ha avuto esito positivo con finalità rieducativa e di pieno reinserimento sociale e che, nel lasso temporale successivo, il ricorrente ha mantenuto una condotta civile ed esemplare, ottenendo diplomi, attestati e frequentando l’università. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la valutazione della P.A. sarebbe quindi sproporzionata e basata su un automatismo sanzionatorio slegato dall’attualità e dal percorso riabilitativo compiuto.
5.1. Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione.
Occorre a tal punto rammentare come l’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso disponga che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano “ in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire [...] ”.
L’art. 9, comma 1 del bando, inoltre, stabilisce che: “ Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento […] l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando ”.
Vale evidenziare che il richiamato articolo 26 della legge n. 53/1989 sancisce che “ per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, ovvero, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, l’incensurabilità della condotta.
Occorre in secondo luogo ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti […]; b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’Amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata […] ” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343).
Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza ” (così: T.a.r. Lazio – Roma, IV sez., 31 agosto 2023, n. 13504; ID, T.a.r. Lazio, IV sez., 18 giugno 2024, n. 12480).
Dalle coordinate ermeneutiche appena esposte emerge il principio per cui possa accedere nel Corpo della Guardia di finanza solo chi vanti una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale. Il potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione nella valutazione circa la sussistenza dei requisiti morali e di condotta in capo ai candidati è pertanto finalizzato a permettere l’arruolamento solo di coloro che, per qualità morali e personali e per habitus comportamentale, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni.
Ciò premesso, come correttamente osservato dalla difesa erariale e dal provvedimento gravato, dagli atti istruttori è emerso che il ricorrente risulta aver commesso una condotta che, considerata nella sua oggettività, rende il profilo dell’istante incompatibile con i requisiti di moralità richiesti, essendo stato acclarato che il candidato:
“- in data 13.07.2018, presso un negozio “Coin”, sito all’interno del Centro Commerciale di Casamassima (BA), unitamente ad altro soggetto, sottraeva prodotti dal punto vendita; in particolare, dopo aver prelevato merce (profumi, portafogli e una candela) e averla privata dei dispositivi antitaccheggio all’interno dei camerini, usciva dal negozio; In particolare, mentre il RICORRENTE fungeva da “palo”, l’altro soggetto prelevava della merce (due profumi, tre portafogli e una candela profumata) che nascondeva nello zaino […] successivamente rientrava per sottrarre ulteriore merce con le medesime modalità, venendo fermato dal personale di sicurezza ”;
- per tali fatti, qualificati come furto aggravato in concorso, il ricorrente ha ammesso gli addebiti in sede di sommarie informazioni, descrivendo nel dettaglio la dinamica e la premeditazione del gesto, ed è stato imputato nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari n. -OMISSIS- che ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Applicando i principi ermeneutici sopra riportati al caso di specie deve evidenziarsi che, nell’impugnata determinazione, l’Amministrazione, oltre a descrivere l’episodio contestato e la vicenda penale che ne è conseguita, ha motivato analiticamente in relazione al disvalore della condotta, la quale, seppur risalente, denota una carenza del requisito di moralità. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato come il comportamento, caratterizzato dalla rimozione dei dispositivi antitaccheggio e dalla reiterazione dell’azione furtiva nella stessa mattinata, sia indicativo della carenza degli stringenti requisiti di moralità richiesti per svolgere il servizio nella Guardia di finanza.
Va in tal senso rimarcato che l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, nel processo minorile, postula il sostanziale esercizio dell’azione penale, lasciando comunque impregiudicata la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di apprezzare la condotta del soggetto al fine di verificare il possesso, in capo allo stesso, dei prescritti requisiti di moralità e condotta per l’arruolamento nel Corpo, posto che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato non cancella il fatto storico, ammesso dallo stesso ricorrente, né ne elide il disvalore sul piano comportamentale.
Le superiori considerazioni non sono poste in discussione dalle circostanze – su cui si insiste nel ricorso – che il ricorrente fosse minorenne all’epoca dei fatti (sedicenne) e che la messa alla prova abbia avuto esito positivo.
Infatti, la valutazione circa i requisiti di moralità è disgiunta dagli esiti penali e deve tenere conto della specificità dei compiti di polizia economico-finanziaria; né può avere rilievo decisivo il tempo trascorso o il successivo comportamento corretto, posto che la gravità della condotta accertata (furto aggravato con mezzi fraudolenti) è stata ritenuta dall’Amministrazione, con giudizio immune da vizi logici, idonea ad incrinare il necessario rapporto di fiducia.
Del tutto infondata risulta anche la doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe utilizzato una motivazione stereotipata, identica a quella già adottata in altri casi e, dunque, per ciò solo illegittima. Invero, la circostanza che l’Amministrazione utilizzi analoghe o identiche formule, nella parte in diritto, nei provvedimenti di esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti di condotta previsti per l’accesso alla Guardia di finanza, è del tutto inconferente per affermare il vizio di motivazione se poi – come nel caso di specie - nel provvedimento impugnato vengono indicate puntualmente le circostanze di fatto e le valutazioni che giustificano la sussunzione della vicenda concreta nella fattispecie astratta.
Il ricorso si palesa pertanto conclusivamente infondato essendo il provvedimento gravato privo dei vizi prospettati dalla parte ricorrente ed avendo l’amministrazione puntualmente esplicitato le circostanze di fatto e di diritto alla base della valutazione circa l’assenza dei requisiti di moralità in capo al ricorrente.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
MA Scali, Primo Referendario
IU AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AU | RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.