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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/10/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 833 DE R.G.A.C.C. DEl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 05/06/2024 da:
, nata il [...] a [...] ( NC ) e residente in [...]( AP ), Parte_1
Contrada San Lazzaro n. 153, C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Otello C.F._1
Bagalini e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San NE DE TO (
AP ), Via Togliatti n. 14
Contro
, nato il [...] ad [...] e ivi residente in Contrada San Lazzaro Controparte_1 n. 153, C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Cristina D'Agostini e C.F._2 con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in DO ( AP ), Via Alcide De
Gasperi n. 188
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Conclusioni DEle parti: come da verbale di udienza DE 23-10-2024.
Conclusioni DE P.M.: Il P.M. conclude per la separazione personale dei coniugi.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza , sulla premessa che Parte_1
- in data 29/01/1989 e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in DA ( AP );
- il relativo atto risultava trascritto presso l'Ufficio DElo Stato Civile DE Comune di DA ( AP ), al
Registro degli Atti di Matrimonio, Anno 1989, Parte II, Serie B Ufficio 1, n. 2;
- da tale matrimonio erano nati i figli ( 13-11-1990 ) e ( 30-7-1989 ), quest'ultimo Per_1 Per_2 tragicamente deceduto a causa di un incidente stradale;
- l'ultima residenza comune dei coniugi era quella di DA, Contrada San Lazzaro n. 153;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale, sicchè la convivenza era divenuta insostenibile, e ciò per esclusiva colpa DE
il quale, sin dai primi anni di matrimonio, aveva avuto, nei confronti DEla moglie, un CP_1 atteggiamento denigratorio fino ad arrivare ad usare violenza contro di lei, tanto che la ricorrente aveva sporto diverse volte querela, ma poi, pur di mantenere unita la famiglia, si era riappacificata;
- l'atteggiamento DE tuttavia, nel corso degli anni non era mai cambiato, non mostrando egli CP_1 affetto nei confronti dei figli, che venivano fatti sentire continuamente inadeguati e prendendo il padre ogni scelta importante per la loro vita, senza possibilità di scelta per loro;
- erano dovuti trascorrere diversi anni prima che i figli potessero affrancarsi dalle decisioni DE padre senza temere ripercussioni;
- essa ricorrente non poteva neppure andare in palestra perché il marito le tagliuzzava la tuta, così come
1 ella non poteva nemmeno trattenersi in strada a parlare con amici, se voleva evitare, al suo rientro, di essere malmenata;
- in passato, quando la situazione diventava insostenibile, essa ricorrente era costretta addirittura ad allontanarsi di casa in attesa che le acque si calmassero, per poi venire a sapere dai vicini che, in quel lasso temporale, il marito frequentava abitualmente escort e prostitute, tanto che tutto il piccolo paese dove vivevano sapeva DEle relazioni extraconiugali DE marito;
- ella si era sempre dovuta occupare da sola dei figli, dato il disinteresse DE marito al riguardo;
- addirittura, il marito l'aveva costretta, quale proprietaria DEla casa coniugale di DA, a sottoscrivere una scrittura privata nella quale la stessa si obbligava, entro un anno, a donare una metà di detta abitazione al coniuge e, relativamente ad altro immobile sito in DA, Via Borgo Leopardi n. 35, si impegnava a rinunciare alla quota di un terzo DEla nuda proprietà pervenuta alla stessa quale eredità DE figlio Per_2 tutto ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale, formulando rituale richiesta di fissazione DEl'udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al magistrato relatore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- In via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Francia) il 17/08/1965, codice fiscale e nato in [...] il C.F._1 Controparte_1
19/09/1962, codice autorizzandoli a vivere separati con addebito alla CodiceFiscale_3 parte resistente ex art. 151 co. 2 c.c., giuste le ragioni riportate in narrativa;
Controparte_1
- disporre a carico DE un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 da versare alla CP_1 moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dalla data di deposito DE ricorso.
- Condannare il convenuto al risarcimento dei danni che saranno quantificati in corso di causa o da liquidarsi in separata sede.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 20-9-2024, il coniuge convenuto Controparte_1 si costituiva nel procedimento contestando la fondatezza DEle domande dispiegate nei propri confronti dalla ricorrente e deducendo che: l'unione matrimoniale era stata caratterizzata Parte_1 da incomprensioni tra i coniugi, in quanto egli si era sposato per amore, mentre la moglie lo aveva fatto per avere una vita matrimoniale serena ed economicamente soddisfacente;
durante il matrimonio, egli non aveva mai condiviso la gestione DEla casa e dei figli quale operata dalla moglie, dato che lei faceva fare ai figli tutto quello che volevano, tra cui anche assumere droga ed anzi era la moglie stessa che accompagnava il figlio a rifornirsi di stupefacenti in Pescara;
DE pari, esso resistente avrebbe Per_2 voluto togliere al figlio l'uso DEla moto, dato che lo stesso la guidava anche sotto l'effetto degli stupefacenti ed esso aveva paura di possibili incidenti, cosa poi purtroppo verificatasi;
la CP_1 moglie dal 2021 aveva una relazione stabile con tale , facendo con lui anche viaggi Persona_3 all'estero; la moglie era stata rinviata a giudizio per i reati di danneggiamento e stalking;
la moglie aveva un conto corrente bancario ed un deposito amministrato che, al 31-12-2021, ammontava ad € 18.888,70, così come possedeva il 100% DEle quote DEla società DEMAR ed il 2% DEle quote DEla
GECO COSTRUZIONI;
la scrittura privata DE 12-1-2023 era stata predisposta dai rispettivi legali DEle parti, perché i coniugi si erano determinati a definire tra loro ogni questione di carattere patrimoniale;
esso resistente non intendeva accettare il contraddittorio sulla domanda risarcitoria pure avanzata dalla controparte;
la moglie, al momento, lavorava per la con un reddito di € 700,00 mensili. Parte_2
Concludeva, pertanto, il resistente chiedendo la separazione con addebito alla moglie e, una volta decorsi i termini di legge, chiedeva che fosse poi anche pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
chiedeva, altresì, il resistente il rigetto DEla domanda di corresponsione di un assegno avanzata dalla ricorrente. All'udienza di comparizione DEle parti fissata per il 23-10-2024, ascoltate queste ultime e prima che il Presidente relatore assumesse i provvedimenti temporanei ed urgenti e quelli di carattere istruttorio, le parti medesime chiedevano concordemente che fosse pronunciata sentenza non definitiva di separazione
2 personale tra loro.
Il Presidente, pertanto, riservato ogni ulteriore provvedimento al prosieguo DE giudizio, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla sola domanda di separazione personale tra i coniugi. La domanda di separazione personale avanzata da entrambe le parti è fondata e merita accoglimento. Dagli stessi scritti difensivi acquisiti e dall'ascolto DEle parti in udienza è emerso che, senza dubbio, la convivenza tra loro è divenuta DE tutto intollerabile, essendo, comunque, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicchè sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Il presente giudizio, peraltro, a seguito DEla pronuncia DEla presente sentenza non definitiva, dovrà essere rimesso, come da separata ordinanza, sul ruolo DE Presidente relatore per il prosieguo, ai fini DEla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti e di quelli di carattere istruttorio, nonché per l'ulteriore corso. La pronuncia sulle spese di lite viene rimandata al momento DEla pronuncia DEla sentenza definitiva e conclusiva DE giudizio, giudizio che comprende anche la domanda di divorzio avanzata cumulativamente dal resistente nella comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di DA ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000.n.396; dispone come da separata ordinanza per il prosieguo DE giudizio di merito;
spese di lite al definitivo.
Ascoli Piceno, 28-10-2024
Il Presidente rel.
( dott. Luigi Cirillo )
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