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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 07.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9533 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NI RE e VI CO RE;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: assegno nucleo familiare
*******
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 ha premesso di avere Parte_1 prestato la propria attività alle dipendenze della società Expandia s.r.l.
(contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale – al 60%), con la qualifica di addetto ai servizi di pulizia, livello VII del CCNL Turismo –
Pubblici Esercizi, dal 14.07.2017 al 15.06.2020. Ha evidenziato che, con sentenza n. 71/2021 del 03.05.2021 del Tribunale di Bari – Sez. Fallimentare, la società datrice di lavoro era stata dichiarata fallita.
Ciò posto, ha allegato di aver presentato domanda di partecipazione al predetto fallimento, al fine di rivendicare i crediti di lavoro rimasti insoddisfatti ed in particolare: le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020, il T.F.R. e le ulteriori spettanze di fine rapporto.
A questo proposito, ha precisato di non aver viceversa richiesto l'ammissione al passivo in relazione a quanto maturato a titolo di A.N.F.
(assegno nucleo familiare), presentando apposita domanda di pagamento - in data 14.12.2023 - direttamente alla competente sede , per gli arretrati CP_1 maturati nel periodo tra il 14.12.2018 ed il 30.06.2019.
Ciò posto, l'odierno istante ha lamentato di aver tuttavia ricevuto comunicazione di reiezione da parte dell' , per aver allegato una CP_1 dichiarazione del curatore fallimentare, attestante la non partecipazione al passivo per i crediti dovuti a titolo di A.N.F. ma relativa ad un periodo diverso
(01/2020- 06/2021) rispetto a quello oggetto della domanda.
Ha dunque evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo, accludendovi sia una propria dichiarazione di responsabilità -in cui ribadiva di non aver mai ricevuto le somme rivendicate e dovute a titolo di A.N.F. da parte del suo datore di lavoro-, sia le buste paga emesse in costanza di rapporto -dalle quali era dato evincere che alcunchè fosse stato erogato-.
Parallelamente ha dedotto che la società datrice di lavoro mai avrebbe potuto erogare gli emolumenti quando era ancora in bonis, poiché la domanda era stata presentata solo in data 14.12.2023.
Essendo stato respinto anche il ricorso amministrativo, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di Bari di accertare il suo diritto all'erogazione degli assegni al nucleo familiare per il periodo compreso tra il 14.12.2018-
30.06.2019, con condanna dell' al pagamento degli stessi, per un totale CP_1
Pag. 2 di 8 di € 2.437,50, oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito e interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della domanda amministrativa (14.12.2023) sino all'integrale soddisfo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...] si è costituito in giudizio e, ribadite le ragioni di Controparte_2 diniego dell'istanza amministrativa, ha rimarcato: che nessuna richiesta di pagamento era stata formulata dal lavoratore al proprio datore di lavoro
(nonostante le provvidenze fossero riferite a periodi in cui quest'ultimo era ancora in bonis); che, in accoglimento della seconda domanda presentata dal ricorrente in data 14.12.2023, erano stati liquidati gli assegni relativi al periodo intercorrente tra il 1°.07.2019 ed il 30.06.2020; che giammai era pervenuta dichiarazione del curatore (di rettifica o integrativa), attestante che il periodo richiesto fosse diverso rispetto a quello riportato nella prima dichiarazione.
Ha ulteriormente precisato che la dichiarazione di responsabilità, prodotta a firma del ricorrente, in cui egli attestava di non aver mai percepito le somme richieste con il presente ricorso, non potesse essere valutata come documentazione integrativa in via amministrativa e fosse, quindi, inidonea a colmare il deficit allegatorio.
Pertanto, nel merito, ha concluso per l'integrale rigetto della pretesa azionata, poiché infondata e, comunque, non provata.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente all'esame dei fatti oggetto di causa, è opportuno precisare che, a decorrere dal 1° marzo 2022, è intervenuta la nuova disciplina dell'assegno unico e universale che ha sostituito la disciplina previgente sugli assegni al nucleo familiare. Quest'ultima, comunque, continua ad avere
Pag. 3 di 8 applicazione in relazione alle domande volte ad ottenere gli arretrati - del predetto trattamento di famiglia - maturati sino al 28 febbraio 2022.
Ebbene, poiché la domanda del ricorrente è volta al riconoscimento ed all'erogazione delle somme dovute a titolo di A.N.F. per il periodo dal
14.12.2018 al 30.06.2019, è proprio la precedente disciplina dell'assegno al nucleo familiare a dover trovare applicazione.
Ciò posto, come è noto, l'assegno al nucleo familiare costituisce una prestazione di natura previdenziale, a carico dell' , la cui corresponsione CP_1
è disposta nei confronti dei lavoratori subordinati per il tramite dei loro datori di lavoro, al fine di integrare il reddito familiare.
Tale prestazione, infatti, ha la funzione di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi rientrano in determinate fasce che vengono stabilite annualmente;
pertanto, essa è quantificata in misura diversa in relazione al numero di componenti ed al reddito del nucleo familiare.
Quindi, i presupposti necessari per la corresponsione, dell' sono: - la CP_3 presenza di un nucleo familiare;
- un reddito rientrante in determinati limiti;
-
l'assenza di altri trattamenti di famiglia non compatibili con l'assegno al nucleo familiare;
- la corretta presentazione della domanda.
Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere l' all'avente diritto – che ne ha fatto richiesta - in occasione del CP_3 pagamento della retribuzione, anticipando per conto dell' la somma CP_1 dovuta e chiedendo, successivamente, il rimborso tramite il sistema di conguaglio della denuncia contributiva mensile.
Tale obbligo persiste anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo, ove il lavoratore ne abbia fatto successiva richiesta per i periodi pregressi, sempre nel rispetto della prescrizione quinquennale e purché il datore di lavoro mantenga un rapporto di tipo previdenziale con l' . CP_1
Pag. 4 di 8 Diversamente, nel caso in cui l'impresa risulta cessata o fallita, l'assegno al nucleo familiare è erogato direttamente dall' , presentando domanda CP_1 esclusivamente in via telematica.
In altri termini, se è vero che, in linea generale, l'assegno viene anticipato dal datore di lavoro (che, successivamente, conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore in occasione del versamento dei contributi previdenziali, giusta disposizione di cui all'art 8 L. n. 1038/61 che, aggiornando il T.U. sugli assegni familiari, testualmente ha previsto«salvo quanto disposto per l'agricoltura negli artt. da 66 a 69 gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione»), è anche vero che, in deroga a tale principio, vi sono dei casi espressamente previsti dalla legge in cui l' CP_1 provvede al versamento diretto dell'assegno e precisamente se il richiedente
è:
• addetto ai servizi domestici;
• iscritto alla Gestione Separata;
• operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
• lavoratore di ditte cessate o fallite;
• beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Nel caso oggetto di causa, essendo fallita la società datrice di lavoro dell'odierno ricorrente – come da sentenza allegata al ricorso – vi erano tutti i presupposti affinché il pagamento delle somme rivendicate a titolo di A.N.F. fosse effettuato direttamente dall' . CP_1
Ciò su cui bisogna interrogarsi è, però, la conformità a diritto del diniego espresso dall'Istituto in sede amministrativa, che, come visto, ha rigettato la richiesta in virtù di quanto riportato nella dichiarazione del curatore fallimentare, allegata alla domanda del ricorrente.
L' convenuto ha infatti evidenziato come la dichiarazione di mancato CP_1 pagamento degli A.N.F., rilasciata dalla curatela del fallimento, attenesse ad
Pag. 5 di 8 un periodo diverso e successivo rispetto a quello indicato dal lavoratore ed in relazione al quale era stata avanzata richiesta di pagamento in data
14.12.2023.
Sulla questione controversa è opportuno ricordare che, come riportato nelle circolari dell' allegate dal ricorrente, la domanda presentata dal cittadino CP_1 personalmente tramite il sistema fornito dall' , prevede l'allegazione di CP_1 una serie di documenti.
In particolare, nella circolare n. 136 del 30.10.2014 (richiamata dalla CP_1 successiva circolare n. 45 del 22.03.2019) relativa alle “Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i
Lavoratori di ditte cessate o fallite” sono riportate una serie di indicazioni relative alle modalità di presentazione della domanda ed al contenuto necessario affinché la stessa possa essere ritenuta valida.
Così
- nella “Sezione Dati del Lavoratore” è previsto che “il servizio recupera,
a fronte del periodo di riferimento e del codice fiscale del titolare della contribuzione, le informazioni relative agli assegni eventualmente erogati dalla ditta”;
- nella “Sezione allegati” è previsto che il cittadino è tenuto ad allegare, in caso di ditta fallita, la seguente documentazione: “la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e
l'esistenza di un rapporto di lavoro. La dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto”;
- nella “Sezione Sede di competenza” si chiarisce che la Sede competente ad esaminare la domanda sarà individuata dal sistema in base “all'indirizzo della ditta cessata o fallita dichiarata dal cittadino”.
Pag. 6 di 8 Ebbene, da tali indicazioni si evince che lo stesso , tramite i propri CP_1 sistemi e con i dati a propria disposizione, può verificare se la ditta datrice di lavoro ha già in passato erogato – per il medesimo periodo – il trattamento di famiglia rivendicato.
È evidente, quindi, che, anche nel caso di specie, in fase amministrativa l' ha già potuto avere contezza della mancata percezione da parte del CP_1 ricorrente delle somme dovute a titolo di A.N.F.
Si evidenzia, ulteriormente, che la documentazione da allegare alla domanda, richiesta dall' , è proprio quella già presentata dall'odierno CP_1 ricorrente.
Difatti, il sig. ha presentato la dichiarazione del curatore fallimentare Pt_1 attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza di un rapporto di lavoro;
inoltre, egli ha anche allegato la propria dichiarazione attestante il mancato ricevimento degli A.N.F. – per il periodo rivendicato - e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione suddetta, quindi richiesta con pagamento diretto all' . CP_1
Difatti, nella dichiarazione del ricorrente è riportato che lo stesso non ha “mai presentato domanda di Anf come lavoratore dipendente prima del
14.12.2023 relativamente al periodo 14/12/2018 – 30/06/2019 e quindi di non aver ricevuto mai alcun pagamento in merito (vedi copie buste paghe in allegato)”, ulteriormente precisandosi che, essendo la datrice di lavoro
“un'azienda fallita e non avendo insinuato allo stato passivo tali somme… ha richiesto il pagamento diretto degli Anf summenzionati”.
Non è in alcun modo previsto, nelle predette circolari , che sia la CP_1 dichiarazione del curatore a dover specificare la mancata percezione della prestazione previdenziale con esplicita attestazione della non insinuazione al passivo della società fallita per il periodo rivendicato dal lavoratore.
Ciò che invece è richiesto è la dichiarazione del singolo lavoratore che si impegni a non partecipare al passivo per l'ottenimento di tali somme.
Pag. 7 di 8 Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere insufficiente la documentazione allegata alla domanda presentata all' da parte ricorrente, dai cedolini CP_1 paga – allegati al ricorso – e relativi al periodo in esame, non risulta alcuna voce a titolo di A.N.F., né tantomeno l' ha dimostrato di aver autorizzato CP_1 la curatela della società al conguaglio in seguito al pagamento degli A.N.F.
Pertanto, si ritiene che vi siano tutti i presupposti per il pagamento degli
A.N.F. arretrati direttamente da parte dell' , anche per il periodo CP_1
antecedente il 2020.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente accolto, con la precisazione che gli interessi e la rivalutazione monetaria dovranno essere corrisposti nei limiti dettati dall'art. 16, comma 6, L. 412/1991.
Ai fini della quantificazione delle spettanze a titolo di A.N.F., valgono i conteggi, non specificamente contestati dall' e, comunque, immuni da CP_1 censure poiché basati su dati corroborati sul paino documentale e rispettosi dei criteri previsti dalla normativa di settore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 9533 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
2.437,50, oltre accessori come per legge, a titolo di assegni al nucleo familiare (per il periodo compreso tra 14.12.2018 al 30.06.2019);
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida € CP_1
900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 07.11.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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