Art. 2.
L'importo di cui al precedente articolo 1 sara' destinato secondo le modalita' di cui al secondo comma dello articolo 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25 .
Restano salvi i massimali di cui all'articolo 3 della legge stessa.
L'importo di cui al precedente articolo 1 sara' destinato secondo le modalita' di cui al secondo comma dello articolo 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25 .
Restano salvi i massimali di cui all'articolo 3 della legge stessa.