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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6644/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249012199991000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 S.R.L.” con sede legale in Luogo_1, alla IIndirizzo_1
, C. F. P.IVA_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore ing. Nominativo_1, C.F. CF_1 (rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 , C. F. CF_Difensore_1, propone ricorso per annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 028 2024 90121999 91/000 notificata mediante messaggio PEC del 7/10/2024.
La società ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
A) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 della Costituzione.
B) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs.
546/92; all'art. 2697 del Codice Civile ed all'art. 111 della Costituzione (onere della prova)
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, si costituisce in persona del dott. Nominativo_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dall'avv. Difensore_2, cod. fisc. CF_Difensore_2
L'Agenzia Riscossione eccepisce in via preliminare la mancata notifica del ricorso a tutti gli enti interessati, fa rilevare la regolare notifica delle cartelle, deposita notifiche. Conclude con la richiesta in via preliminare di ordinare la integrazione del contraddittorio - a cura del contribuente e/o a cura di questa difesa - nei confronti degli Enti impositori (quali la Camera di Commercio di Caserta et la Dir. Prov.le di Caserta - Uff.
Territoriale di Caserta) che hanno trasmesso, validato il ruolo, e, quindi, determinato la somma da essi dovuti all'Agente della riscossione ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 321/99, dichiarare, in fatto ed in diritto, improcedibile, inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione così come proposta e, per lo effetto rigettarla, con ogni conseguenza di legge;
condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte non ritiene necessario la integrazione del contradittorio in quanto la ricorrente non contesta al mancata notifica degli atti presupposti, ma chiede che l'Ente dimostri e provi l'avvenuta notifica.
Ebbene l'Ente ha richiamato e allegato tutte le notifiche avvenute delle quindici cartelle di pagamento indicate nella intimazione di pagamento, tutte regolarmente notificate ex lege, sono state tutte notificate, previa visura camerale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.p.c. presso la sede legale della società in
Luogo_1 - alla Indirizzo_1 depositando in Comune e affiggendo all'albo comunale l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come da allegati dalla lettera d) alla lettera p).
Pertanto tali notificazioni sono pienamente valide ed efficaci nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie, e nessuna contestazione viene mossa in ordine a tali notifiche da parte ricorrente.
La notifica delle cartelle di pagamento comporta che l'opposizione va dichiarata, in limine litis, inammissibile, senza alcuna possibilità per il Giudice di entrare nel merito delle ulteriori eccezioni e domande proposte dal contribuente.
Dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , si desume che , ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esaattoriale.
In esse si rilevano tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. In merito a quanto precede vale richiamare, a sostegno, il costante orientamento della Corte (tra altre, Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017, sentenza di Cassazione
Civile Sez. 5 Num. 2550 Anno 2024)
L'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6644/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249012199991000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 S.R.L.” con sede legale in Luogo_1, alla IIndirizzo_1
, C. F. P.IVA_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore ing. Nominativo_1, C.F. CF_1 (rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 , C. F. CF_Difensore_1, propone ricorso per annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 028 2024 90121999 91/000 notificata mediante messaggio PEC del 7/10/2024.
La società ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
A) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 della Costituzione.
B) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs.
546/92; all'art. 2697 del Codice Civile ed all'art. 111 della Costituzione (onere della prova)
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, si costituisce in persona del dott. Nominativo_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dall'avv. Difensore_2, cod. fisc. CF_Difensore_2
L'Agenzia Riscossione eccepisce in via preliminare la mancata notifica del ricorso a tutti gli enti interessati, fa rilevare la regolare notifica delle cartelle, deposita notifiche. Conclude con la richiesta in via preliminare di ordinare la integrazione del contraddittorio - a cura del contribuente e/o a cura di questa difesa - nei confronti degli Enti impositori (quali la Camera di Commercio di Caserta et la Dir. Prov.le di Caserta - Uff.
Territoriale di Caserta) che hanno trasmesso, validato il ruolo, e, quindi, determinato la somma da essi dovuti all'Agente della riscossione ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 321/99, dichiarare, in fatto ed in diritto, improcedibile, inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione così come proposta e, per lo effetto rigettarla, con ogni conseguenza di legge;
condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte non ritiene necessario la integrazione del contradittorio in quanto la ricorrente non contesta al mancata notifica degli atti presupposti, ma chiede che l'Ente dimostri e provi l'avvenuta notifica.
Ebbene l'Ente ha richiamato e allegato tutte le notifiche avvenute delle quindici cartelle di pagamento indicate nella intimazione di pagamento, tutte regolarmente notificate ex lege, sono state tutte notificate, previa visura camerale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.p.c. presso la sede legale della società in
Luogo_1 - alla Indirizzo_1 depositando in Comune e affiggendo all'albo comunale l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come da allegati dalla lettera d) alla lettera p).
Pertanto tali notificazioni sono pienamente valide ed efficaci nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie, e nessuna contestazione viene mossa in ordine a tali notifiche da parte ricorrente.
La notifica delle cartelle di pagamento comporta che l'opposizione va dichiarata, in limine litis, inammissibile, senza alcuna possibilità per il Giudice di entrare nel merito delle ulteriori eccezioni e domande proposte dal contribuente.
Dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , si desume che , ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esaattoriale.
In esse si rilevano tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. In merito a quanto precede vale richiamare, a sostegno, il costante orientamento della Corte (tra altre, Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017, sentenza di Cassazione
Civile Sez. 5 Num. 2550 Anno 2024)
L'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
800,00 oltre accessori di legge.