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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Roma Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7588/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, compensando interamente fra le parti le spese di lite, dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativa al ricorso di Resistente_1 contro la cartella esattoriale notificatagli il 10/04/2024 a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni 2020 per l'anno d'imposta 2019, con la quale gli si intimava il pagamento di complessivi 41.672,00 euro inclusi interessi e sanzioni.
Però, leggendo bene la motivazione con riferimento a ciascuna iscrizione a ruolo e tipologia di recupero, si comprende che i Giudici di prime cure così decidevano: in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni, non essendo necessario il previo avviso bonario o la previa comunicazione di irregolarità, le pretese erariali erano legittime e giustificate dalla tardiva presentazione delle inerenti dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, previsto a pena di nullità; solo per il rimanente importo di euro 27.364,00, relativo al disconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nel Sud, essendone stati recuperati in altra sede complessivi euro 22.591,00 ed essendo già intervenuto il conseguente sgravio, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
Contro tale sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: contraddittorietà della decisione di parziale rigetto del ricorso del contribuente, così come emergente dalla motivazione, con la pronuncia finale di estinzione dell'intero giudizio, così come dichiarata nella parte dispositiva;
riforma del contenuto del dispositivo in conformità alla motivazione e condanna del ricorrente alle spese del primo e secondo grado di giudizio.
Con controdeduzioni si costituiva e resisteva all'appello Resistente_1, chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: l'Agenzia ha errato nel proporre l'impugnazione, perché avrebbe dovuto chiedere non la riforma ma la sola rettifica della sentenza di primo grado;
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere deve comunque essere confermata anche in appello per le somme oggetto dello sgravio emesso il 23/09/2024; conseguentemente la condanna alle spese del doppio grado di giudizio deve ricadere sull'ufficio appellante.
All'odierna udienza del 09/12/2025 erano presenti entrambe le parti costituite, che insistevano per l'accoglimento delle contrapposte conclusioni già rassegnate in atti. Quindi la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti dei seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) E' fin troppo evidente che, nella sostanza, del tutto allineate sono le valutazioni dei Giudici di prime cure, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e anche del contribuente, cosicché il compito di questa Corte di Secondo Grado è semplicemente quello di rimediare alla discrasia fra la decisione realmente assunta dalla Corte di Primo Grado ed il dispositivo che soltanto in parte le corrisponde.
2) Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere confermata laddove si legge che: in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni, non essendo necessario il previo avviso bonario o la previa comunicazione di irregolarità, le pretese erariali sono legittime e giustificate dalla tardiva presentazione delle inerenti dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, previsto a pena di nullità; soltanto per il rimanente importo di euro 27.364,00, relativo al disconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nel Sud, essendone stati recuperati in altra sede complessivi euro 22.591,00 ed essendo già intervenuto il conseguente sgravio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
3) Il dispositivo dell'impugnata sentenza deve essere quindi riformato nel senso che: l'iniziale ricorso in primo grado deve essere rigettato in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni;
per il rimanente importo di euro 27.364,00 oggetto dello sgravio del 23/09/2024, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
4) Considerata la particolarità dell'intera vicenda, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in riforma del solo dispositivo della sentenza di primo grado: rigetta l'iniziale ricorso in primo grado in relazione al minore credito IVA di € 1590,00 oltre sanzioni ed al minore credito IRPEF di € 4396,00 oltre sanzioni;
per il rimanente importa di € 27364,00 oggetto dello sgravio del 23/9/2024, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di € 3926,69 iscritta a ruolo;
spese compensate in primo e in secondo grado.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NI LE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Roma Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 0049105724 000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7588/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, compensando interamente fra le parti le spese di lite, dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativa al ricorso di Resistente_1 contro la cartella esattoriale notificatagli il 10/04/2024 a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni 2020 per l'anno d'imposta 2019, con la quale gli si intimava il pagamento di complessivi 41.672,00 euro inclusi interessi e sanzioni.
Però, leggendo bene la motivazione con riferimento a ciascuna iscrizione a ruolo e tipologia di recupero, si comprende che i Giudici di prime cure così decidevano: in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni, non essendo necessario il previo avviso bonario o la previa comunicazione di irregolarità, le pretese erariali erano legittime e giustificate dalla tardiva presentazione delle inerenti dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, previsto a pena di nullità; solo per il rimanente importo di euro 27.364,00, relativo al disconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nel Sud, essendone stati recuperati in altra sede complessivi euro 22.591,00 ed essendo già intervenuto il conseguente sgravio, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
Contro tale sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: contraddittorietà della decisione di parziale rigetto del ricorso del contribuente, così come emergente dalla motivazione, con la pronuncia finale di estinzione dell'intero giudizio, così come dichiarata nella parte dispositiva;
riforma del contenuto del dispositivo in conformità alla motivazione e condanna del ricorrente alle spese del primo e secondo grado di giudizio.
Con controdeduzioni si costituiva e resisteva all'appello Resistente_1, chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: l'Agenzia ha errato nel proporre l'impugnazione, perché avrebbe dovuto chiedere non la riforma ma la sola rettifica della sentenza di primo grado;
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere deve comunque essere confermata anche in appello per le somme oggetto dello sgravio emesso il 23/09/2024; conseguentemente la condanna alle spese del doppio grado di giudizio deve ricadere sull'ufficio appellante.
All'odierna udienza del 09/12/2025 erano presenti entrambe le parti costituite, che insistevano per l'accoglimento delle contrapposte conclusioni già rassegnate in atti. Quindi la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti dei seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) E' fin troppo evidente che, nella sostanza, del tutto allineate sono le valutazioni dei Giudici di prime cure, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e anche del contribuente, cosicché il compito di questa Corte di Secondo Grado è semplicemente quello di rimediare alla discrasia fra la decisione realmente assunta dalla Corte di Primo Grado ed il dispositivo che soltanto in parte le corrisponde.
2) Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere confermata laddove si legge che: in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni, non essendo necessario il previo avviso bonario o la previa comunicazione di irregolarità, le pretese erariali sono legittime e giustificate dalla tardiva presentazione delle inerenti dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, previsto a pena di nullità; soltanto per il rimanente importo di euro 27.364,00, relativo al disconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nel Sud, essendone stati recuperati in altra sede complessivi euro 22.591,00 ed essendo già intervenuto il conseguente sgravio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
3) Il dispositivo dell'impugnata sentenza deve essere quindi riformato nel senso che: l'iniziale ricorso in primo grado deve essere rigettato in relazione al minore credito iva di euro 1.590,00 oltre sanzioni ed al minore credito irpef di euro 4.396,00 oltre sanzioni;
per il rimanente importo di euro 27.364,00 oggetto dello sgravio del 23/09/2024, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di euro 3.926,69 iscritta a ruolo.
4) Considerata la particolarità dell'intera vicenda, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in riforma del solo dispositivo della sentenza di primo grado: rigetta l'iniziale ricorso in primo grado in relazione al minore credito IVA di € 1590,00 oltre sanzioni ed al minore credito IRPEF di € 4396,00 oltre sanzioni;
per il rimanente importa di € 27364,00 oggetto dello sgravio del 23/9/2024, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fatta salva la legittimità del recupero della differenza di € 3926,69 iscritta a ruolo;
spese compensate in primo e in secondo grado.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NI LE