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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9093 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14965 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f. elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliato in Napoli alla Via M.R. Imbriani, 123/A presso lo studio dell'Avv.
CO RE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi CP_ l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002795185 emessa dall' sede di Napoli
Centro e notificata in data 09/06/2025 relativa al mancato versamento delle ritenute previden- ziali ed assistenziali inerenti all'anno 2021 nella sua qualità di legale rappresentate della “So- cietà Agricola GGG srl”.
1 In particolare il ricorrente deduceva nel merito, allegando all'uopo visura camerale storica del- la società, che a far data dal 29/09/2017, cessava dalla carica di amministratore unico, e per- tanto eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Eccepiva, inoltre, relativamente alla ordinanza ingiunzione opposta, la decadenza ex art. 14 della legge 689/81. CP_ Si costituiva l' rappresentando che riesaminati gli atti, aveva provveduto ad annullare d'ufficio l'impugnata ordinanza-ingiunzione e di non aver più nulla a pretendere quanto alle somme di cui è causa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio l'ordinanza ingiunzio-
2 ne impugnata. CP_ La considerazione che l' ha annullato l''ordinanza ingiunzione poco dopo la notifica del ricorso giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza virtuale e si pongono a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna l' a CP_1 rifondere le spese di lite che liquida in euro 700,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14965 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f. elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliato in Napoli alla Via M.R. Imbriani, 123/A presso lo studio dell'Avv.
CO RE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi CP_ l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002795185 emessa dall' sede di Napoli
Centro e notificata in data 09/06/2025 relativa al mancato versamento delle ritenute previden- ziali ed assistenziali inerenti all'anno 2021 nella sua qualità di legale rappresentate della “So- cietà Agricola GGG srl”.
1 In particolare il ricorrente deduceva nel merito, allegando all'uopo visura camerale storica del- la società, che a far data dal 29/09/2017, cessava dalla carica di amministratore unico, e per- tanto eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Eccepiva, inoltre, relativamente alla ordinanza ingiunzione opposta, la decadenza ex art. 14 della legge 689/81. CP_ Si costituiva l' rappresentando che riesaminati gli atti, aveva provveduto ad annullare d'ufficio l'impugnata ordinanza-ingiunzione e di non aver più nulla a pretendere quanto alle somme di cui è causa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio l'ordinanza ingiunzio-
2 ne impugnata. CP_ La considerazione che l' ha annullato l''ordinanza ingiunzione poco dopo la notifica del ricorso giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza virtuale e si pongono a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna l' a CP_1 rifondere le spese di lite che liquida in euro 700,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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