CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Massime • 1
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Commentario • 1
- 1. La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2024, n. 23623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23623 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
23623- 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 684 RL LL Sent. n. sez. - Presidente - U.P. 21/5/2024 Emilia Anna Giordano - R.G.N. 2422/2024 CO CI RI IN NA PA Di OL VA -Relatrice - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS SU, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera PA Di OL VA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e per l'inammissibilità nel resto;
sentito l'avvocato Gabriele D'Urso, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna nei confronti di SU AS, emessa dal Tribunale di Roma del 4 marzo 2019, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e percosse riducendo la pena a otto mesi e quindici giorni di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.Avverso detta sentenza ha presentato ricorso SU AS, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo rileva vizi della motivazione con riferimento al delitto di percosse in quanto i testimoni RO, OR e Jamal, esaminati in dibattimento, erano inattendibili alla luce delle prove fotografiche che dimostravano come il ricorrente vivesse da almeno un anno nell'appartamento in cui erano avvenuti i fatti contestati e vi fosse già stato nel 2017, diversamente da quanto da loro dichiarato. Ne consegue l'assoluzione di SU AS oltre ogni ragionevole dubbio o comunque l'assenza di offensività della condotta. chiduce 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale il quanto il ricorrente, incensurato, si era limitato istintivamente a divincolarsi, come dichiarato dallo stesso agente operante, e non intendeva né sottrarsi alla presa, né fuggire avendo al più tenuto un comportamento di resistenza passiva.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnatą, nel ritenere il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ostativo, ha applicato una norma più sfavorevole stante l'introduzione del divieto successivamente alla commissione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità. Va premesso che il presente processo nasceva dalla denuncia di SA OR per lesioni, minacce di morte e violenza sessuale, subite da SU AS nel comune appartamento, fatti ai quali aveva in parte assistito un'altra coinquilina, AR OJ, che aveva soccorso la donna, le cui urla di aiuto avevano consentito l'intervento di Chogder AM. 2 Il motivo di ricorso, declinato esclusivamente in fatto e per questo inammissibile, non si confronta neanche con le sentenze di merito che avevano ritenuto inattendibili la persona offesa e il marito (Jamal) per i tempi e i modi della denuncia, mentre avevano valutato credibile solo in parte la OJ, testimone oculare, pervenendo alla riqualificazione dei fatti come un'accesa lite tra AS e OR e derubricando le lesioni in percosse. Ne consegue che, ai fini di escludere il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto tale espressivo di offensività, non assume alcuna valenza la circostanza, esclusa dai testimoni e valorizzata dal ricorso, che SU AS avesse già abitato in quell'appartamento nell'anno precedente o nell'ultimo anno.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo di doglianze a cui la Corte di appello ha fornito puntuale risposta. La sentenza impugnata, da leggere unitariamente rispetto a quella del Tribunale, esaminando nel dettaglio la testimonianza dell'operante, OR Bizzarri, che aveva provveduto al fermo del ricorrente, con una motivazione priva di vizi logici rispetto alle prove acquisite, ha correttamente qualificato la condotta di AS ai sensi dell'art. 337 cod. pen. attesa la violenta reazione oppositiva all'atto del suo ufficio. Questa non si era limitata affatto al mero divincolarsi o alla "resistenza passiva", come sostenuto genericamente dal ricorso, ma, alla luce della testimonianza dell'ufficiale di Polizia giudiziaria Verni, soggetto diverso dalla persona offesa, aveva spintonato in modo reiterato l'assistente capo Bizzarri tanto da impedire l'ordinario doveroso svolgimento del fermo di polizia giudiziaria. La condotta descritta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale per la cui integrazione basta l'opposizione allo svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali, indipendentemente dall'esito della condotta (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'espletamento del pubblico ufficio o servizio in atto, non rilevando che l'agente abbia avuto di mira anche altri scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512).
4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato.
4.1. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti 3 M marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).
4.2. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con la 1. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di una deroga la cui estensione spetta esclusivamente alla scelta del legislatore, in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020), tali da escludere specifici titoli di reato perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame.
4.3. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 24 maggio 2018, quando il testo della norma non riteneva ostativo il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, cosicchè il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. solo in base all'odierna formulazione.
5. Dagli argomenti che precedono consegue che, nel caso in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio per accertare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per tenuità del fatto con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., nella formulazione antecedente alla modifica che ha introdotto i reati ostativi, in quanto norma più favorevole. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21 maggio 2024 La Consigliera estensora Il Presidente RL LL PA Di OL VA P ich T h SEZIONE VI PENALE 12 GIU 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FUNZIONARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Giuseppina Cirimele
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera PA Di OL VA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e per l'inammissibilità nel resto;
sentito l'avvocato Gabriele D'Urso, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna nei confronti di SU AS, emessa dal Tribunale di Roma del 4 marzo 2019, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e percosse riducendo la pena a otto mesi e quindici giorni di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.Avverso detta sentenza ha presentato ricorso SU AS, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo rileva vizi della motivazione con riferimento al delitto di percosse in quanto i testimoni RO, OR e Jamal, esaminati in dibattimento, erano inattendibili alla luce delle prove fotografiche che dimostravano come il ricorrente vivesse da almeno un anno nell'appartamento in cui erano avvenuti i fatti contestati e vi fosse già stato nel 2017, diversamente da quanto da loro dichiarato. Ne consegue l'assoluzione di SU AS oltre ogni ragionevole dubbio o comunque l'assenza di offensività della condotta. chiduce 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale il quanto il ricorrente, incensurato, si era limitato istintivamente a divincolarsi, come dichiarato dallo stesso agente operante, e non intendeva né sottrarsi alla presa, né fuggire avendo al più tenuto un comportamento di resistenza passiva.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnatą, nel ritenere il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ostativo, ha applicato una norma più sfavorevole stante l'introduzione del divieto successivamente alla commissione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità. Va premesso che il presente processo nasceva dalla denuncia di SA OR per lesioni, minacce di morte e violenza sessuale, subite da SU AS nel comune appartamento, fatti ai quali aveva in parte assistito un'altra coinquilina, AR OJ, che aveva soccorso la donna, le cui urla di aiuto avevano consentito l'intervento di Chogder AM. 2 Il motivo di ricorso, declinato esclusivamente in fatto e per questo inammissibile, non si confronta neanche con le sentenze di merito che avevano ritenuto inattendibili la persona offesa e il marito (Jamal) per i tempi e i modi della denuncia, mentre avevano valutato credibile solo in parte la OJ, testimone oculare, pervenendo alla riqualificazione dei fatti come un'accesa lite tra AS e OR e derubricando le lesioni in percosse. Ne consegue che, ai fini di escludere il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto tale espressivo di offensività, non assume alcuna valenza la circostanza, esclusa dai testimoni e valorizzata dal ricorso, che SU AS avesse già abitato in quell'appartamento nell'anno precedente o nell'ultimo anno.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo di doglianze a cui la Corte di appello ha fornito puntuale risposta. La sentenza impugnata, da leggere unitariamente rispetto a quella del Tribunale, esaminando nel dettaglio la testimonianza dell'operante, OR Bizzarri, che aveva provveduto al fermo del ricorrente, con una motivazione priva di vizi logici rispetto alle prove acquisite, ha correttamente qualificato la condotta di AS ai sensi dell'art. 337 cod. pen. attesa la violenta reazione oppositiva all'atto del suo ufficio. Questa non si era limitata affatto al mero divincolarsi o alla "resistenza passiva", come sostenuto genericamente dal ricorso, ma, alla luce della testimonianza dell'ufficiale di Polizia giudiziaria Verni, soggetto diverso dalla persona offesa, aveva spintonato in modo reiterato l'assistente capo Bizzarri tanto da impedire l'ordinario doveroso svolgimento del fermo di polizia giudiziaria. La condotta descritta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale per la cui integrazione basta l'opposizione allo svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali, indipendentemente dall'esito della condotta (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'espletamento del pubblico ufficio o servizio in atto, non rilevando che l'agente abbia avuto di mira anche altri scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512).
4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato.
4.1. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti 3 M marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).
4.2. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con la 1. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di una deroga la cui estensione spetta esclusivamente alla scelta del legislatore, in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020), tali da escludere specifici titoli di reato perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame.
4.3. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 24 maggio 2018, quando il testo della norma non riteneva ostativo il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, cosicchè il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. solo in base all'odierna formulazione.
5. Dagli argomenti che precedono consegue che, nel caso in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio per accertare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per tenuità del fatto con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., nella formulazione antecedente alla modifica che ha introdotto i reati ostativi, in quanto norma più favorevole. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21 maggio 2024 La Consigliera estensora Il Presidente RL LL PA Di OL VA P ich T h SEZIONE VI PENALE 12 GIU 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FUNZIONARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Giuseppina Cirimele