Corte Cost., sentenza 09/03/2026, n. 26
CCOST
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

    L’Avvocatura generale dello Stato non contesta la copertura finanziaria indicata dall’art. 13 della legge regionale, ma desume l’assenza di copertura dalle ragioni dedotte con riferimento alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., affermando genericamente e apoditticamente che la disposizione impugnata contrasta con l’art. 81, terzo comma, Cost. in relazione alle problematiche di copertura menzionate. Non risulta rispettato l’onere di adeguata motivazione richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

  • Inammissibile
    Eccesso dalle competenze statutarie

    La censura è meramente accennata e totalmente immotivata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica

    La disposizione impugnata, che prevede l’applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle nazionali, grava su risorse regionali proprie e non tratte dal Fondo sanitario regionale. Tale disposizione rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute e trova fondamento nell’art. 119 Cost. L’aumento tariffario è stato previsto per assicurare l’equità di accesso e garantire la congruità dei valori economici tariffari di talune prestazioni, mitigando le difficoltà delle strutture convenzionate a fronte della riduzione delle tariffe nazionali. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica».

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 09/03/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 26
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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