TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 215/2022 R.G.L., promossa da:
, codice fiscale , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Federica Miccichè del foro di Enna, C.F. , con CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso il suo studio in Caltanissetta nella Via De Nicola n.17, al cui indirizzo pec potranno essere inviate tutte le comunicazioni di rito, giusta mandato già Email_1 depositato in atti.
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura
0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. CP_1 E
), pec e Carmelo Russo (c.f. C.F._3 Email_2
– pec t - C.F._4 Email_4
- resistente –
C O N T R O
, in persona del Procuratore Speciale Controparte_2 Per_1
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio -
[...] Persona_2
Roma repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021, rilasciata da Controparte_3
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA
[...]
n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 P.IVA_1 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_4
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese
[...] ed estinta rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola di Benedetto (C.F. , CodiceFiscale_5
1 (PEC ), del Foro di Gela, giusta procura allegata al presente Email_5 atto, il quale dichiara di volere ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente telefax
0933911635, elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Iacona 12
-resistente-
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 12.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate con separato decreto di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 16/2/2022, la Sig.ra , ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere la caducazione di tutte le iscrizioni a ruolo, CP_1 CP_5
delle quali veniva a conoscenza a seguito di espressa richiesta formulata all' CP_2 [...]
, già , Agente della Riscossione per la provincia di Controparte_3 Controparte_4
Caltanissetta.
Sulla base dell'estratto ruolo allegato al presente ricorso impugnava le cartelle di pagamento e gli avvisi di , aventi tutti ad oggetto la contestazione di omesso versamento di contributi Pt_2 CP_ per un totale di €.22.003,36.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tali iscrizioni a ruolo, sia per vizi attinenti la notifica dell'avviso di addebito che, in ogni caso, per l'inesistenza della pretesa contributiva, anche in virtù dell'intervenuta prescrizione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 avversario in forza della novella normativa di cui dell'art.
3- bis D.L. 146/2021, conv. con L.
215/2021, come interpretata dalle SU n. 26282/2022.
2 Costituitosi tempestivamente ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso. CP_5
In data 5.7.2024 subentrava un nuovo difensore, come da atto di costituzione regolarmente depositato.
All'odierna udienza, svoltasi in forma cartolare non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti stesse, i procuratori delle parti hanno così concluso riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
In particolare parte ricorrente precisava che, dall'ultimo estratto di ruolo richiesto all' CP_5
(cfr. allegato), recante la data del 11/03/2024, il carico del quale si discute in questa sede - quello di cui agli Avvisi di Addebito n.29220110003095171, n.59220120000427863, n.59220120001351500,
n.59220130000226579, n.59220130001322161, n.59220140000459163, n.592201400001109658,
n.59220140001802613, n.59220150000652931 e n.59220160000495622 sottesi all'estratto ruolo impugnato, per un importo complessivo di €.22.003,36 - risultava essere stato integralmente sgravato per effetto della normativa sul condono del 2023 (Legge Bilancio 2023);chiedeva pertanto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, eccezion fatta per l'importo di
€.938,31 di cui all'Avviso di Addebito n.59220160000495622 che, in ogni caso, era da considerarsi prescritto.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. In via preliminare ed assorbente, va sindacata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_1
L'istituto ha chiesto di dichiarare inammissibile l'iniziativa avanzata dal ricorrente in quanto il legislatore, con l'art.
3-bis DL 146/2021 conv. in L. n. 215/2021, ha circoscritto l'interesse ad impugnare il ruolo esattoriale per far valere l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti a tre specifiche e tassative ipotesi, nessuna delle quali risulta integrata nella specie. Ha aggiunto, inoltre, che le S.U. 26282/2022 hanno riconosciuto la possibilità di applicare tale disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, trattandosi di un intervento che ha conformato in modo dinamico l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve permanere fino al momento della decisione.
3. L'eccezione dell' merita condivisione. CP_1
Le domande formulate dall'opponente, così come sono state dedotte e prospettate, non risultano sorrette dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso come condizione per far valere il diritto alla cui affermazione l'azione è diretta e che s'identifica nel risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass., n.
20618/2016). L'interesse ad agire va valutato sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso, dalla quale devono emergere le allegazioni che consentano di affermare che l'atto introduttivo ha di mira l'utilità avente le caratteristiche appena indicate.
Nell'ambito del processo previdenziale instaurato da un soggetto verso cui l' vanti una CP_1 pretesa contributiva, alla quale l'attore si opponga contestandone i fatti costitutivi, l'interesse ad agire coincide con l'accertamento della sua infondatezza. Poiché la legge assegna all'ente di previdenza il potere di procedere in via esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo/l'emissione di avviso d'addebito, al debitore è consentito di opporvisi con ricorso giudiziale. E' assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche
3 all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
4. Ebbene, nel caso di specie, effettivamente il ricorrente non limita le proprie doglianze ad asseriti vizi di carattere formale (relativi alla notificazione dell'avviso di addebito), bensì invoca l'insussistenza del credito contributivo di . CP_1
Il fatto che l'opposizione sia volta a far valere l'infondatezza della pretesa sostanziale dell' non è tuttavia condizione sufficiente. A tal proposito, la Suprema Corte ha così CP_1 argomentato: “la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704); la portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non
(ancora) conosciuto (Cass., 25/02/2019, n. 5443, che peraltro equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, che traduce una mancanza di atti pretensivi da parte dell'amministrazione a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo, quale riaffermata nel medesimo arresto); in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla
4 possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (v. Cass. n. 7353/2022).
5 Nella stessa prospettiva si è posto il legislatore ordinario che, in sede di conversione del
DL 146/2021, con L. n. 215/2021, ha ribadito, la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni
(legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Con tale norma si è stabilito quanto segue: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.
Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la pronuncia n. 26283/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità della novella normativa e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari. Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite, in termini sintetici, può essere così ricostruito. L'art. 12, c.
4-bis contiene due disposizioni. La prima disposizione è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico che riproduce gli elementi identificativi della cartella o dell'avviso ma che non contiene alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo e in quanto tale annoverato tra quelli direttamente impugnabili dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. Proprio su questo profilo è intervenuta la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la quale ha suscitato accesi contrasti esegetici, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza di rimessione.
Circa la natura della norma, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della 6 cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione” (par. 17 e 17.1). Per queste ragioni, la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È, quindi, coerente che “l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
"Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte,
5 mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost” (par. 18).
Sempre in tale arresto nomofilattico, viene sottolineato come la disciplina in questione non sia irragionevole né arbitraria. Essa, infatti, asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione di cartelle o avvisi, in assenza di attività da parte dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/2014). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/2018), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”.
Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato e nelle sole ipotesi stabilite, che hanno carattere tassativo. Relativamente ai giudizi non tributari, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn.
16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.
1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (par. 24).
In forza di tali coordinate esegetiche, le Sezioni Unite hanno concluso affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”.
Venendo al caso in esame, va rilevato come l'opponente, nei propri scritti difensivi, non abbia dimostrato di essere titolare di un interesse sussumibile in una delle tre ipotesi previste dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 in presenza dei quali è consentita l'impugnazione di un estratto di
6 ruolo. Nessuna di queste situazioni è stata allegata nella specie, sicché l'iniziativa attorea si rivela inammissibile, anche tenuto conto che il ricorrente non ha dedotto ragioni atte a comprovare l'interesse a far accertare l'insussistenza dei crediti contributivi, in assenza di atti dai quali si possa desumere l'intenzione del concessionario della riscossione (e/o di ) di dare avvio CP_1 all'espropriazione o comunque di ottenere il pagamento dei crediti stessi. Per le suesposte ragioni l'opposizione va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tenuto conto della rilevanza e novità delle questioni trattate e della normativa dirimente ai fini della risoluzione della causa nonché dell'assenza di giurisprudenza consolidata sulle questioni controverse al momento della proposizione del ricorso.
Vanno poste a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate con separato decreto di pagamento stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 14/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 215/2022 R.G.L., promossa da:
, codice fiscale , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Federica Miccichè del foro di Enna, C.F. , con CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso il suo studio in Caltanissetta nella Via De Nicola n.17, al cui indirizzo pec potranno essere inviate tutte le comunicazioni di rito, giusta mandato già Email_1 depositato in atti.
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura
0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. CP_1 E
), pec e Carmelo Russo (c.f. C.F._3 Email_2
– pec t - C.F._4 Email_4
- resistente –
C O N T R O
, in persona del Procuratore Speciale Controparte_2 Per_1
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio -
[...] Persona_2
Roma repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021, rilasciata da Controparte_3
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA
[...]
n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 P.IVA_1 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_4
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese
[...] ed estinta rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola di Benedetto (C.F. , CodiceFiscale_5
1 (PEC ), del Foro di Gela, giusta procura allegata al presente Email_5 atto, il quale dichiara di volere ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente telefax
0933911635, elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Iacona 12
-resistente-
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 12.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate con separato decreto di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 16/2/2022, la Sig.ra , ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere la caducazione di tutte le iscrizioni a ruolo, CP_1 CP_5
delle quali veniva a conoscenza a seguito di espressa richiesta formulata all' CP_2 [...]
, già , Agente della Riscossione per la provincia di Controparte_3 Controparte_4
Caltanissetta.
Sulla base dell'estratto ruolo allegato al presente ricorso impugnava le cartelle di pagamento e gli avvisi di , aventi tutti ad oggetto la contestazione di omesso versamento di contributi Pt_2 CP_ per un totale di €.22.003,36.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tali iscrizioni a ruolo, sia per vizi attinenti la notifica dell'avviso di addebito che, in ogni caso, per l'inesistenza della pretesa contributiva, anche in virtù dell'intervenuta prescrizione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 avversario in forza della novella normativa di cui dell'art.
3- bis D.L. 146/2021, conv. con L.
215/2021, come interpretata dalle SU n. 26282/2022.
2 Costituitosi tempestivamente ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso. CP_5
In data 5.7.2024 subentrava un nuovo difensore, come da atto di costituzione regolarmente depositato.
All'odierna udienza, svoltasi in forma cartolare non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti stesse, i procuratori delle parti hanno così concluso riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
In particolare parte ricorrente precisava che, dall'ultimo estratto di ruolo richiesto all' CP_5
(cfr. allegato), recante la data del 11/03/2024, il carico del quale si discute in questa sede - quello di cui agli Avvisi di Addebito n.29220110003095171, n.59220120000427863, n.59220120001351500,
n.59220130000226579, n.59220130001322161, n.59220140000459163, n.592201400001109658,
n.59220140001802613, n.59220150000652931 e n.59220160000495622 sottesi all'estratto ruolo impugnato, per un importo complessivo di €.22.003,36 - risultava essere stato integralmente sgravato per effetto della normativa sul condono del 2023 (Legge Bilancio 2023);chiedeva pertanto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, eccezion fatta per l'importo di
€.938,31 di cui all'Avviso di Addebito n.59220160000495622 che, in ogni caso, era da considerarsi prescritto.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. In via preliminare ed assorbente, va sindacata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_1
L'istituto ha chiesto di dichiarare inammissibile l'iniziativa avanzata dal ricorrente in quanto il legislatore, con l'art.
3-bis DL 146/2021 conv. in L. n. 215/2021, ha circoscritto l'interesse ad impugnare il ruolo esattoriale per far valere l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti a tre specifiche e tassative ipotesi, nessuna delle quali risulta integrata nella specie. Ha aggiunto, inoltre, che le S.U. 26282/2022 hanno riconosciuto la possibilità di applicare tale disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, trattandosi di un intervento che ha conformato in modo dinamico l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve permanere fino al momento della decisione.
3. L'eccezione dell' merita condivisione. CP_1
Le domande formulate dall'opponente, così come sono state dedotte e prospettate, non risultano sorrette dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso come condizione per far valere il diritto alla cui affermazione l'azione è diretta e che s'identifica nel risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass., n.
20618/2016). L'interesse ad agire va valutato sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso, dalla quale devono emergere le allegazioni che consentano di affermare che l'atto introduttivo ha di mira l'utilità avente le caratteristiche appena indicate.
Nell'ambito del processo previdenziale instaurato da un soggetto verso cui l' vanti una CP_1 pretesa contributiva, alla quale l'attore si opponga contestandone i fatti costitutivi, l'interesse ad agire coincide con l'accertamento della sua infondatezza. Poiché la legge assegna all'ente di previdenza il potere di procedere in via esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo/l'emissione di avviso d'addebito, al debitore è consentito di opporvisi con ricorso giudiziale. E' assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche
3 all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
4. Ebbene, nel caso di specie, effettivamente il ricorrente non limita le proprie doglianze ad asseriti vizi di carattere formale (relativi alla notificazione dell'avviso di addebito), bensì invoca l'insussistenza del credito contributivo di . CP_1
Il fatto che l'opposizione sia volta a far valere l'infondatezza della pretesa sostanziale dell' non è tuttavia condizione sufficiente. A tal proposito, la Suprema Corte ha così CP_1 argomentato: “la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704); la portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non
(ancora) conosciuto (Cass., 25/02/2019, n. 5443, che peraltro equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, che traduce una mancanza di atti pretensivi da parte dell'amministrazione a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo, quale riaffermata nel medesimo arresto); in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla
4 possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (v. Cass. n. 7353/2022).
5 Nella stessa prospettiva si è posto il legislatore ordinario che, in sede di conversione del
DL 146/2021, con L. n. 215/2021, ha ribadito, la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni
(legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Con tale norma si è stabilito quanto segue: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.
Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la pronuncia n. 26283/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità della novella normativa e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari. Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite, in termini sintetici, può essere così ricostruito. L'art. 12, c.
4-bis contiene due disposizioni. La prima disposizione è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico che riproduce gli elementi identificativi della cartella o dell'avviso ma che non contiene alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo e in quanto tale annoverato tra quelli direttamente impugnabili dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. Proprio su questo profilo è intervenuta la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la quale ha suscitato accesi contrasti esegetici, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza di rimessione.
Circa la natura della norma, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della 6 cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione” (par. 17 e 17.1). Per queste ragioni, la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È, quindi, coerente che “l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
"Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte,
5 mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost” (par. 18).
Sempre in tale arresto nomofilattico, viene sottolineato come la disciplina in questione non sia irragionevole né arbitraria. Essa, infatti, asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione di cartelle o avvisi, in assenza di attività da parte dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/2014). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/2018), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”.
Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato e nelle sole ipotesi stabilite, che hanno carattere tassativo. Relativamente ai giudizi non tributari, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn.
16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.
1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (par. 24).
In forza di tali coordinate esegetiche, le Sezioni Unite hanno concluso affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”.
Venendo al caso in esame, va rilevato come l'opponente, nei propri scritti difensivi, non abbia dimostrato di essere titolare di un interesse sussumibile in una delle tre ipotesi previste dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 in presenza dei quali è consentita l'impugnazione di un estratto di
6 ruolo. Nessuna di queste situazioni è stata allegata nella specie, sicché l'iniziativa attorea si rivela inammissibile, anche tenuto conto che il ricorrente non ha dedotto ragioni atte a comprovare l'interesse a far accertare l'insussistenza dei crediti contributivi, in assenza di atti dai quali si possa desumere l'intenzione del concessionario della riscossione (e/o di ) di dare avvio CP_1 all'espropriazione o comunque di ottenere il pagamento dei crediti stessi. Per le suesposte ragioni l'opposizione va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tenuto conto della rilevanza e novità delle questioni trattate e della normativa dirimente ai fini della risoluzione della causa nonché dell'assenza di giurisprudenza consolidata sulle questioni controverse al momento della proposizione del ricorso.
Vanno poste a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate con separato decreto di pagamento stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 14/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
7