CASS
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2024, n. 22228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22228 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ZO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex rt.23 co.8 dl. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 7 novembre 2017 del Tribunale di Avellino del 26 maggio 2017 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per appropriazione indebita aggravata di C 550,00. 2. Il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato è basato sui seguenti motivi. 2.1 Violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.178 e 179 c.p.p.). In appello non sono state trasmesse tempestivamente alla difesa dalla Cancelleria della Corte d'appello le conclusioni del Procuratore Generale. Rilevato che la trasmissione era avvenuta solo il giorno dell'udienza camerale (18 settembre 2023), veniva disposto rinvio della stessa con comunicazione della nuova data al difensore. Tale ultimo incombente (la comunicazione) non aveva tuttavia luogo, così che la difesa veniva a conoscenza della decisione solamente a seguito 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22228 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2024 della notifica del dispositivo. Ciò ha comportato la violazione del diritto di partecipazione dell'imputato, con conseguente nullità ex art.178 e 179 c.p.p.. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti con il secondo motivo, che lamenta la indebita negatoria dell'attenuante dell'art.62 n.4 c.p., in base ad un parametro (disvalore del fatto) non collegato concettualmente al beneficio richiesto. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge nell'applicazione della recidiva, riconosciuta come reiterata pur a fronte della unificazione della pluralità di condanne per truffa in un unico reato, ciò che equivale ad unica condanna, ostativa al riconoscimento della reiterazione. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori. 4. Attesa la natura del primo motivo, che contesta l'error in procedendo, la Corte, quale giudice del fatto processuale, può procedere all'esame degli atti (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U., n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito l'accesso, risulta corretta la prospettazione difensiva della tardiva comunicazione delle conclusioni della parte pubblica al difensore ed altresì dell'omessa comunicazione al difensore, del rinvio dell'udienza di discussione ad altra data disposta dal Collegio all'esito dell'udienza camerale. Tuttavia, la serie di vizi procedurali non travolge la sentenza d'appello (vitiantur sed non vitiant) che è stata pronunciata all'esito di contraddittorio scritto da rito 'pandemico' cioè senza che le parti richiedessero un confronto orale. Deve infatti ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo. (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023 Rv. 285186 - 01) E stato infatti spiegato che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 Rv. 281941 - 01). Nel caso in esame le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma 2 della sentenza di primo grado, in base ad una formula sintetica e stereotipata, sicché la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non ha in concreto prodotto alcun reale pregiudizio per il ricorrente, in quanto l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento e alla quale avrebbe dovuto controargomentare. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha allegato l'eventuale pregiudizio specifico alle sue prerogative derivato quale conseguenza della denunziata omissione, limitandosi a dedurre la violazione del diritto di difesa, senza tuttavia alcuna specificazione in proposito. 5. Il secondo motivo, pur partendo da una premessa non scorretta, non può essere accolto per carenza di interesse. Sebbene infatti la risposta fornita in sentenza non sia giuridicamente corretta poiché la negazione dell'attenuante della particolare modestia del danno non può essere giustificata giuridicamente con la mancanza di nneritevolezza delle attenuanti generiche (in particolare, l'adeguamento della gravità al disvalore ed il comportamento processuale), tuttavia anche in caso di rinvio al grado di appello, la analoga richiesta, formulata in grado di appello, non potrebbe essere accolta ed anzi dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Ciò perché nell'atto di appello l'analogo motivo non si era affatto confrontato con la sentenza impugnata, ed anzi era stato formulato per incuriam in quanto frutto della errata o mancata lettura di uno specifico passaggio della decisione di primo grado. Si legge infatti nel motivo d'appello (pg.2) che "il Giudice non ha neppure fornito nella sua articolata sentenza, la benché minima motivazione sul punto" mentre, a smentire tale assunto, a pg.9 dell'impugnata sentenza si legge "Si ritiene che non possano essere riconosciute ... neppure la circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, attesa l'entità del danno arrecato pari ad C 400,00...". In appello, quindi, il motivo era (già) inammissibile per a-specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01, ancor prima della Riforma Cartabia sull'art.581 c.p.p.). È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto iJ l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Sez. 6, 6/10/2015 n. 47722, Arcone;
Cass. 2, 16/12/2014 n. 10173, Bianchetti). 6. Il terzo ed ultimo motivo non è consentito in quanto formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione infatti la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni 3 rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). Non essendo l'applicazione della recidiva questione rilevabile d'ufficio né questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2024 Il Consi liere rr latore Il Presid
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex rt.23 co.8 dl. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 7 novembre 2017 del Tribunale di Avellino del 26 maggio 2017 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per appropriazione indebita aggravata di C 550,00. 2. Il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato è basato sui seguenti motivi. 2.1 Violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.178 e 179 c.p.p.). In appello non sono state trasmesse tempestivamente alla difesa dalla Cancelleria della Corte d'appello le conclusioni del Procuratore Generale. Rilevato che la trasmissione era avvenuta solo il giorno dell'udienza camerale (18 settembre 2023), veniva disposto rinvio della stessa con comunicazione della nuova data al difensore. Tale ultimo incombente (la comunicazione) non aveva tuttavia luogo, così che la difesa veniva a conoscenza della decisione solamente a seguito 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22228 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2024 della notifica del dispositivo. Ciò ha comportato la violazione del diritto di partecipazione dell'imputato, con conseguente nullità ex art.178 e 179 c.p.p.. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti con il secondo motivo, che lamenta la indebita negatoria dell'attenuante dell'art.62 n.4 c.p., in base ad un parametro (disvalore del fatto) non collegato concettualmente al beneficio richiesto. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge nell'applicazione della recidiva, riconosciuta come reiterata pur a fronte della unificazione della pluralità di condanne per truffa in un unico reato, ciò che equivale ad unica condanna, ostativa al riconoscimento della reiterazione. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori. 4. Attesa la natura del primo motivo, che contesta l'error in procedendo, la Corte, quale giudice del fatto processuale, può procedere all'esame degli atti (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U., n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito l'accesso, risulta corretta la prospettazione difensiva della tardiva comunicazione delle conclusioni della parte pubblica al difensore ed altresì dell'omessa comunicazione al difensore, del rinvio dell'udienza di discussione ad altra data disposta dal Collegio all'esito dell'udienza camerale. Tuttavia, la serie di vizi procedurali non travolge la sentenza d'appello (vitiantur sed non vitiant) che è stata pronunciata all'esito di contraddittorio scritto da rito 'pandemico' cioè senza che le parti richiedessero un confronto orale. Deve infatti ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo. (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023 Rv. 285186 - 01) E stato infatti spiegato che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 Rv. 281941 - 01). Nel caso in esame le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma 2 della sentenza di primo grado, in base ad una formula sintetica e stereotipata, sicché la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non ha in concreto prodotto alcun reale pregiudizio per il ricorrente, in quanto l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento e alla quale avrebbe dovuto controargomentare. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha allegato l'eventuale pregiudizio specifico alle sue prerogative derivato quale conseguenza della denunziata omissione, limitandosi a dedurre la violazione del diritto di difesa, senza tuttavia alcuna specificazione in proposito. 5. Il secondo motivo, pur partendo da una premessa non scorretta, non può essere accolto per carenza di interesse. Sebbene infatti la risposta fornita in sentenza non sia giuridicamente corretta poiché la negazione dell'attenuante della particolare modestia del danno non può essere giustificata giuridicamente con la mancanza di nneritevolezza delle attenuanti generiche (in particolare, l'adeguamento della gravità al disvalore ed il comportamento processuale), tuttavia anche in caso di rinvio al grado di appello, la analoga richiesta, formulata in grado di appello, non potrebbe essere accolta ed anzi dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Ciò perché nell'atto di appello l'analogo motivo non si era affatto confrontato con la sentenza impugnata, ed anzi era stato formulato per incuriam in quanto frutto della errata o mancata lettura di uno specifico passaggio della decisione di primo grado. Si legge infatti nel motivo d'appello (pg.2) che "il Giudice non ha neppure fornito nella sua articolata sentenza, la benché minima motivazione sul punto" mentre, a smentire tale assunto, a pg.9 dell'impugnata sentenza si legge "Si ritiene che non possano essere riconosciute ... neppure la circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, attesa l'entità del danno arrecato pari ad C 400,00...". In appello, quindi, il motivo era (già) inammissibile per a-specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01, ancor prima della Riforma Cartabia sull'art.581 c.p.p.). È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto iJ l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Sez. 6, 6/10/2015 n. 47722, Arcone;
Cass. 2, 16/12/2014 n. 10173, Bianchetti). 6. Il terzo ed ultimo motivo non è consentito in quanto formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione infatti la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni 3 rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). Non essendo l'applicazione della recidiva questione rilevabile d'ufficio né questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2024 Il Consi liere rr latore Il Presid