Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Razzi BE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio RI Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Gimignano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del “diniego a richiesta di permesso di costruire n. 18 del 12.12.2024”, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente a tali provvedimenti, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gimignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ID EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un agricampeggio, con la previsione di opere di urbanizzazione e di edificazione di moduli abitativi, denegato dal Comune di San Gimignano sulla base della previsione dell’art. 100, comma 5, delle NTA del P.O.C., che “ … prescrive il mantenimento delle radure allo stato attuale della vegetazione forestale presente allo stato attuale, pur non costituendo bosco ”.
2. Avverso il prefato diniego, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1. Violazione o falsa applicazione dell’art. 100 del Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2021. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà. ”.
Con il primo mezzo, la ricorrente assume l’illegittimità dell’avversato diniego, atteso che l’art. 100, comma 6, del POC vieta gli interventi edilizi esclusivamente all’interno dei boschi, mentre il comma 5 sancisce l’inedificabilità delle aree costituenti “ radure intercluse alle aree boscate ”.
Deduce in particolare la ricorrente che le radure devono pur sempre trovarsi all’interno delle aree boscate, sicché, nella prospettiva attorea, l’area in esame non sarebbe ricompresa nei boschi né costituirebbe radura posta all’interno delle aree boscate.
In sostanza, una volta escluso che l’area in esame si trovi all’interno di un bosco, il Comune di San Gimignano non avrebbe potuto denegare l’istanza di rilascio di permesso di costruire.
- “ 2. In subordine. Violazione o falsa applicazione dell’artt. 10 - bis l. n. 241 del 7.08.1990. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio. ”.
In via subordinata, la ricorrente censura il provvedimento impugnato perché la motivazione del preavviso di rigetto sarebbe diversa da quella recata dal provvedimento di diniego, in patente violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
3. Il Comune di San Gimignano si è costituito in giudizio.
3.1 Premette in fatto il Comune che la ricorrente ha richiesto il rilascio di un permesso di costruire per l’esecuzione di un intervento edilizio volto alla “… realizzazione del campeggio, l’allestimento di n. 3 piazzole per l’installazione di altrettanti moduli abitativi (“tende prefabbricate in ferro-legno con prevalenza di tendaggi”, come si legge nella relazione), tutti dotati di bagno, per l’ospitalità di quattro persone ciascuna e quindi per complessivi n. 12 posti, con la realizzazione di scarichi, impianti di adduzione acqua ed elettrico e illuminazione. Ciascun modulo abitativo è stato indicato come di superficie complessiva di mq. 76,50, quindi nei limiti previsti dall’art. 27 ter del DPGR 46/R/2004, regolamento di attuazione della legge regionale 30/2003, disciplina delle attività agrituristiche ”.
Precisa ancora il Comune che: “ l’area non è censita tra quelle soggette a tutela ex art. 142 d.lgs 40/2004, lett. g), di cui alla Tav. QC1 del POC approvato con delibera C.C. 87/2022, mentre è censita come interessata da “formazioni vegetali puntuali, lineari e a macchia” dalla Tav. P1- S (doc. 5), elaborato di sintesi progettuale per il territorio rurale – inquadramento sud (cfr. le NTA del POC, art. 4: doc. 6, pag. 8 del .pdf). La tavola P1-S richiama, per le aree indicate come “formazioni vegetali puntuali, lineari e a macchia”, la disciplina dell’art. 100 delle NTA (“Boschi e formazioni vegetali lineari e a macchia”). ”.
A seguito di preavviso di diniego e delle conseguenti interlocuzioni con la ricorrente, aventi ad oggetto la contestazione della qualificazione dell’area come area boschiva, il Comune ha adottato il diniego impugnato, ritenendo l’area “ comunque coperta da vegetazione forestale e radure intercluse ”, e, dunque, ricadente nel vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 100, comma 5, del POC, anziché nel vincolo previsto dal comma 6, riferito propriamente alle aree boschive.
Ad avviso del Comune l’area è censita nell’ambito della tavola P1-S allegata al POC come “ formazioni vegetali lineari e a macchia ” e, per effetto di detto inquadramento, comunque la disciplina di piano escluderebbe l’edificabilità dell’agricamping, tenuto conto che il DPGR 46/R/2004, recante il regolamento di attuazione della legge regionale n. 30/2003, all’art. 27 ter prevede che la realizzazione delle piazzole è possibile solo se conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e assistita dal rilascio di apposito permesso di costruire.
Su tali premesse, il Comune ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha assunto come la memoria comunale costituisca una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
In sostanza, secondo la ricorrente il Comune sarebbe ritornato a ritenere l’intervento non ammissibile ai sensi dell’art. 100, comma 6, delle NTA del P.O..
5. All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
7. In particolare è fondata la censura di contraddittorietà formulata con il primo mezzo di impugnazione, con assorbimento del secondo motivo proposto in via subordinata.
7.1 Deve premettersi che, l’art. 100 delle NTA del P.O.C., rubricato “ Boschi e formazioni vegetali lineari e a macchia ”, definisce al comma 1 il suo ambito oggettivo di applicazione nei seguenti termini: “ … le superfici coperte da bosco o assimilate a bosco così come definite dalle vigenti leggi statali e regionali … ”.
La disposizione in esame precisa al comma 2 che: “ Il POC in coerenza con il PS riconosce le aree boscate quali invarianti strutturali e pertanto sono sottoposte a tutela integrale. … ”.
In detto contesto generale, il Comune di San Gimignano ha inviato alla ricorrente un preavviso di diniego fondato sulla ritenuta applicabilità al caso di specie dell’art. 100, comma 6, delle predette NTA del P.O.C., secondo cui: “ Sono vietati in ogni caso i seguenti interventi:
₋ nuova edificazione (anche interrata) inclusi i manufatti precari (baracche, capanni, ecc) o per deposito di materiali e gli annessi per l’agricoltura amatoriale; … “, precisando, con disposizione di chiusura, che “ In via generale è vietato ogni intervento che comporti il cambiamento della destinazione d’uso del suolo e la trasformazione del bosco. ”.
Tuttavia, a seguito delle memorie partecipative dell’interessata, il Comune resistente mutava rotta nel diniego di rilascio di permesso di costruire, ritenendo di potere ascrivere l’intervento richiesto nell’ambito applicativo di cui al comma 5 dell’art. 100, che prevede che: “ Le eventuali isole di coltivo e radure intercluse alle aree boscate dovranno essere mantenute a prato falciabile o prato pascolo e non dovranno in ogni caso essere rimboschite, fatte salve esigenze di ordine idrogeologico. ”.
In sostanza, in prima battuta, il Comune di San Gimignano ha comunicato alla ricorrente, quale motivo ostativo al rilascio del richiesto titolo edilizio, la ricomprensione dell’area nell’ambito delle aree boscate, mentre con il provvedimento finale la stessa area è stata qualificata come radura interclusa, nel cui ambito è comunque vietato il richiesto intervento edilizio.
7.2 Nel predetto contesto, al netto della palese violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, che non consente di respingere un’istanza sulla base di ragioni diverse da quelle recate dal preavviso di rigetto, il provvedimento risulta essere contraddittorio con le premesse procedimentali.
È evidente, infatti, che l’inquadramento fattuale dell’area costituisce un presupposto essenziale al fine di determinare l’assentibilità o meno dell’intervento richiesto; dagli atti emerge che il Comune di San Gimignano ha condotto un’istruttoria procedimentale ondivaga e contraddittoria, che ha dapprima inquadrato l’area nell’ambito applicativo di cui al comma 6 dell’art. 100 delle NTA del P.O. per poi disporre il diniego attraverso l’inquadramento della medesima area nell’alveo delle radure intercluse da aree boschive di cui al comma 5 del medesimo art. 100.
8. In definitiva, è fondato il primo motivo di ricorso, nei sensi e nei limiti precisati, con la conseguenza che, in sede di riesercizio del potere, il Comune dovrà compiere una approfondita istruttoria volta a verificare se, in effetti, l’area su cui ricadrebbe l’intervento richiesto possa o meno essere ascritta all’ambito delle aree boschive ovvero a quelle ad esse assimilate, tenendo conto degli apporti partecipativi già acquisiti al procedimento.
9. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID EL | BE RI CH |
IL SEGRETARIO