Art. 157. Collocamento a riposo
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del settantesimo anno di eta'.
I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del settantesimo anno di eta'.
I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.