Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2020, proposto da
IM Di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VA Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;
per l'annullamento
della nota (prot. n. AOO_108 0013500 dell'1.10.2020), notificata in pari data, della Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie – Sezione Demanio e Patrimonio, a firma del Responsabile pt, avente ad oggetto: “ Acquisizione di aree di proprietà regionale site in Cda Apani, Agro di Brindisi ” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ER BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 16 giugno 2020 il ricorrente, in quanto proprietario di un terreno sito nel Comune di Brindisi, ha avanzato al Settore Riforma Fondiaria Regionale istanza di acquisizione di una fascia di terreno interclusa nella sua proprietà e intestata all’Ente di Riforma Fondiaria.
In data 1 ottobre 2020 la Regione ha riscontrato la domanda rappresentando che: a) ai sensi dell’art. 22 ter comma 2 L.R. n. 4/2013: “ Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione ”; b) ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 26/2020 sono classificate come strade comunali e dunque assunte direttamente al patrimonio dei comuni tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi che non sono classificate come statali, provinciali e comunali.
La nota viene impugnata con ricorso, notificato il 27 novembre 2020 e depositato in Segreteria l’11 dicembre 2020, affidato a due motivi in diritto.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L.R. n. 4/2013 e della L.R. n. 26/2020 nonché l’eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dello stato dei luoghi, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
In particolare, parte ricorrente sostiene che abbia errato la Regione nel ritenere che la fascia di terreno interclusa di cui si discute sia una strada e nel ritenere che essa sia stata trasferita ad altro ente territoriale.
Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi sotto altro profilo. In particolare il ricorrente si duole che la Regione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 22 bis, comma 3, L.R. n. 146/1998, non abbia proceduto alla “ ricognizione fisico – giuridica del patrimonio immobiliare, pervenuto dall’ex Riforma Fondiaria secondo le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 26.04.1995 n. 27 ”: laddove avesse proceduto in tal senso, si sarebbe avveduta che la fascia di terreno in discorso non costituisce una strada e che comunque essa non è stata trasferita nessun ente territoriale. Inoltre qualsiasi cessione del terreno dovrebbe tenere conto del diritto di prelazione che per i beni in discorso è attribuito ai proprietari confinanti dall’art. 22 sexies, comma 2, L.R. n. 4/2013.
In data 4 gennaio 2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con memoria di forma.
In data 12 gennaio 2026 ha depositato memoria il ricorrente, richiamando le risultanze di una perizia di parte depositata in atti.
Sempre in data 12 gennaio 2026 ha depositato memoria la Regione Puglia eccependo che: a) il diniego di una richiesta di acquisto è esercizio di una facoltà privatistica e non di un potere amministrativo, sicché vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; b) in ogni caso la nota non ha natura provvedimentale “ ma rappresenta una mera comunicazione della volontà di non alienare da parte dell’Ente, proprietario del bene, nell’esercizio di una facoltà jure privatorum, rientrante per l’appunto fra le facoltà tipiche del diritto di proprietà ”; c) per analoghe ragioni il ricorrente non può vantare un interesse legittimo e dunque difetta della legittimazione ad agire; d) il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per mancata notifica da almeno un contro interessato, che nel caso di specie sarebbe il Comune di Brindisi “ nel cui patrimonio la strada interpoderale di cui è causa deve essere acquisita secondo le disposizioni della L. R. n. 4/2013 e smi e della L. n. 26/2020, come affermato nella nota aggravata in questa sede ”; e) il ricorso è comunque infondato nel merito.
Successivamente la Regione ha depositato nota del Servizio di Amministrazione dei Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, datata 15 gennaio 2026 e diretta anche all’odierno ricorrente, nella quale si dà conto di un approfondimento istruttorio in corso.
In data 22 gennaio 2026, ha depositato memoria di replica il ricorrente, controdeducendo alle eccezioni della Regione. In particolare, per quanto concerne il difetto di giurisdizione e di legittimazione ad agire, deduce che: “ Il diniego di acquisizione impugnato dall’odierno ricorrente è da qualificarsi come atto della PA e, in quanto tale, soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tar a fronte di un interesse legittimo oppositivo finalizzato a far verificare il corretto esercizio del potere da parte della PA ed a far valere l’illegittimità del provvedimento dell’Ente ”. Deduce altresì che l’istanza in questione deve ritenersi analoga ad una istanza ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria di replica anche la Regione, chiedendo anzitutto al Collegio di valutare l’opportunità di un rinvio dell’udienza alla luce dell’approfondimento istruttorio in corso, e perorando per il resto le censure già svolte.
All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va esaminata e disattesa l'istanza di rinvio della trattazione della causa formulata dalle parti in vista dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
Ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis, c.p.a. il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali e la fattispecie in esame non rientra tra questi dovendosi, in questa sede, valutare la legittimità o meno dei provvedimenti gravati alla luce dei motivi di ricorso proposti.
Ciò premesso, deve essere prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
L’eccezione è fondata.
La norma sulla base della quale il privato ha presentato l’istanza respinta con il provvedimento impugnato è l’art. 22 ter L.R. n. 4 del 2013, rubricato: “ Trasferimento e alienazione ” il quale afferma che: “ 1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione ”.
La parola “ possono ”, posta nell’incipit della disposizione, deve essere interpretata nel senso che sussiste una piena libertà della Regione rispetto alla scelta di alienare i beni in discorso, e della modalità con cui alienarli. Ne deriva che non sussiste una legittima aspettativa del privato rispetto al fatto che la Regione decida proprio di optare per la modalità sub c), perché la norma non indica alcun criterio guida per la scelta dell’amministrazione né una gradazione fra le alternative possibili.
La scelta dell’amministrazione è dunque pienamente libera sia nell’ an che nel quomodo .
In senso opposto non è richiamabile il diritto di prelazione previsto dall’art. 22 sexies, comma 2, L.R. n. 4 del 2013, in quanto esso è previsto solo laddove l’amministrazione abbia già disposto nel senso di dismettere il bene in questione e di optare per la alienazione con procedura di evidenza pubblica, il che non è mai avvenuto nel caso di specie.
Altresì non è conferente il richiamo operato da parte ricorrente all’art. 42 bis del Testo Unico Espropri, in quanto in quel caso la norma obbliga necessariamente l’amministrazione a optare per due strade alternative, entrambe aventi riflessi nella sfera giuridica del privato: a) restituire al privato il bene illegittimamente occupato, previa rimessione in pristino; b) oppure acquisire definitivamente la proprietà di quel bene, dietro pagamento di un indennizzo adeguato. Tertium non datur .
Nel caso in esame, invece, l’amministrazione è del tutto libera di non dismettere il bene o di alienarlo a soggetti diversi dai titolari di beni confinanti, in mancanza di diversa ed espressa previsione.
A fronte di ciò, il privato vanta un mero interesse di fatto e non già un interesse qualificato, inteso quale aspettativa legittima e riconosciuta dalla legge, con cui si identifica l’interesse ad agire.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
EN BA, Primo Referendario
ER BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BA | TO PA |
IL SEGRETARIO