TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 235
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione L.R. n. 4/2013 e L.R. n. 26/2020 ed eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che la norma sulla base della quale il privato ha presentato l’istanza respinta (art. 22 ter L.R. n. 4 del 2013) prevede la facoltà e non l'obbligo per la Regione di alienare i beni, pertanto non sussiste una legittima aspettativa del privato rispetto all'alienazione.

  • Rigettato
    Violazione L.R. n. 146/1998 e diritto di prelazione

    Il diritto di prelazione previsto dall’art. 22 sexies, comma 2, L.R. n. 4/2013 è applicabile solo laddove l'amministrazione abbia già disposto di dismettere il bene e di optare per l'alienazione con procedura di evidenza pubblica, cosa non avvenuta. Inoltre, l'istanza non è assimilabile a quella prevista dall'art. 42 bis T.U. Espropri, in quanto l'amministrazione è libera di non dismettere il bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 235
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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