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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. n. 7913/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1969 e residente in Genova Corso Montegrappa 34 A/5 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 40/3, presso e nello studio dell'Avv.
ER AR (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
PER L'ADOZIONE
[...]
, (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._3
10.01.2006 in BIELORUSSIA, residente in [...], Corso Monte Grappa n. 34
A/5
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che codesto Onorevole Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, voglia fissare udienza per la comparizione dell'istante e dell'adottanda, e in esito alle risultanze di detta udienza, provvedere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 con sentenza decidendo farsi luogo alla richiesta di adozione di in questa sede formulata di nata il [...] in [...]” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione di , nata il [...] Controparte_1 in BIELORUSSIA;
Rilevato che all'udienza del 17.09.2025 la ricorrente, interpellata dal giudice, ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione di CP_1
Rilevato che alla predetta udienza l'adottanda ha dichiarato di acconsentire alla richiesta di adozione, di non essere sposata e di essere d'accordo ad anteporre al proprio il cognome della adottante;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) la ricorrente è di stato libero e non ha figli, così come risultante dalle certificazioni anagrafiche;
b) i genitori dell'adottanda con atto notarile del 18.7.2022 tradotto e apostillato dall'Ambasciata italiana in Minsk in data 26.7.2022 (numero di registro 2442) hanno conferito procura speciale alla ricorrente in merito alla gestione della figlia sia sotto il profilo personale che sanitario che scolastico per il periodo in cui la stessa era minorenne, come da documentazione prodotta in atti;
c) con provvedimento del 10.11.2022 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova la Ricorrente è stata nominata Tutore di CP_1
d) con provvedimento in data 27.08.2025 del già menzionato Tribunale è stata successivamente disposta la chiusura della tutela per raggiungimento della maggiore età, in data 10.1.2024, da parte della tutelata e con approvazione del rendiconto presentato dal tutore;
e) l'adottanda non è coniugata e frequenta l'Istituto scolastico Emiliani, come da documentazione in atti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 f) risulta essere stata eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza ai genitori dell'adottanda sig.ra Persona_1
nata il [...] in [...], e Sig. ,
[...] Persona_2 nato il [...] in [...], entrambi abitanti in Bielorussia;
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto;
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante delle stesse da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia;
Rilevato che la ricorrente risulta di stato libero in quanto è vedova e non ha figli;
Ritenuto che comunque nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 , in quanto l'adottanda dall'anno 2013 è stata ospitata dalla ricorrente Parte_2 per periodi continuativi tramite le associazioni Genova per HE e PU (doc.
2), successivamente è stata accolta stabilmente presso la sua abitazione a seguito della positiva valutazione dei Servizi Sociali competenti e dell'intervenuta nomina della ricorrente quale suo tutore da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova
e attualmente frequenta l'Istituto scolastico Emiliani;
Rilevato che ad oggi pertanto la ricorrente e l'adottante hanno costituito un legame affettivo consolidato nel tempo: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza citata ha prestato il consenso alla sua adozione da parte della ricorrente e ha dichiarato di essere d'accordo ad anteporre al proprio il cognome della adottante;
Rilevato che i genitori dell'adottanda con il citato atto notarile del 18.7.2022 hanno conferito procura speciale alla ricorrente, prodotta in atti, per la gestione della figlia per il periodo in cui la stessa era minorenne sia sotto il profilo personale che sanitario che scolastico, così manifestando di fatto la propria fiducia nei confronti della ricorrente;
Rilevato che è stato dedotto in ricorso che i genitori dell'adottanda, ad oggi non abbiano più contatti con la propria figlia e risulta che gli stessi siano stati messi a conoscenza della presente procedura, avendo ricevuto la notifica del relativo decreto di fissazione di udienza e tuttavia non hanno fatto pervenire il proprio assenso, né hanno ritenuto di prendere posizione al riguardo in alcun modo;
Ritenuto che tale circostanza possa considerarsi conferma del disinteresse dei genitori nei confronti della figlia e che tale disinteresse non possa andare a discapito della stessa, che da tempo abita stabilmente con la ricorrente e frequenta con regolarità l'Istituto scolastico Emiliani;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Rilevato che nel caso di specie risultano soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c. in quanto l'adottante ha compiuto gli anni cinquantacinque e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda, che ne ha compiuti diciannove.
Rilevato che risultano altresì soddisfatti i presupposti di cui all'art. 295 c.c., essendo stato approvato il rendiconto della gestione della tutela presentato dalla ricorrente con provvedimento del 27.08.2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova, con il quale è stata anche disposta la chiusura della tutela per raggiungimento della maggiore età;
Rilevato che all'udienza ha dichiarato di voler anteporre il cognome Parte_1 al proprio
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , (C.F. Controparte_1
), nata il [...] in [...], residente in C.F._3
Genova, Corso Monte Grappa n. 34 A/5 da parte di Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
Genova Corso Montegrappa 34 A/5, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e ss. cc
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio.
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di Genova (GE) provveda alla modifica del cognome dell'adottata in Persona_3
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. n. 7913/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1969 e residente in Genova Corso Montegrappa 34 A/5 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 40/3, presso e nello studio dell'Avv.
ER AR (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
PER L'ADOZIONE
[...]
, (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._3
10.01.2006 in BIELORUSSIA, residente in [...], Corso Monte Grappa n. 34
A/5
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che codesto Onorevole Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, voglia fissare udienza per la comparizione dell'istante e dell'adottanda, e in esito alle risultanze di detta udienza, provvedere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 con sentenza decidendo farsi luogo alla richiesta di adozione di in questa sede formulata di nata il [...] in [...]” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione di , nata il [...] Controparte_1 in BIELORUSSIA;
Rilevato che all'udienza del 17.09.2025 la ricorrente, interpellata dal giudice, ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione di CP_1
Rilevato che alla predetta udienza l'adottanda ha dichiarato di acconsentire alla richiesta di adozione, di non essere sposata e di essere d'accordo ad anteporre al proprio il cognome della adottante;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) la ricorrente è di stato libero e non ha figli, così come risultante dalle certificazioni anagrafiche;
b) i genitori dell'adottanda con atto notarile del 18.7.2022 tradotto e apostillato dall'Ambasciata italiana in Minsk in data 26.7.2022 (numero di registro 2442) hanno conferito procura speciale alla ricorrente in merito alla gestione della figlia sia sotto il profilo personale che sanitario che scolastico per il periodo in cui la stessa era minorenne, come da documentazione prodotta in atti;
c) con provvedimento del 10.11.2022 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova la Ricorrente è stata nominata Tutore di CP_1
d) con provvedimento in data 27.08.2025 del già menzionato Tribunale è stata successivamente disposta la chiusura della tutela per raggiungimento della maggiore età, in data 10.1.2024, da parte della tutelata e con approvazione del rendiconto presentato dal tutore;
e) l'adottanda non è coniugata e frequenta l'Istituto scolastico Emiliani, come da documentazione in atti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 f) risulta essere stata eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza ai genitori dell'adottanda sig.ra Persona_1
nata il [...] in [...], e Sig. ,
[...] Persona_2 nato il [...] in [...], entrambi abitanti in Bielorussia;
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto;
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante delle stesse da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia;
Rilevato che la ricorrente risulta di stato libero in quanto è vedova e non ha figli;
Ritenuto che comunque nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 , in quanto l'adottanda dall'anno 2013 è stata ospitata dalla ricorrente Parte_2 per periodi continuativi tramite le associazioni Genova per HE e PU (doc.
2), successivamente è stata accolta stabilmente presso la sua abitazione a seguito della positiva valutazione dei Servizi Sociali competenti e dell'intervenuta nomina della ricorrente quale suo tutore da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova
e attualmente frequenta l'Istituto scolastico Emiliani;
Rilevato che ad oggi pertanto la ricorrente e l'adottante hanno costituito un legame affettivo consolidato nel tempo: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza citata ha prestato il consenso alla sua adozione da parte della ricorrente e ha dichiarato di essere d'accordo ad anteporre al proprio il cognome della adottante;
Rilevato che i genitori dell'adottanda con il citato atto notarile del 18.7.2022 hanno conferito procura speciale alla ricorrente, prodotta in atti, per la gestione della figlia per il periodo in cui la stessa era minorenne sia sotto il profilo personale che sanitario che scolastico, così manifestando di fatto la propria fiducia nei confronti della ricorrente;
Rilevato che è stato dedotto in ricorso che i genitori dell'adottanda, ad oggi non abbiano più contatti con la propria figlia e risulta che gli stessi siano stati messi a conoscenza della presente procedura, avendo ricevuto la notifica del relativo decreto di fissazione di udienza e tuttavia non hanno fatto pervenire il proprio assenso, né hanno ritenuto di prendere posizione al riguardo in alcun modo;
Ritenuto che tale circostanza possa considerarsi conferma del disinteresse dei genitori nei confronti della figlia e che tale disinteresse non possa andare a discapito della stessa, che da tempo abita stabilmente con la ricorrente e frequenta con regolarità l'Istituto scolastico Emiliani;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Rilevato che nel caso di specie risultano soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c. in quanto l'adottante ha compiuto gli anni cinquantacinque e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda, che ne ha compiuti diciannove.
Rilevato che risultano altresì soddisfatti i presupposti di cui all'art. 295 c.c., essendo stato approvato il rendiconto della gestione della tutela presentato dalla ricorrente con provvedimento del 27.08.2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova, con il quale è stata anche disposta la chiusura della tutela per raggiungimento della maggiore età;
Rilevato che all'udienza ha dichiarato di voler anteporre il cognome Parte_1 al proprio
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , (C.F. Controparte_1
), nata il [...] in [...], residente in C.F._3
Genova, Corso Monte Grappa n. 34 A/5 da parte di Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
Genova Corso Montegrappa 34 A/5, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e ss. cc
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio.
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di Genova (GE) provveda alla modifica del cognome dell'adottata in Persona_3
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5