Articolo 680 del Codice penale
Articolo 570 bisArticolo 544 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 680.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto e' commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa e' stata negata o revocata.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente