Art. 62.
I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facolta' degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi e' liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.
I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facolta' degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi e' liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.