Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 febbraio 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997