Articolo 29 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 28Articolo 30
Versione
27 gennaio 1972
Art. 29.
Nei casi di riconosciuta necessita', il direttore della circoscrizione doganale puo' consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprieta' privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale.
Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1972