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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12724/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], scala A., elettivamente domiciliato in Catania, c.so Martiri della Libertà n. 178, presso lo studio dell'avv. Marcello Calvaruso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, P.I. , con sede legale in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...], scala C, Controparte_2
(CT), c.f. ; CodiceFiscale_2
Appellato contumace
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1264/2022 RG, resa in data 25 maggio 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con la quale chiedeva statuirsi, in Parte_1 ordine al sinistro verificatosi il 23 febbraio 2020, la responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat Seicento, tg. BX861SK, ed al contempo condannarsi Controparte_2 nella veste di proprietario, in solido con la compagnia di Controparte_1 assicurazioni obbligata alla RCA, al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi.
In seno all'atto introduttivo del giudizio, esponeva che, nella Parte_1 data occasione, alle ore 10.00 circa, si era trovato ad attraversare, sulle apposite strisce pedonali, il Villaggio S. Agata, zona B, di Catania, nei pressi della chiesa, allorché era stato improvvisamente investito dalla autovettura Fiat, nell'atto di riprendere la marcia. Aveva dipoi riferito che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni personali, consistenti in un trauma contusivo alla spalla destra e al piede sinistro, come da diagnosi effettuata presso il P.S. dell' Controparte_3
Il Giudice di primo grado, rilevata la contraddittorietà delle evidenze istruttorie, ha rigettato l'incoata domanda, indi condannando l'attore al pagamento delle relative spese di giudizio.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha lamentato, con i primi due motivi di gravame, l'erroneità della statuizione di prime cure quanto alla valutazione dei mezzi istruttori, per avere il giudice omesso di valorizzare la pagina 2 di 7 testimonianza resa da , attribuendo, invece, rilievo alle mere dichiarazioni Testimone_1 rese dalle parti in sede stragiudiziale. Si è doluto, con il terzo motivo di impugnazione, del disconoscimento da parte del GdP della acclarata compatibilità dei danni fisici riportati con la dinamica del sinistro, osservando che la modesta entità della richiesta risarcitoria escluderebbe qualsivoglia intento speculativo da parte sua. Ha rilevato in via subordinata, con il quarto motivo di gravame, l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1°, c.c., all'uopo sostenendo l'assenza di prova, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento del pedone, con conseguente, esclusiva, responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro de quo. Si è doluto, in ultimo, della statuizione in ordine alle spese di giudizio, giacché poste integralmente a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , contestando Controparte_1
l'ammissibilità dell'appello, oltreché la sua fondatezza. Ne chiedeva il rigetto.
seppur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
------------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiararsi la contumacia di il quale, se pur Controparte_2 ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la infondatezza di ambedue le eccezioni di inammissibilità, sì come sollevate dalla società appellata costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., posto, quanto all'una, che l'atto di impugnazione contiene specifica indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e dei motivi di censura mossi avverso l'impugnata statuizione, e ritenuto, quanto all'altra, che la rimessione della causa alla decisione di merito ne ha definitivamente assorbito qualsivoglia rilevanza.
pagina 3 di 7 Venendo al merito della devoluta controversia, con i primi due motivi di gravame,
lamenta la ritenuta contraddittorietà delle evidenze istruttorie Parte_1 addotte a fondamento della dinamica del sinistro descritta in citazione. Si duole, nello specifico, del disconoscimento della deposizione testimoniale di , che, se Testimone_1 pur necessariamente imprecisa quanto alle esatte lesioni subite, si vorrebbe comunque attendibile in ordine alle circostanze di verificazione dell'occorso. Deduce, al contempo,
l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti in sede stragiudiziale e rileva di scarso momento la circostanza acclarata in atti che esso pedone, all'atto dell'urto, non già stesse attraversando, sì come allegato, le strisce pedonali, ma si trovasse, in realtà, lungo i rallentatori ottici ivi posizionati.
Le doglianze non merito accoglimento.
Come ben ha scritto il GdP, la prospettazione attorea è risultata contraddittoria o quantomeno incerta in ordine alla necessaria verifica dell'attendibilità testimoniale ed anche nella ricostruzione degli elementi determinanti l'inquadramento fattuale della vicenda.
Il riferimento è, innanzitutto, alle dichiarazioni rese alla compagnia di assicurazioni nel corso dell'istruttoria stragiudiziale circa l'assenza di testimoni oculari sul posto, sì come riportato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, secondo i quali, in parola, “sul luogo non vi erano testimoni”.
Si tratta di dichiarazioni che, benché, in effetti, prive di pieno valore probatorio, assumono comunque valore fortemente indiziario allorché si pongono in insanabile contrasto con quanto riferito dalla teste , suocera del , nella cui deposizione, Testimone_1 Parte_1 ella, non solo, conferma di essere stata presente ai fatti, ma indica, altresì, impropriamente l'esatta sede della lesione causata dall'urto, cioè il piede destro anziché quello sinistro, sì da determinarsi una testimonianza assai oponabile, fosse solo che per essere stata resa dalla prossima congiunta, sulla cui presenza, ove veritiera, nessuna incertezza avrebbesi potuto giustificare.
Nulla è stato contestato né precisato, d'altra parte, in ordine al luogo del ricovero;
il conducente, infatti, ha dichiarato di avere accompagnato il pedone all'ospedale più vicino, vale a dire presso il “San Marco” di Librino, mentre l'appellante ha affermato di essere stato trasportato al “ di Nesima, indi producendo verbale di Pronto Soccorso. CP_3
pagina 4 di 7 Parimenti infondata, infine, si ritiene la ricostruzione attorea quanto all'attraversamento sulle strisce pedonali, per vero addotta, non solo in seno all'atto di citazione, bensì anche nella fase di istruttoria extraprocessuale: circostanza, questa, documentalmente smentita dalle fotografie prodotte ad opera della compagnia assicurativa, le quali attestano che
[...]
, al momento del sinistro, si trovava, per la verità, in corrispondenza dei meri Parte_2 rallentatori ottici tratteggiati sul manto stradale.
L'errore, in mancanza di qualsivoglia specificazione, legittima una volta di più i dubbi addotti dal GdP in sede di ricostruzione della dinamica del sinistro, ancor di più accentuati dalla testimonianza resa dalla che conferma l'attraversamento sulle strisce pedonali, al Tes_1 contempo riconoscendo la presenza in prossimità dei rallentatori ottici.
Ebbene, a fronte di siffatte incertezze ed incongruenze, sarebbe stato necessario l'impegno della difesa della parte attrice/odierna appellante, in adempimento dell'onere di allegazione che costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa a presidio del contraddittorio, ad integrare la domanda e così precisare con i necessari particolari le circostanze materiali lesive del proprio diritto e le ragioni della condotta assunta nell'immediatezza del fatto.
Eppure ciò non ha fatto: è rimasta silente, ha trascurato del tutto la difesa della controparte, si è disinteressata della incompatibilità e delle incoerenze tra l'allegazione in domanda e quanto inferibile dal comparto probatorio documentale, ha puntato tutto in via esclusiva sull'apporto delle informazioni testimoniali che, però, avrebbero dovuto essere rese da soggetto, la cui presenza all'atto dell'incidente costituisce - a fronte della ricostruzione, alquanto imprecisa, dipoi offerta - l'irrisolta incertezza che inficia l'assunto posto a fondamento della domanda.
Ci si sarebbe aspettato, invece, in osservanza del più ampio dovere di correttezza e lealtà che presiede alla condotta processuale delle parti, una presa di posizione netta tendente a replicare con argomenti di fatto alle incongruenze pur specificatamente rilevate: ed invece, niente, nessuna delle contraddittorietà inferibili dalla documentazione in atti sono state sciolte.
E ciò è particolarmente rilevante stanche che, in punto di diritto, “solo ove lo scontro tra
i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di
pagina 5 di 7 un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass.
2022 n. 28662): significa, in parte qua, che prima ancora dell'accertamento della responsabilità del conducente cui è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, ha l'onere di dimostrare l'effettivo accadimento dell'evento storico, la dinamica ivi dedotta e, quindi, il nesso di causalità con le lesioni lamentate - e ciò in assenza di contraddizioni e, a fortiori, prescindendosi del tutto dall'entità della richiesta monetaria concretamente avanzata.
Affermata, pertanto, che debba essere, nella specie, l'impossibilità di ricostruire, con sufficiente attendibilità, non solo l'effettività del sinistro, ma ancor di più la sua dinamica, non resta che denegare l'assunto posto a fondamento dell'interposto gravame, rectius la giuridica possibilità di configurare una fattispecie che integri gli estremi, per l'appunto, di un sinistro stradale, e ciò quand'anche fosse avvenuto, come in questo caso, per l'investimento di un pedone.
Al riguardo, giova rammentare, per completezza, che, vero è che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, vale a dire quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti, ma l'applicazione di tale principio trova, quale suo presupposto imprescindibile, che la fattispecie risarcitoria azionata sia previamente dimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi – primo, tra tutti, il fatto storico (Cass. 2024 n. 22844) -, sicché, in mancanza di tale minimo probatorio, non resta che l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 7 Assorbite che debbano ritenersi a tal punto le ulteriori doglianze, il Tribunale ritiene di rigettare l'interposto gravame, condannando, pertanto, l'appellante alla refusione delle spese processuali.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: fino ad €. 5.200,00
- compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12724/2022
RG così statuisce, nella contumacia di in sede di impugnazione della Controparte_2 sentenza n. 1264/2022 RG resa dal Giudice di Pace di Catania il 25 maggio 2022:
Rigetta l'appello proposto da che condanna alla refusione, in Parte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in complessivi Controparte_1
€. 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 quater DPR 2002/115.
Così deciso in Catania, il 15 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12724/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], scala A., elettivamente domiciliato in Catania, c.so Martiri della Libertà n. 178, presso lo studio dell'avv. Marcello Calvaruso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, P.I. , con sede legale in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...], scala C, Controparte_2
(CT), c.f. ; CodiceFiscale_2
Appellato contumace
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1264/2022 RG, resa in data 25 maggio 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con la quale chiedeva statuirsi, in Parte_1 ordine al sinistro verificatosi il 23 febbraio 2020, la responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat Seicento, tg. BX861SK, ed al contempo condannarsi Controparte_2 nella veste di proprietario, in solido con la compagnia di Controparte_1 assicurazioni obbligata alla RCA, al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi.
In seno all'atto introduttivo del giudizio, esponeva che, nella Parte_1 data occasione, alle ore 10.00 circa, si era trovato ad attraversare, sulle apposite strisce pedonali, il Villaggio S. Agata, zona B, di Catania, nei pressi della chiesa, allorché era stato improvvisamente investito dalla autovettura Fiat, nell'atto di riprendere la marcia. Aveva dipoi riferito che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni personali, consistenti in un trauma contusivo alla spalla destra e al piede sinistro, come da diagnosi effettuata presso il P.S. dell' Controparte_3
Il Giudice di primo grado, rilevata la contraddittorietà delle evidenze istruttorie, ha rigettato l'incoata domanda, indi condannando l'attore al pagamento delle relative spese di giudizio.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha lamentato, con i primi due motivi di gravame, l'erroneità della statuizione di prime cure quanto alla valutazione dei mezzi istruttori, per avere il giudice omesso di valorizzare la pagina 2 di 7 testimonianza resa da , attribuendo, invece, rilievo alle mere dichiarazioni Testimone_1 rese dalle parti in sede stragiudiziale. Si è doluto, con il terzo motivo di impugnazione, del disconoscimento da parte del GdP della acclarata compatibilità dei danni fisici riportati con la dinamica del sinistro, osservando che la modesta entità della richiesta risarcitoria escluderebbe qualsivoglia intento speculativo da parte sua. Ha rilevato in via subordinata, con il quarto motivo di gravame, l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1°, c.c., all'uopo sostenendo l'assenza di prova, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento del pedone, con conseguente, esclusiva, responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro de quo. Si è doluto, in ultimo, della statuizione in ordine alle spese di giudizio, giacché poste integralmente a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , contestando Controparte_1
l'ammissibilità dell'appello, oltreché la sua fondatezza. Ne chiedeva il rigetto.
seppur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiararsi la contumacia di il quale, se pur Controparte_2 ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la infondatezza di ambedue le eccezioni di inammissibilità, sì come sollevate dalla società appellata costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., posto, quanto all'una, che l'atto di impugnazione contiene specifica indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e dei motivi di censura mossi avverso l'impugnata statuizione, e ritenuto, quanto all'altra, che la rimessione della causa alla decisione di merito ne ha definitivamente assorbito qualsivoglia rilevanza.
pagina 3 di 7 Venendo al merito della devoluta controversia, con i primi due motivi di gravame,
lamenta la ritenuta contraddittorietà delle evidenze istruttorie Parte_1 addotte a fondamento della dinamica del sinistro descritta in citazione. Si duole, nello specifico, del disconoscimento della deposizione testimoniale di , che, se Testimone_1 pur necessariamente imprecisa quanto alle esatte lesioni subite, si vorrebbe comunque attendibile in ordine alle circostanze di verificazione dell'occorso. Deduce, al contempo,
l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti in sede stragiudiziale e rileva di scarso momento la circostanza acclarata in atti che esso pedone, all'atto dell'urto, non già stesse attraversando, sì come allegato, le strisce pedonali, ma si trovasse, in realtà, lungo i rallentatori ottici ivi posizionati.
Le doglianze non merito accoglimento.
Come ben ha scritto il GdP, la prospettazione attorea è risultata contraddittoria o quantomeno incerta in ordine alla necessaria verifica dell'attendibilità testimoniale ed anche nella ricostruzione degli elementi determinanti l'inquadramento fattuale della vicenda.
Il riferimento è, innanzitutto, alle dichiarazioni rese alla compagnia di assicurazioni nel corso dell'istruttoria stragiudiziale circa l'assenza di testimoni oculari sul posto, sì come riportato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, secondo i quali, in parola, “sul luogo non vi erano testimoni”.
Si tratta di dichiarazioni che, benché, in effetti, prive di pieno valore probatorio, assumono comunque valore fortemente indiziario allorché si pongono in insanabile contrasto con quanto riferito dalla teste , suocera del , nella cui deposizione, Testimone_1 Parte_1 ella, non solo, conferma di essere stata presente ai fatti, ma indica, altresì, impropriamente l'esatta sede della lesione causata dall'urto, cioè il piede destro anziché quello sinistro, sì da determinarsi una testimonianza assai oponabile, fosse solo che per essere stata resa dalla prossima congiunta, sulla cui presenza, ove veritiera, nessuna incertezza avrebbesi potuto giustificare.
Nulla è stato contestato né precisato, d'altra parte, in ordine al luogo del ricovero;
il conducente, infatti, ha dichiarato di avere accompagnato il pedone all'ospedale più vicino, vale a dire presso il “San Marco” di Librino, mentre l'appellante ha affermato di essere stato trasportato al “ di Nesima, indi producendo verbale di Pronto Soccorso. CP_3
pagina 4 di 7 Parimenti infondata, infine, si ritiene la ricostruzione attorea quanto all'attraversamento sulle strisce pedonali, per vero addotta, non solo in seno all'atto di citazione, bensì anche nella fase di istruttoria extraprocessuale: circostanza, questa, documentalmente smentita dalle fotografie prodotte ad opera della compagnia assicurativa, le quali attestano che
[...]
, al momento del sinistro, si trovava, per la verità, in corrispondenza dei meri Parte_2 rallentatori ottici tratteggiati sul manto stradale.
L'errore, in mancanza di qualsivoglia specificazione, legittima una volta di più i dubbi addotti dal GdP in sede di ricostruzione della dinamica del sinistro, ancor di più accentuati dalla testimonianza resa dalla che conferma l'attraversamento sulle strisce pedonali, al Tes_1 contempo riconoscendo la presenza in prossimità dei rallentatori ottici.
Ebbene, a fronte di siffatte incertezze ed incongruenze, sarebbe stato necessario l'impegno della difesa della parte attrice/odierna appellante, in adempimento dell'onere di allegazione che costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa a presidio del contraddittorio, ad integrare la domanda e così precisare con i necessari particolari le circostanze materiali lesive del proprio diritto e le ragioni della condotta assunta nell'immediatezza del fatto.
Eppure ciò non ha fatto: è rimasta silente, ha trascurato del tutto la difesa della controparte, si è disinteressata della incompatibilità e delle incoerenze tra l'allegazione in domanda e quanto inferibile dal comparto probatorio documentale, ha puntato tutto in via esclusiva sull'apporto delle informazioni testimoniali che, però, avrebbero dovuto essere rese da soggetto, la cui presenza all'atto dell'incidente costituisce - a fronte della ricostruzione, alquanto imprecisa, dipoi offerta - l'irrisolta incertezza che inficia l'assunto posto a fondamento della domanda.
Ci si sarebbe aspettato, invece, in osservanza del più ampio dovere di correttezza e lealtà che presiede alla condotta processuale delle parti, una presa di posizione netta tendente a replicare con argomenti di fatto alle incongruenze pur specificatamente rilevate: ed invece, niente, nessuna delle contraddittorietà inferibili dalla documentazione in atti sono state sciolte.
E ciò è particolarmente rilevante stanche che, in punto di diritto, “solo ove lo scontro tra
i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di
pagina 5 di 7 un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass.
2022 n. 28662): significa, in parte qua, che prima ancora dell'accertamento della responsabilità del conducente cui è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, ha l'onere di dimostrare l'effettivo accadimento dell'evento storico, la dinamica ivi dedotta e, quindi, il nesso di causalità con le lesioni lamentate - e ciò in assenza di contraddizioni e, a fortiori, prescindendosi del tutto dall'entità della richiesta monetaria concretamente avanzata.
Affermata, pertanto, che debba essere, nella specie, l'impossibilità di ricostruire, con sufficiente attendibilità, non solo l'effettività del sinistro, ma ancor di più la sua dinamica, non resta che denegare l'assunto posto a fondamento dell'interposto gravame, rectius la giuridica possibilità di configurare una fattispecie che integri gli estremi, per l'appunto, di un sinistro stradale, e ciò quand'anche fosse avvenuto, come in questo caso, per l'investimento di un pedone.
Al riguardo, giova rammentare, per completezza, che, vero è che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, vale a dire quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti, ma l'applicazione di tale principio trova, quale suo presupposto imprescindibile, che la fattispecie risarcitoria azionata sia previamente dimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi – primo, tra tutti, il fatto storico (Cass. 2024 n. 22844) -, sicché, in mancanza di tale minimo probatorio, non resta che l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 7 Assorbite che debbano ritenersi a tal punto le ulteriori doglianze, il Tribunale ritiene di rigettare l'interposto gravame, condannando, pertanto, l'appellante alla refusione delle spese processuali.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: fino ad €. 5.200,00
- compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12724/2022
RG così statuisce, nella contumacia di in sede di impugnazione della Controparte_2 sentenza n. 1264/2022 RG resa dal Giudice di Pace di Catania il 25 maggio 2022:
Rigetta l'appello proposto da che condanna alla refusione, in Parte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in complessivi Controparte_1
€. 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 quater DPR 2002/115.
Così deciso in Catania, il 15 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7