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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore, con il parere favorevole e l'intervento adesivo del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma,
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Premesso che, con ricorso depositato il 9 gennaio 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 698/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi;
considerato che
, all'udienza celebrata il 14 gennaio 2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alla domanda di divorzio e che il loro difensore ha precisato a propria volta le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa domanda di scioglimento del matrimonio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (celebrata il 13 marzo 2024); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 3 maggio Parte_1 Parte_2
2019 in Dnipro (Ucraina).
Così deciso in Parma il 14 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore, con il parere favorevole e l'intervento adesivo del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma,
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Premesso che, con ricorso depositato il 9 gennaio 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 698/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi;
considerato che
, all'udienza celebrata il 14 gennaio 2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alla domanda di divorzio e che il loro difensore ha precisato a propria volta le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa domanda di scioglimento del matrimonio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (celebrata il 13 marzo 2024); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 3 maggio Parte_1 Parte_2
2019 in Dnipro (Ucraina).
Così deciso in Parma il 14 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto