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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa ARni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA Parte_1 C.F._1 ATTORE contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINOTTI FRANCESCA C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABANCA ANGELA Controparte_3 P.IVA_1 RC ON (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMPARINI C.F._4
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'AMORE Controparte_4 C.F._5 RC CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GIOVANNI Controparte_5 (SU CHIAMATA DI Controparte_6 Controparte_7
con il patrocinio dell'avv. CASALI CARLO
[...] (SU CHIAMATA DI RC ON), con il Controparte_6 patrocinio dell'avv. COSME' FRANCESCHI TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sia parte attrice, che parte convenuta e come da CP_2 CP_1 rispettive prime memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., limitatamente alle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti di parte attrice, ovverosia:
- Parte attrice <<…In ogni caso: respingere ogni contestazione, eccezione, difesa e domanda, anche riconvenzionale e/o ex art. 1227 c.c., ad ogni titolo e/o ragione da chiunque spiegata nei confronti dell'attrice, in quanto inammissibile ovvero infondata, in fatto e/o in diritto e/o non provata o come meglio per i motivi tutti come dedotti in atti e documenti di causa dalla SI.ra e come risultanti all'esito del giudizio>> Parte_1
- Parte Monticelli e <…II) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il CP_1 cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da Pt_1 parte dei sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per CP_2 CP_1 l'effetto condannare la sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello Pt_1 pagina 1 di 7 prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva Pt_1 dello stradello…>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 [...]
la ditta (quale ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori), il Geom. CP_2 Controparte_3 (quale D.L. e progettista) e l'Ing. AR PE (quale calcolatore statico) al Controparte_4 fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
sito in Budrio (BO) – Via Viazza in Destra n. 7, meglio descritto nella parte motiva,
[...] ritenuta e dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti, in solido e/o in via alternativa tra Loro, per il rispettivo ruolo e/o incarico, in ordine alla causazione di tutti i danni de quibus, nessuno escluso, nell'immobile di proprietà di parte attrice, accertata, altresì, la necessità dell'esecuzione di lavori e di interventi di ripristino e di eliminazione dei gravi danni cagionati alla proprietà SI.ra , danni quantificati in euro 157.224,82= o nella diversa Parte_1 somma, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, accertati, inoltre, gli ulteriori danni da mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori indispensabili al ripristino dello status quo ante, altresì da minor godimento del bene de quo o da limitazione del diritto di proprietà, nonché da minor valore o deprezzamento della casa familiare a causa delle lesioni dalla stessa subita, danni che saranno quantificati e/o accertati in corso di causa, per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido e/o in via alternativa tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge e/o percentuale di responsabilità, i signori e (quali Controparte_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile in adiacenza alla proprietà e committenti dei lavori), la ditta Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (quale ditta appaltatrice ed Controparte_3 esecutrice dei lavori), il Geom. (quale D.L. e progettista) e l'Ing. AR Controparte_4 PE (quale calcolatore statico) al risarcimento: - di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra , per la causale di cui sopra, nella somma di euro Parte_1 157.224,82= o in quella diversa, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ai danni da mancato o minor godimento o da deprezzamento del bene di Sua proprietà nella misura che sarà accertata in corso di istruttoria e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, di cui si chiede la liquidazione anche in via equitativa e che si indicano sin da ora in euro 50.000,00, nonchè, alla refusione delle spese tecniche e per gli accertamenti eseguiti ed eseguibili da parte dell'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione del danno ed interessi ex art. 1284 c.c. dall'evento oggetto della domanda sino al saldo effettivo;
- di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra a cagione della Parte_1 fattispecie per cui è giudizio, anche alla salute ed alla qualità di vita come descritti nella parte motiva del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella somma di euro 20.000,00 o in quella diversa, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonchè alla refusione delle spese tecniche e mediche per gli accertamenti eseguiti ed eseguibili sulla persona dell'attrice, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla verificazione del danno al saldo effettivo>>.
2. Si sono costituiti e rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: << I) In via principale: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni ut supra;
II) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il pagina 2 di 7 cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da Pt_1 parte dei sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per CP_2 CP_1 l'effetto condannare la sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello Pt_1 prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva Pt_1 dello stradello. III) In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ridurre l'importo del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - in ogni caso, dichiarare la ditta;
il geom. e l'ing. AR PE, già CP_3 Controparte_4 convenuti, tenuti a manlevare e tenere indenni i sig.ri e Vinte le spese di CP_2 CP_1 lite…>>.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad accollarsi nei limiti di cui all'art.
[...] 1917 co. 3 cod. civ. le spese e i compensi tutti del presente giudizio. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni anche per CU>>.
4. Si è costituito AR PE rassegnando le seguenti conclusioni: <in via pregiudiziale di rito, ex artt. 106,167 e 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
, in plrpt, C.F./p.i. 00818570012, corrente in 40128 Bologna alla Controparte_6 via Stalingrado 45, in forza di polizza, salvo errori, n. 1/39435/122/173615406 e successive, per attuale polizza n. 1/39435/122/188270387 con conseguente istanza di differimento della prima udienza, affinchè si possa estendere il contraddittorio nei confronti del terzo medesimo, e consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex artt. 163 e 163 bis cpc, per cui, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità nella vertenza de quo a carico dell'Ing. AR PE, proprio assicurato per la responsabilità professionale, il terzo sia dichiarato tenuto a manlevare e garantire l'Ing. PE, da ogni eventuale onere, nei limiti di polizza e comunque imputabile allo stesso, nella verificazione del denegato evento dannoso verso l'attrice ricorrente, condannando dunque il terzo chiamato al pagamento di quanto sarà, nel denegato caso, deciso;
Ancora in via processuale preliminare, qualora il Giudicante non dovesse considerare consentita la dispieganda domanda riconvenzionale, dedotta in via subordinata, verso gli altri convenuti, si chiede sin d'ora di provvedere allo slittamento della prima udienza e dunque indicare congruo termine per consentire la vocatio in giudizio degli stessi. …nel merito, in via principale, rigettare in ogni caso le domande svolte nei confronti dell'Ing AR PE, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed anche sfornite di prova e di nesso causale con l'operato dell'Ing. PE;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualsivoglia forma di responsabilità professionale, anche in via solidale, in capo all'Ing. AR PE, determinarne il rispettivo grado tra i convenuti e in ogni caso condannare la compagnia assicuratrice , in plrpt, Controparte_6 C.F./p.i. 0081857001, in forza di polizza come allora stipulata a copertura della responsabilità
pagina 3 di 7 verso terzi, a garantire, manlevare e comunque tenere indenne il suddetto Ing. PE dal pagamento di qualsivoglia somma che il medesimo, a qualsivoglia titolo, fosse tenuto a versare in conseguenza dei fatti per cui è causa. sin d'ora sia in via principale che in via subordinata, riconvenzionale, salvo altro alla luce della loro costituzione, riconoscere i convenuti e in via solidale tra loro, tenuti a corrispondere all'Ing. PE la cifra CP_1 CP_2 pari ad euro 5.000,00, per il saldo dell'opera prestata nella realizzazione dei lavori sull'immobile di loro proprietà in via Viazza Destra a Budrio (Bo), come richiesta con pre nota inviata il 21 novembre 2022, in atti, con contestuale ordine di pagamento;
inoltre, si chiede di considerare e valutare l'attività collegata svolta sulla proprietà , per la quale si chiede Pt_1 sin d'ora accertamento e determinazione del giusto valore, anche tramite CTU espletanda, e conseguente condanna al pagamento, anche effettuando eventuali compensazioni verso il soggetto che dovesse essere chiamato a pagarle>>.
5. Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: <preliminarmente, si controparte_4 chiede ex art. 269 cpc che il giudice voglia preliminarmente differire la prima udienza di comparizione al fine consentire citazione del terzo come sopra cp_5 richiesto. nel merito, ogni domanda formulata nei confronti geom. cp_4 venga integralmente respinta, perché infondata per i motivi cui in narrativa. via
[...] subordinata, nella contestata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Geom. e di sua condanna risarcitoria, si chiede che venga Controparte_4 CP_5 dichiarata tenuta e condannata a manlevare e tenere indenne le stesso Geom. da ogni CP_4 pronuncia e conseguenza risarcitoria e ciò per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, oneri fiscali, spese tecniche e legali e quant'altro derivante dall'emananda sentenza, in forza della polizza assicurativa qui prodotta>>.
6. Si è costituita previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando CP_5 le seguenti conclusioni: <emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione deduzione avversaria, voglia il tribunale di bologna:
1. respingere domanda formulata nei confronti geom. perché cp_4 infondata in fatto ed diritto;
2. subordine, limitare la sua condanna secondo quota responsabilità che sarà determinata a suo carico;
3. nella denegata ipotesi accertamento una qualsivoglia eventuale obbligazione capo ad aig limiti, massimali, franchigie (€. 500,00) scoperti polizza.
4. con integrale rifusione spese competenze causa>>.
7. Si è costituita quale compagnia assicuratrice dell'Ing. AR PE, previa Controparte_9 autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando le seguenti conclusioni: <1) Rigettare per i motivi di cui in esposizione ogni domanda proposta nei confronti dell'Ing. AR PE, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o di quelle di manleva dei convenuti e , contenere, per tutti i motivi di cui in esposizione, Controparte_1 Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., la responsabilità e gli importi dovuti da Controparte_1
e , da dal Geom. e dall'Ing. AR PE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ed accertare e dichiarare quale sia la quota di responsabilità e di conseguente risarcimento a carico di quest'ultimo professionista e, conseguentemente, ridurre e contenere la misura del risarcimento a carico di con esclusione di ogni solidarietà, nei Controparte_6 limiti della suddetta quota, dei massimali di polizza, con l'applicazione delle franchigie e dei relativi scoperti. 3) con vittoria dei compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge>>.
8. Si è costituita quale compagnia assicuratrice di , previa Controparte_9 Controparte_3
pagina 4 di 7 autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
[...] misura eccedente la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato - gli ambiti di responsabilità di e , del Geom. , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 dell'Ing. PE AR e, ex art. 1227 c.c., della stessa attrice, graduando e ripartendo la responsabilità di ciascuno di essi e l'efficienza causale delle rispettive condotte, con esclusione di ogni solidarietà ed escludendo comunque dal risarcimento dovuto da quanto Controparte_3 correlato all'operato di soggetti estranei alla sfera di responsabilità e di controllo della medesima e per l'effetto statuire il denegato risarcimento a carico di Controparte_3 esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità, comunque minoritaria, che sarà ad essa ritenuta ascrivibile;
b) dichiarare tenuta a prestare la garanzia Controparte_6 assicurativa in favore dell'assicurata, per quanto effettivamente dovuto e provato dall'attrice, con esclusione dei danni dei quali risultino responsabili o corresponsabili la stessa attrice, anche ex art. 1227 c.c. e le altre parti convenute, solo entro i limiti dell'oggetto dell'assicurazione così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, con esclusione di ogni solidarietà, dei massimali e delle franchigie contrattualmente pattuite. In ogni caso con vittoria di spese. Con ogni più ampia riserva>>.
9. All'udienza del 30.9.25, preso atto delle reciproche rinunce agli atti ed accettazioni tra tutte le parti in causa con riferimento alle domande principali ed a tutte le altre questioni, eccezioni, domande e istanze, svolte da tutte le parti in causa, salvo per quanto attiene alle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta e nei confronti di parte CP_2 CP_1 attrice, il giudice ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese di lite compensate tra tutte le parti in causa ad eccezione che, limitatamente alle predette domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice, tra quest'ultima e i convenuti e CP_2 CP_1 le quali parti, in tale udienza, hanno precisato le conclusioni in parte qua, limitatamente alle riconvenzionali predette (sia parte attrice, che parte convenuta e come da CP_2 CP_1 rispettive prime memorie ex art. 183 c.6 c.p.c). In particolare, parte attrice, nella prima memoria predetta, ha eccepito <<…Lette le comparse di costituzione e risposta dei convenuti, così come quelle delle Compagnie di Assicurazione chiamate in causa dai rispettivi assicurati, si contesta integralmente, sia in fatto che in diritto, ogni argomentazione, eccezione ed istanza come ivi svolta e, per l'effetto, si confutano le conclusioni tutte rassegnate, talune inammissibili nonché inconferenti ed ultronee rispetto al petitum del presente giudizio, di cui si richiede il fermo rigetto, ivi inclusa la domanda ex artt. 1067 e 1068, comma 4, c.c., agita in via riconvenzionale dai SInori e >> e, quindi, in parte qua concluso: Controparte_1 Controparte_10
<<…In ogni caso: respingere ogni contestazione, eccezione, difesa e domanda, anche riconvenzionale e/o ex art. 1227 c.c., ad ogni titolo e/o ragione da chiunque spiegata nei confronti dell'attrice, in quanto inammissibile ovvero infondata, in fatto e/o in diritto e/o non provata o come meglio per i motivi tutti come dedotti in atti e documenti di causa dalla SI.ra e come risultanti all'esito del giudizio…>>. Parte_1
Parte e invece, hanno insistito in parte qua concludendo: <<…II) In via CP_2 CP_1 riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da parte dei sig.ri e ai Pt_1 CP_2 CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per l'effetto condannare la sig.ra a Pt_1
pagina 5 di 7 ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e Pt_1 per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva dello stradello…>>.
10. Per l'effetto, dunque, l'odierno thema decidendum è circoscritto, preliminarmente, all'eccepita inammissibilità ed, eventualmente, al merito delle predette domande riconvenzionali ex artt. 1067 e 1068 c.c. e art.36 c.p.c..
11. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>> [v. Cass. 4696/1999; v. anche Cass. 8207/2006, secondo cui <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>>; più recentemente v. Cass. 27564/11 secondo cui <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>>].
12. Recenti decisioni della S.C. hanno, altresì, chiarito che <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>> (24684/13).
13. L'inammissibilità di una domanda riconvenzionale, laddove non determini uno spostamento della competenza per materia o valore, non è rilevabile d'ufficio ma richiede un'eccezione di parte (v. Cass. 8227/1990; conf. Cass.8814/15) come nel caso avvenuto.
Nel caso di specie, le domande riconvenzionali in esame hanno natura petitoria (v. Cass.17245/11, con particolare riferimento alla natura dell'azione volta ad ottenere il trasferimento della servitù di cui all'art. 1068 c.c.) e concernono il contenuto di diritti reali su cose altrui, nonché le norme relative all'esercizio degli stessi. La domanda principale, invece, consisteva in una azione di responsabilità per danni di natura extracontrattuale, proposta ex art. 2055 c.c., nei confronti di convenuti, rispetto ai quali tutti è stato trovato, in parte qua, un accordo che ha portato a reciproche rinunce agli atti ed accettazioni a spese di lite compensate. La complessità e differenza fattuale, soggettiva, oggettiva e giuridica delle (come sopra evidenziato) diverse questioni oggetto di domanda riconvenzionale hanno, allo stato, impedito l'auspicabile (trattandosi di proprietari di fondi finitimi) accordo.
14. Dalle superiori considerazioni, sia sul piano fattuale che sul piano giuridico, emergono gli pagina 6 di 7 elementi per rinvenire l'inopportunità, ab initio, nel giudizio presente del simultaneus processus e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali oggetto di esame.
15. Per quanto attiene alle spese di lite, l'odierno giudicante ritiene che sussistano gravi e giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, rilevato che a) in astratto, da un lato, allo stato, non si rinviene idoneamente argomentata/provata la sussistenza dei presupposti per ottenere la richiesta tutela ex art. 1068 c.c., in punto di eguale agevolezza;
dall'altro, che, ai sensi dell'art.1065 (principio che si ritiene sotteso anche all'art. 1067) c.c., il proprietario del fondo dominante deve esercitare il proprio diritto di servitù nel modo che rechi il minor aggravio possibile per il proprietario del fondo servente, con conseguenze in punto di legittimità di esercizio dello stesso oltre l'estensione (anche materiale) strettamente necessaria in relazione al contenuto di esso;
b) entrambe le parti hanno dimostrato meritevolmente di volere addivenire ad una soluzione conciliativa delle molteplici vertenze oggetto di causa, sia stragiudizialmente, che in corso di giudizio, salvo difetto di accordo in parte qua.
16. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parte e ex artt. CP_2 CP_1 1067 e 1068 c.c. nei confronti di parte attrice. Prende atto della già intervenuta estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra le parti tutte sulle restanti questioni, a spese di lite compensate.
Compensa tra parte attrice ed i convenuti e le spese di lite anche relative alle CP_2 CP_1 riconvenzionali dichiarate inammissibili.
Bologna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa ARni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa ARni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA Parte_1 C.F._1 ATTORE contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINOTTI FRANCESCA C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABANCA ANGELA Controparte_3 P.IVA_1 RC ON (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMPARINI C.F._4
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'AMORE Controparte_4 C.F._5 RC CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GIOVANNI Controparte_5 (SU CHIAMATA DI Controparte_6 Controparte_7
con il patrocinio dell'avv. CASALI CARLO
[...] (SU CHIAMATA DI RC ON), con il Controparte_6 patrocinio dell'avv. COSME' FRANCESCHI TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sia parte attrice, che parte convenuta e come da CP_2 CP_1 rispettive prime memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., limitatamente alle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti di parte attrice, ovverosia:
- Parte attrice <<…In ogni caso: respingere ogni contestazione, eccezione, difesa e domanda, anche riconvenzionale e/o ex art. 1227 c.c., ad ogni titolo e/o ragione da chiunque spiegata nei confronti dell'attrice, in quanto inammissibile ovvero infondata, in fatto e/o in diritto e/o non provata o come meglio per i motivi tutti come dedotti in atti e documenti di causa dalla SI.ra e come risultanti all'esito del giudizio>> Parte_1
- Parte Monticelli e <…II) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il CP_1 cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da Pt_1 parte dei sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per CP_2 CP_1 l'effetto condannare la sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello Pt_1 pagina 1 di 7 prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva Pt_1 dello stradello…>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 [...]
la ditta (quale ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori), il Geom. CP_2 Controparte_3 (quale D.L. e progettista) e l'Ing. AR PE (quale calcolatore statico) al Controparte_4 fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
sito in Budrio (BO) – Via Viazza in Destra n. 7, meglio descritto nella parte motiva,
[...] ritenuta e dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti, in solido e/o in via alternativa tra Loro, per il rispettivo ruolo e/o incarico, in ordine alla causazione di tutti i danni de quibus, nessuno escluso, nell'immobile di proprietà di parte attrice, accertata, altresì, la necessità dell'esecuzione di lavori e di interventi di ripristino e di eliminazione dei gravi danni cagionati alla proprietà SI.ra , danni quantificati in euro 157.224,82= o nella diversa Parte_1 somma, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, accertati, inoltre, gli ulteriori danni da mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori indispensabili al ripristino dello status quo ante, altresì da minor godimento del bene de quo o da limitazione del diritto di proprietà, nonché da minor valore o deprezzamento della casa familiare a causa delle lesioni dalla stessa subita, danni che saranno quantificati e/o accertati in corso di causa, per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido e/o in via alternativa tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge e/o percentuale di responsabilità, i signori e (quali Controparte_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile in adiacenza alla proprietà e committenti dei lavori), la ditta Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (quale ditta appaltatrice ed Controparte_3 esecutrice dei lavori), il Geom. (quale D.L. e progettista) e l'Ing. AR Controparte_4 PE (quale calcolatore statico) al risarcimento: - di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra , per la causale di cui sopra, nella somma di euro Parte_1 157.224,82= o in quella diversa, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ai danni da mancato o minor godimento o da deprezzamento del bene di Sua proprietà nella misura che sarà accertata in corso di istruttoria e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, di cui si chiede la liquidazione anche in via equitativa e che si indicano sin da ora in euro 50.000,00, nonchè, alla refusione delle spese tecniche e per gli accertamenti eseguiti ed eseguibili da parte dell'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione del danno ed interessi ex art. 1284 c.c. dall'evento oggetto della domanda sino al saldo effettivo;
- di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra a cagione della Parte_1 fattispecie per cui è giudizio, anche alla salute ed alla qualità di vita come descritti nella parte motiva del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella somma di euro 20.000,00 o in quella diversa, maggiore e/o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonchè alla refusione delle spese tecniche e mediche per gli accertamenti eseguiti ed eseguibili sulla persona dell'attrice, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla verificazione del danno al saldo effettivo>>.
2. Si sono costituiti e rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: << I) In via principale: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni ut supra;
II) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il pagina 2 di 7 cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da Pt_1 parte dei sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per CP_2 CP_1 l'effetto condannare la sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello Pt_1 prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva Pt_1 dello stradello. III) In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ridurre l'importo del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - in ogni caso, dichiarare la ditta;
il geom. e l'ing. AR PE, già CP_3 Controparte_4 convenuti, tenuti a manlevare e tenere indenni i sig.ri e Vinte le spese di CP_2 CP_1 lite…>>.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad accollarsi nei limiti di cui all'art.
[...] 1917 co. 3 cod. civ. le spese e i compensi tutti del presente giudizio. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni anche per CU>>.
4. Si è costituito AR PE rassegnando le seguenti conclusioni: <in via pregiudiziale di rito, ex artt. 106,167 e 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
, in plrpt, C.F./p.i. 00818570012, corrente in 40128 Bologna alla Controparte_6 via Stalingrado 45, in forza di polizza, salvo errori, n. 1/39435/122/173615406 e successive, per attuale polizza n. 1/39435/122/188270387 con conseguente istanza di differimento della prima udienza, affinchè si possa estendere il contraddittorio nei confronti del terzo medesimo, e consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex artt. 163 e 163 bis cpc, per cui, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità nella vertenza de quo a carico dell'Ing. AR PE, proprio assicurato per la responsabilità professionale, il terzo sia dichiarato tenuto a manlevare e garantire l'Ing. PE, da ogni eventuale onere, nei limiti di polizza e comunque imputabile allo stesso, nella verificazione del denegato evento dannoso verso l'attrice ricorrente, condannando dunque il terzo chiamato al pagamento di quanto sarà, nel denegato caso, deciso;
Ancora in via processuale preliminare, qualora il Giudicante non dovesse considerare consentita la dispieganda domanda riconvenzionale, dedotta in via subordinata, verso gli altri convenuti, si chiede sin d'ora di provvedere allo slittamento della prima udienza e dunque indicare congruo termine per consentire la vocatio in giudizio degli stessi. …nel merito, in via principale, rigettare in ogni caso le domande svolte nei confronti dell'Ing AR PE, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed anche sfornite di prova e di nesso causale con l'operato dell'Ing. PE;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualsivoglia forma di responsabilità professionale, anche in via solidale, in capo all'Ing. AR PE, determinarne il rispettivo grado tra i convenuti e in ogni caso condannare la compagnia assicuratrice , in plrpt, Controparte_6 C.F./p.i. 0081857001, in forza di polizza come allora stipulata a copertura della responsabilità
pagina 3 di 7 verso terzi, a garantire, manlevare e comunque tenere indenne il suddetto Ing. PE dal pagamento di qualsivoglia somma che il medesimo, a qualsivoglia titolo, fosse tenuto a versare in conseguenza dei fatti per cui è causa. sin d'ora sia in via principale che in via subordinata, riconvenzionale, salvo altro alla luce della loro costituzione, riconoscere i convenuti e in via solidale tra loro, tenuti a corrispondere all'Ing. PE la cifra CP_1 CP_2 pari ad euro 5.000,00, per il saldo dell'opera prestata nella realizzazione dei lavori sull'immobile di loro proprietà in via Viazza Destra a Budrio (Bo), come richiesta con pre nota inviata il 21 novembre 2022, in atti, con contestuale ordine di pagamento;
inoltre, si chiede di considerare e valutare l'attività collegata svolta sulla proprietà , per la quale si chiede Pt_1 sin d'ora accertamento e determinazione del giusto valore, anche tramite CTU espletanda, e conseguente condanna al pagamento, anche effettuando eventuali compensazioni verso il soggetto che dovesse essere chiamato a pagarle>>.
5. Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: <preliminarmente, si controparte_4 chiede ex art. 269 cpc che il giudice voglia preliminarmente differire la prima udienza di comparizione al fine consentire citazione del terzo come sopra cp_5 richiesto. nel merito, ogni domanda formulata nei confronti geom. cp_4 venga integralmente respinta, perché infondata per i motivi cui in narrativa. via
[...] subordinata, nella contestata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Geom. e di sua condanna risarcitoria, si chiede che venga Controparte_4 CP_5 dichiarata tenuta e condannata a manlevare e tenere indenne le stesso Geom. da ogni CP_4 pronuncia e conseguenza risarcitoria e ciò per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, oneri fiscali, spese tecniche e legali e quant'altro derivante dall'emananda sentenza, in forza della polizza assicurativa qui prodotta>>.
6. Si è costituita previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando CP_5 le seguenti conclusioni: <emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione deduzione avversaria, voglia il tribunale di bologna:
1. respingere domanda formulata nei confronti geom. perché cp_4 infondata in fatto ed diritto;
2. subordine, limitare la sua condanna secondo quota responsabilità che sarà determinata a suo carico;
3. nella denegata ipotesi accertamento una qualsivoglia eventuale obbligazione capo ad aig limiti, massimali, franchigie (€. 500,00) scoperti polizza.
4. con integrale rifusione spese competenze causa>>.
7. Si è costituita quale compagnia assicuratrice dell'Ing. AR PE, previa Controparte_9 autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando le seguenti conclusioni: <1) Rigettare per i motivi di cui in esposizione ogni domanda proposta nei confronti dell'Ing. AR PE, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o di quelle di manleva dei convenuti e , contenere, per tutti i motivi di cui in esposizione, Controparte_1 Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., la responsabilità e gli importi dovuti da Controparte_1
e , da dal Geom. e dall'Ing. AR PE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ed accertare e dichiarare quale sia la quota di responsabilità e di conseguente risarcimento a carico di quest'ultimo professionista e, conseguentemente, ridurre e contenere la misura del risarcimento a carico di con esclusione di ogni solidarietà, nei Controparte_6 limiti della suddetta quota, dei massimali di polizza, con l'applicazione delle franchigie e dei relativi scoperti. 3) con vittoria dei compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge>>.
8. Si è costituita quale compagnia assicuratrice di , previa Controparte_9 Controparte_3
pagina 4 di 7 autorizzazione alla relativa chiamata in causa, rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento di rito o del caso, per i titoli e le ragioni come in atti documenti causa meglio risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria: via principale nel merito: accertati danni riportati nell'immobile proprietà della sig.ra pt_1
[...] misura eccedente la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato - gli ambiti di responsabilità di e , del Geom. , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 dell'Ing. PE AR e, ex art. 1227 c.c., della stessa attrice, graduando e ripartendo la responsabilità di ciascuno di essi e l'efficienza causale delle rispettive condotte, con esclusione di ogni solidarietà ed escludendo comunque dal risarcimento dovuto da quanto Controparte_3 correlato all'operato di soggetti estranei alla sfera di responsabilità e di controllo della medesima e per l'effetto statuire il denegato risarcimento a carico di Controparte_3 esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità, comunque minoritaria, che sarà ad essa ritenuta ascrivibile;
b) dichiarare tenuta a prestare la garanzia Controparte_6 assicurativa in favore dell'assicurata, per quanto effettivamente dovuto e provato dall'attrice, con esclusione dei danni dei quali risultino responsabili o corresponsabili la stessa attrice, anche ex art. 1227 c.c. e le altre parti convenute, solo entro i limiti dell'oggetto dell'assicurazione così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, con esclusione di ogni solidarietà, dei massimali e delle franchigie contrattualmente pattuite. In ogni caso con vittoria di spese. Con ogni più ampia riserva>>.
9. All'udienza del 30.9.25, preso atto delle reciproche rinunce agli atti ed accettazioni tra tutte le parti in causa con riferimento alle domande principali ed a tutte le altre questioni, eccezioni, domande e istanze, svolte da tutte le parti in causa, salvo per quanto attiene alle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta e nei confronti di parte CP_2 CP_1 attrice, il giudice ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese di lite compensate tra tutte le parti in causa ad eccezione che, limitatamente alle predette domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice, tra quest'ultima e i convenuti e CP_2 CP_1 le quali parti, in tale udienza, hanno precisato le conclusioni in parte qua, limitatamente alle riconvenzionali predette (sia parte attrice, che parte convenuta e come da CP_2 CP_1 rispettive prime memorie ex art. 183 c.6 c.p.c). In particolare, parte attrice, nella prima memoria predetta, ha eccepito <<…Lette le comparse di costituzione e risposta dei convenuti, così come quelle delle Compagnie di Assicurazione chiamate in causa dai rispettivi assicurati, si contesta integralmente, sia in fatto che in diritto, ogni argomentazione, eccezione ed istanza come ivi svolta e, per l'effetto, si confutano le conclusioni tutte rassegnate, talune inammissibili nonché inconferenti ed ultronee rispetto al petitum del presente giudizio, di cui si richiede il fermo rigetto, ivi inclusa la domanda ex artt. 1067 e 1068, comma 4, c.c., agita in via riconvenzionale dai SInori e >> e, quindi, in parte qua concluso: Controparte_1 Controparte_10
<<…In ogni caso: respingere ogni contestazione, eccezione, difesa e domanda, anche riconvenzionale e/o ex art. 1227 c.c., ad ogni titolo e/o ragione da chiunque spiegata nei confronti dell'attrice, in quanto inammissibile ovvero infondata, in fatto e/o in diritto e/o non provata o come meglio per i motivi tutti come dedotti in atti e documenti di causa dalla SI.ra e come risultanti all'esito del giudizio…>>. Parte_1
Parte e invece, hanno insistito in parte qua concludendo: <<…II) In via CP_2 CP_1 riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il cancello indebitamente aperto dalla sig.ra rende più gravoso l'esercizio della servitù da parte dei sig.ri e ai Pt_1 CP_2 CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1067 c.c.; - per l'effetto condannare la sig.ra a Pt_1
pagina 5 di 7 ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello prima inesistente;
- accertare e dichiarare che l'esercizio della servitù di passaggio è egualmente agevole alla sig.ra e Pt_1 per l'effetto disporre il trasferimento in via definitiva dello stradello…>>.
10. Per l'effetto, dunque, l'odierno thema decidendum è circoscritto, preliminarmente, all'eccepita inammissibilità ed, eventualmente, al merito delle predette domande riconvenzionali ex artt. 1067 e 1068 c.c. e art.36 c.p.c..
11. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>> [v. Cass. 4696/1999; v. anche Cass. 8207/2006, secondo cui <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>>; più recentemente v. Cass. 27564/11 secondo cui <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>>].
12. Recenti decisioni della S.C. hanno, altresì, chiarito che <la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso quello posto a fondamento della principale, sempre che sussista fra le opposte pretese collegamento obiettivo implichi l'opportunità trattazione e decisione simultanea;
relativa valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale di merito, sindacabile in sede legittimità se tale opportunità stata adeguatamente prospettata>> (24684/13).
13. L'inammissibilità di una domanda riconvenzionale, laddove non determini uno spostamento della competenza per materia o valore, non è rilevabile d'ufficio ma richiede un'eccezione di parte (v. Cass. 8227/1990; conf. Cass.8814/15) come nel caso avvenuto.
Nel caso di specie, le domande riconvenzionali in esame hanno natura petitoria (v. Cass.17245/11, con particolare riferimento alla natura dell'azione volta ad ottenere il trasferimento della servitù di cui all'art. 1068 c.c.) e concernono il contenuto di diritti reali su cose altrui, nonché le norme relative all'esercizio degli stessi. La domanda principale, invece, consisteva in una azione di responsabilità per danni di natura extracontrattuale, proposta ex art. 2055 c.c., nei confronti di convenuti, rispetto ai quali tutti è stato trovato, in parte qua, un accordo che ha portato a reciproche rinunce agli atti ed accettazioni a spese di lite compensate. La complessità e differenza fattuale, soggettiva, oggettiva e giuridica delle (come sopra evidenziato) diverse questioni oggetto di domanda riconvenzionale hanno, allo stato, impedito l'auspicabile (trattandosi di proprietari di fondi finitimi) accordo.
14. Dalle superiori considerazioni, sia sul piano fattuale che sul piano giuridico, emergono gli pagina 6 di 7 elementi per rinvenire l'inopportunità, ab initio, nel giudizio presente del simultaneus processus e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali oggetto di esame.
15. Per quanto attiene alle spese di lite, l'odierno giudicante ritiene che sussistano gravi e giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, rilevato che a) in astratto, da un lato, allo stato, non si rinviene idoneamente argomentata/provata la sussistenza dei presupposti per ottenere la richiesta tutela ex art. 1068 c.c., in punto di eguale agevolezza;
dall'altro, che, ai sensi dell'art.1065 (principio che si ritiene sotteso anche all'art. 1067) c.c., il proprietario del fondo dominante deve esercitare il proprio diritto di servitù nel modo che rechi il minor aggravio possibile per il proprietario del fondo servente, con conseguenze in punto di legittimità di esercizio dello stesso oltre l'estensione (anche materiale) strettamente necessaria in relazione al contenuto di esso;
b) entrambe le parti hanno dimostrato meritevolmente di volere addivenire ad una soluzione conciliativa delle molteplici vertenze oggetto di causa, sia stragiudizialmente, che in corso di giudizio, salvo difetto di accordo in parte qua.
16. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parte e ex artt. CP_2 CP_1 1067 e 1068 c.c. nei confronti di parte attrice. Prende atto della già intervenuta estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra le parti tutte sulle restanti questioni, a spese di lite compensate.
Compensa tra parte attrice ed i convenuti e le spese di lite anche relative alle CP_2 CP_1 riconvenzionali dichiarate inammissibili.
Bologna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa ARni
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