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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/11/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verona
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. da:
P.IVA con l'avv. Loretta Micheloni Parte_1 P.IVA_1 ricorrente contro
(P.I. ) con l'avv. Enrico Bosco e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Rosa EL resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare di CP_1 CP_1 ovvero Nova Vita Stones di alla restituzione del macchinario per il taglio di pietre CP_1 irregolari “EVO”; condannare ovvero Controparte_1 Controparte_2
al pagamento a titolo di risarcimento del danno dalla somma di € 23.000,19 o della diversa
[...] somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con l'accertamento dell'insussistenza della gravità dell'inadempimento. - Rigettare la domanda di risarcimento dei danni per tutti motivi di fatto
e di diritto di cui al presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, condannare la a restituire alla Parte_1
tutte le somme corrisposte dalla data della compravendita sino ad Controparte_1 oggi e pari ad euro 44.000,00 oltre interessi dalla data di ogni singolo versamento sino alla corresponsione effettiva. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 218-decies c.p.c. depositato in data 16.1.2024, la Parte_1 esponeva: che, nell'aprile 2014, la aveva concluso con il sig. Controparte_3
, titolare della , contratto di compravendita di CP_1 Controparte_1 macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO” al prezzo pattuito di € 65.000,00 oltre IVA, pari a € 79.300,00 complessivi;
che, in data 23.10.2014, la aveva emesso fattura n. 151 Controparte_3 di importo complessivo pari ad € 5.000,00 a titolo di acconto per la fornitura del macchinario “EVO”; che tale macchinario era stato regolarmente consegnato in conto visione, in data 30.01.2015 alla società Idea Marmo presso la quale il sig. si appoggiava per far lavorare la macchina;
che, in CP_1 data 21.11.2018, aveva emesso fattura pro-forma n. 23 del complessivo importo Controparte_4 di € 79.300,00 per la compravendita;
che l'acquirente di , nel corso degli CP_1 CP_1 anni, aveva effettuato alcuni versamenti: di € 1.000,00 in data 07.08.2019, di € 1.000,00 in data
10.10.2019 e di € 4.000,00 in data 05.03.2020, risultando così debitrice della complessiva somma di
€ 68.300,00; che, in data 20.04.2020, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano convenuto il pagamento della residua somma di € 68.300,00 in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che, in data 26.10.2020, con atto notarile a firma del dott. , la Persona_1 [...] aveva assorbito la;
che Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
aveva provveduto al regolare pagamento delle rate convenute fino all'agosto 2022,
[...] versando, così, un importo pari a € 29.000,00 e risultando inadempiente per le rate da settembre 2022
a novembre 2023; che, in forza del punto 3 della scrittura privata, la di CP_1 CP_1 era decaduta dal beneficio del termine;
che era volontà della risolvere il Parte_1 contratto e ritornare in possesso del macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”. Parte ricorrente rilevava: che la aveva subito un grave danno, dal momento che il Controparte_3 macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”, consegnato nel gennaio 2015, non era stato pagato e aveva subito un deprezzamento pari ad € 40.000,00; che, nel caso cin cui la
[...] avesse rivenduto il bene, oltre ad incassare un prezzo inferiore al suo reale valore Controparte_5 iniziale, avrebbe dovuto provvedere ad una revisione completa del macchinario, non potendo sapere se questo fosse stato adeguatamente revisionato e/o mantenuto in buono stato e se, in ogni caso, fosse rivendibile;
che la ricorrente, in esecuzione del contratto, avrebbe potuto incassare la somma di € 79.300,00, cifra con la quale avrebbe ammortizzato i costi delle materie prime, i costi di produzione del macchinario e, in ogni caso, reinvestire l'utile in altre attività e ciò non era stato possibile a causa dell'inadempimento della , che, pertanto, CP_1 Controparte_6
previa risoluzione del contratto, intendeva tornare nel possesso del macchinario oggetto di causa
[...] nonché ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Parte ricorrente, conseguentemente, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificando lo stesso nel valore del macchinario compravenduto alla data di stipula del contratto (79.300,00), detratta la somma già incassata in vigenza del contratto (€ 40.000,00), per un residuo da pagare pari ad € 39.300,00, importo corrispondente al cd “danno contrattuale positivo”, ossia la lesione dell'interesse all'esecuzione del contratto e ciò al fine di porre il contraente che domanda la risoluzione del contratto in una posizione economica equivalente a quella che il medesimo avrebbe avuto se il contratto avesse avuto integrale e puntuale esecuzione. Parte ricorrente concludeva nei seguenti termini:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito, accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare di ovvero Nova Vita Stones di CP_1 CP_1 CP_1
alla restituzione del macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare
[...]
ovvero al pagamento a titolo di Controparte_1 Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno dalla somma di € 39.300,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 rilevando;
che l'importo di € 39.300,00 citato dalla era errato, risultando Parte_1 dimostrato che la rimanente somma da versare era pari ad € 35.300,00 (iva inclusa); che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente non poteva essere, considerato tale da determinare la risoluzione del contratto non essendo di non scarsa importanza;
che, nella fattispecie, nonostante le difficoltà generate da un periodo di flessione economica e di stasi del mercato del settore, la resistente aveva sempre cercato di onorare gli accordi;
che, per un lungo periodo di tempo, i pagamenti erano stati regolari e puntuali e che la ditta aveva sempre cercato di porre rimedio ad CP_1 eventuali ritardi versando in tempi successivi importi maggiori a dimostrazione della buona fede e della intenzione di onorare l'obbligazione assunta;
che la tolleranza di controparte era di tutta evidenza in quanto la stessa era consapevole che l'adempimento dell'obbligazione sarebbe avvenuto non in un unica soluzione ma progressivamente, in relazione a quanto realizzato dalla resistente nell'esercizio della propria attività; che, dunque, la ricorrente aveva tollerato “il pagamento a “singhiozzi”” da parte della resistente, proprio per l'interesse alla esecuzione del contratto in tale modalità, non adoperandosi mai per ottenere la risoluzione contrattuale o l'esecuzione del pagamento in un'unica soluzione;
che il medesimo comportamento della creditrice, incompatibile con la volontà di risolvere il contratto, poteva essere interpretato sia come rinunzia alla risoluzione e/o al risarcimento del danno, sia come scarso interesse all'adempimento, in tale ultimo caso non potendosi ritenere sussistente un atto abdicativo del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ma l'inesistenza di tale diritto alla risoluzione per mancanza del requisito fondamentale della gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c.; che il macchinario in questione era essenziale nell'economia della ditta convenuta e lo scioglimento del contratto invocato dalla ricorrente avrebbe compromesso l'intera produzione di senza lasciare alla stessa CP_1 alcuna possibilità di poter proseguire l'attività, né, tanto meno, di estinguere i sui obblighi contrattuali;
che la ricorrente invocava la condanna di ad un risarcimento del danno non provato CP_1 nella sua esistenza ed entità; che, nel caso in cui fosse ritenuta la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.1493 c.c. con la conseguenza che la avrebbe dovuto restituire le somme versate da a titolo di Parte_1 CP_1 acconto oltre agli eventuali interessi;
che, dunque, la resistente chiedeva il rigetto delle avverse richieste di scioglimento contrattuale e di restituzione del bene, essendo intento della stessa quello di adempiere alle obbligazioni, adempimento che non sarebbe potuto avvenire in assenza del macchinario "EVO" essenziale alla produzione. Parte resistente concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con l'accertamento dell'insussistenza della gravità dell'inadempimento. - Rigettare la domanda di risarcimento dei danni per tutti motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, condannare la a restituire alla Parte_1
tutte le somme corrisposte dalla data della compravendita sino ad Controparte_1 oggi e pari ad euro 44.000,00 oltre interessi dalla data di ogni singolo versamento sino alla corresponsione effettiva. - Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024, le parti chiedevano un differimento per poter transigere la vertenza. Alla successiva udienza del 18.7.2024, il giudice istruttore disponeva un ulteriore rinvio risultando pendenti trattative. All'esito della successiva udienza del 12.9.2024, il giudice, preso atto del mancato accordo tra le parti, rinviava la causa al 28.11.2024 per la discussione.
All'udienza del 28.11.2024, il difensore di parte ricorrente dava atto di un raggiunto accordo transattivo e del parziale pagamento del dovuto da parte della resistente e la causa veniva rinviata al
5.3.2025 al fine di consentire la verifica della regolarità degli ulteriori pagamenti previsti in esecuzione dell'accordo stesso;
per le stesse ragioni (verifica della continuità dei pagamenti), all'udienza del 5.3.2025, era chiesto e disposto un rinvio al 20.11.2025. Con istanza del 11.9.2025 parte ricorrente riferiva che la società convenuta non aveva corrisposto le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e chiedeva l'anticipazione dell'udienza del 20.11.2025 al fine di precisare le conclusioni. All'udienza così anticipata del 22.10.2025, non compariva parte resistente e la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande. Fissata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 12.11.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, con cui venivano precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa era trattenuta in decisione.
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita è infondata e va disattesa.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'inadempimento atto a giustificare la risoluzione contrattuale deve essere caratterizzato da non scarsa importanza, tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” o, in altre parole,
l'inadempimento non comporta la risoluzione se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. La Suprema Corte, con riferimento alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ha statuito che “tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 2, Ord. n. 19579 del 09/07/2021; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del
22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001, Rv. 543714 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003, Rv. 560103). In caso di inadempimento parziale come quello lamentato nel caso di specie, l'importanza dello stesso va valutata secondo un criterio di proporzionalità, trovando applicazione il principio per cui “ ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (ex multis Cass. ord. n. 26558/2020; Cass. sent. n. 15052/2018;; Cass. n.
6367/93; Cass. n. 3742/2006; Cass. n. 24003/2004). L'indagine si deve dunque incentrare innanzitutto sulla valutazione di un preciso requisito oggettivo, vale a dire l'attitudine delle inadempienze a turbare il sinallagma contrattuale in modo significativo, secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto del valore complessivo del contratto, ossia del corrispettivo pattuito E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n-
13661/2014; n. 15363/10) che la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va necessariamente commisurata all'entità del danno che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione, anche a prescindere dall'aspetto strettamente economico del dedotto inadempimento.
Nella fattispecie, rileva considerare che il prezzo del macchinario compravenduto è stato pattuito nell'aprile 2014 nell'importo di € 65.000,00 oltre IVA, pari a € 79.300,00 complessivi, e che la somma richiesta di € 23.000,19 corrisponde al danno inferto per effetto dell'inadempimento e per il quale viene chiesto il risarcimento.
Ciò detto riguardo al criterio oggettivo di valutazione della gravità dell'inadempimento, va evidenziato che l'inadempimento si protrae da diversi anni se si considera che, secondo la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, il contratto è stato concluso nell'aprile 2014, che il macchinario è stato consegnato alla convenuta nel 2015 e che, in data 21.11.2018, Controparte_7 aveva emesso fattura pro-forma n. 23 del complessivo importo di € 79.300,00 per la
[...] compravendita. E' stato dedotto ancora: che l'acquirente di , nel corso CP_1 CP_1 degli anni, ha effettuato versamenti in acconto di € 1.000,00 in data 07.08.2019, di € 1.000,00 in data
10.10.2019 e di € 4.000,00 in data 05.03.2020; che, in data 20.04.2020, le parti hanno convenuto il pagamento della residua somma di € 68.300,00 in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che
[...]
ha quindi provveduto al pagamento delle rate convenute fino all'agosto 2022, Controparte_1 versando, così, un importo pari a € 29.000,00 e risultando inadempiente per l'importo indicato nella domanda introduttiva pari ad € 29.300,00. A quanto esposto deve aggiungersi che, una volta depositato il ricorso introduttivo nel dicembre 2023, si sono succedute diverse richieste di rinvio finalizzate a consentire una soluzione transattiva della controversia e che, pendente il giudizio, parte convenuta ha versato ulteriori somme a saldo del dovuto. Inoltre, parte convenuta ha prodotto ulteriore accordo in data 28.6.2024 (successivo all'instaurazione del giudizio) da cui risulta che le parti hanno convenuto il pagamento della somma ancora restante di € 35.000,19 in n. 35 rate mensili.
Pertanto, con le scritture private del 20.4.2020 e del 28.6.2024, le parti hanno chiaramente manifestato l'intento di portare comunque a conclusione l'affare anche mediante la programmazione di pagamenti in un lasso temporale di alcuni anni: intento, questo, che non risulta essere venuto definitivamente meno neppure dopo l'instaurazione del contenzioso. Deve pertanto richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “La parte contraente che di fronte all'inadempienza dell'altra, anziché ricorrere alla domanda di risoluzione
(o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 cod. civ.”
(Cass. Civ. n. 4630/1994). Sempre secondo la Suprema Corte, l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, “..ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.” (Cfr.: Cass. Civ., n.
14011/2017).
Alla luce delle superiori rilievi, deve concludersi che il comportamento complessivo del debitore, caratterizzato da prestazioni parziali adempiute tardivamente prima della domanda di risoluzione e anche successivamente alla stessa, non può ritenersi idoneo ad integrare un inadempimento di non scarsa importanza, anche tenuto conto dell'interesse di parte attrice alla esecuzione della prestazione come emerso inequivocabilmente dalla protratta tolleranza dei ritardi e dagli accordi conclusi per un pagamento dilazionato negli anni.
Esclusa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto richiesta da parte attrice, per contro, la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta risulta fondata e va accolta.
Occorre premettere sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte, ossia che: “con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima, potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 c.c. (Cfr.
Cass. 29.4.1993, n. 5082,- Cass. 7.3.1991, n. 2402, ove in motivazione si legge testualmente: "sia la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, sia quella di risarcimento del danno presuppongono l'inadempimento colpevole, con la conseguenza che in sua mancanza tali domande devono essere entrambe respinte. Quando, invece, l'inadempimento colpevole sussiste, ma è di scarsa importanza, mentre all'accoglimento della domanda di risoluzione osta l'espresso disposto dello art. 1455 del codice civile, non deve necessariamente respingersi anche
l'istanza di risarcimento del danno (eccetto il caso in cui questo riguardi esclusivamente il pregiudizio causato dalla risoluzione), in quanto il diritto a pretenderlo presuppone, in base ai principi generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), l'imputabilità e non anche la gravità dell'inadempienza.” (Cfr.: Cass. Civ., n. 12466/2016). D'altra parte, ritenendosi in tale ipotesi l'automatico rigetto della domanda di risarcimento del danno in conseguenza del mancato accoglimento della pretesa risolutoria, si costringerebbe il creditore a instaurare un altro autonomo procedimento per l'ottenimento del ristoro del danno subito per effetto del non grave, colpevole inadempimento del debitore, in aperto contrasto con il principio dell'economia dei giudizi". Cfr.
Cass. 24.11.2010, n. 23820, secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché
l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto)";
Ciò premesso, va fornita in giudizio la prova del concreto pregiudizio conseguente alla pur provata circostanza dell'inadempimento. Si osserva che, nella fattispecie, risulta dimostrato, per l'assenza di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'ammontare del danno conseguente all'inadempimento, danno che può essere determinato nell'importo corrispondente alle somme non versate dalla resistente per la compravendita del macchinario consegnato, da ultimo indicate dalla ricorrente nell'importo di € 23.000,19. Può essere dunque accolta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c., che è una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione: come detto, essa può essere proposta sia congiuntamente, sia separatamente, e può essere accolta anche se la risoluzione non viene pronunciata a causa della non scarsa importanza dell'inadempimento. Il risarcimento, infatti, si fonda sulla responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) e il danno si identifica con l'interesse a ricevere quanto si sarebbe dovuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della detta somma di € 23.000,19.
Le spese di lite, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda attorea, sono liquidate, sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo (avuto riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento per le sole fasi di studio, di introduzione e decisione, considerata l'assenza di attività istruttoria) con compensazione di un terzo e condanna di parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dei restanti 2/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di risoluzione contrattuale proposta da Parte_1 accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 23.000,19, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida in € 3.397,00 per onorario e condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dei restanti 2/3 per € 2.264,67 oltre al 15 % di spese generali. C.P.A. e IVA come per legge.
Verona, 27.11.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verona
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. da:
P.IVA con l'avv. Loretta Micheloni Parte_1 P.IVA_1 ricorrente contro
(P.I. ) con l'avv. Enrico Bosco e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Rosa EL resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare di CP_1 CP_1 ovvero Nova Vita Stones di alla restituzione del macchinario per il taglio di pietre CP_1 irregolari “EVO”; condannare ovvero Controparte_1 Controparte_2
al pagamento a titolo di risarcimento del danno dalla somma di € 23.000,19 o della diversa
[...] somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con l'accertamento dell'insussistenza della gravità dell'inadempimento. - Rigettare la domanda di risarcimento dei danni per tutti motivi di fatto
e di diritto di cui al presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, condannare la a restituire alla Parte_1
tutte le somme corrisposte dalla data della compravendita sino ad Controparte_1 oggi e pari ad euro 44.000,00 oltre interessi dalla data di ogni singolo versamento sino alla corresponsione effettiva. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 218-decies c.p.c. depositato in data 16.1.2024, la Parte_1 esponeva: che, nell'aprile 2014, la aveva concluso con il sig. Controparte_3
, titolare della , contratto di compravendita di CP_1 Controparte_1 macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO” al prezzo pattuito di € 65.000,00 oltre IVA, pari a € 79.300,00 complessivi;
che, in data 23.10.2014, la aveva emesso fattura n. 151 Controparte_3 di importo complessivo pari ad € 5.000,00 a titolo di acconto per la fornitura del macchinario “EVO”; che tale macchinario era stato regolarmente consegnato in conto visione, in data 30.01.2015 alla società Idea Marmo presso la quale il sig. si appoggiava per far lavorare la macchina;
che, in CP_1 data 21.11.2018, aveva emesso fattura pro-forma n. 23 del complessivo importo Controparte_4 di € 79.300,00 per la compravendita;
che l'acquirente di , nel corso degli CP_1 CP_1 anni, aveva effettuato alcuni versamenti: di € 1.000,00 in data 07.08.2019, di € 1.000,00 in data
10.10.2019 e di € 4.000,00 in data 05.03.2020, risultando così debitrice della complessiva somma di
€ 68.300,00; che, in data 20.04.2020, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano convenuto il pagamento della residua somma di € 68.300,00 in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che, in data 26.10.2020, con atto notarile a firma del dott. , la Persona_1 [...] aveva assorbito la;
che Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
aveva provveduto al regolare pagamento delle rate convenute fino all'agosto 2022,
[...] versando, così, un importo pari a € 29.000,00 e risultando inadempiente per le rate da settembre 2022
a novembre 2023; che, in forza del punto 3 della scrittura privata, la di CP_1 CP_1 era decaduta dal beneficio del termine;
che era volontà della risolvere il Parte_1 contratto e ritornare in possesso del macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”. Parte ricorrente rilevava: che la aveva subito un grave danno, dal momento che il Controparte_3 macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”, consegnato nel gennaio 2015, non era stato pagato e aveva subito un deprezzamento pari ad € 40.000,00; che, nel caso cin cui la
[...] avesse rivenduto il bene, oltre ad incassare un prezzo inferiore al suo reale valore Controparte_5 iniziale, avrebbe dovuto provvedere ad una revisione completa del macchinario, non potendo sapere se questo fosse stato adeguatamente revisionato e/o mantenuto in buono stato e se, in ogni caso, fosse rivendibile;
che la ricorrente, in esecuzione del contratto, avrebbe potuto incassare la somma di € 79.300,00, cifra con la quale avrebbe ammortizzato i costi delle materie prime, i costi di produzione del macchinario e, in ogni caso, reinvestire l'utile in altre attività e ciò non era stato possibile a causa dell'inadempimento della , che, pertanto, CP_1 Controparte_6
previa risoluzione del contratto, intendeva tornare nel possesso del macchinario oggetto di causa
[...] nonché ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Parte ricorrente, conseguentemente, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificando lo stesso nel valore del macchinario compravenduto alla data di stipula del contratto (79.300,00), detratta la somma già incassata in vigenza del contratto (€ 40.000,00), per un residuo da pagare pari ad € 39.300,00, importo corrispondente al cd “danno contrattuale positivo”, ossia la lesione dell'interesse all'esecuzione del contratto e ciò al fine di porre il contraente che domanda la risoluzione del contratto in una posizione economica equivalente a quella che il medesimo avrebbe avuto se il contratto avesse avuto integrale e puntuale esecuzione. Parte ricorrente concludeva nei seguenti termini:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito, accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare di ovvero Nova Vita Stones di CP_1 CP_1 CP_1
alla restituzione del macchinario per il taglio di pietre irregolari “EVO”; condannare
[...]
ovvero al pagamento a titolo di Controparte_1 Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno dalla somma di € 39.300,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 rilevando;
che l'importo di € 39.300,00 citato dalla era errato, risultando Parte_1 dimostrato che la rimanente somma da versare era pari ad € 35.300,00 (iva inclusa); che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente non poteva essere, considerato tale da determinare la risoluzione del contratto non essendo di non scarsa importanza;
che, nella fattispecie, nonostante le difficoltà generate da un periodo di flessione economica e di stasi del mercato del settore, la resistente aveva sempre cercato di onorare gli accordi;
che, per un lungo periodo di tempo, i pagamenti erano stati regolari e puntuali e che la ditta aveva sempre cercato di porre rimedio ad CP_1 eventuali ritardi versando in tempi successivi importi maggiori a dimostrazione della buona fede e della intenzione di onorare l'obbligazione assunta;
che la tolleranza di controparte era di tutta evidenza in quanto la stessa era consapevole che l'adempimento dell'obbligazione sarebbe avvenuto non in un unica soluzione ma progressivamente, in relazione a quanto realizzato dalla resistente nell'esercizio della propria attività; che, dunque, la ricorrente aveva tollerato “il pagamento a “singhiozzi”” da parte della resistente, proprio per l'interesse alla esecuzione del contratto in tale modalità, non adoperandosi mai per ottenere la risoluzione contrattuale o l'esecuzione del pagamento in un'unica soluzione;
che il medesimo comportamento della creditrice, incompatibile con la volontà di risolvere il contratto, poteva essere interpretato sia come rinunzia alla risoluzione e/o al risarcimento del danno, sia come scarso interesse all'adempimento, in tale ultimo caso non potendosi ritenere sussistente un atto abdicativo del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ma l'inesistenza di tale diritto alla risoluzione per mancanza del requisito fondamentale della gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c.; che il macchinario in questione era essenziale nell'economia della ditta convenuta e lo scioglimento del contratto invocato dalla ricorrente avrebbe compromesso l'intera produzione di senza lasciare alla stessa CP_1 alcuna possibilità di poter proseguire l'attività, né, tanto meno, di estinguere i sui obblighi contrattuali;
che la ricorrente invocava la condanna di ad un risarcimento del danno non provato CP_1 nella sua esistenza ed entità; che, nel caso in cui fosse ritenuta la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.1493 c.c. con la conseguenza che la avrebbe dovuto restituire le somme versate da a titolo di Parte_1 CP_1 acconto oltre agli eventuali interessi;
che, dunque, la resistente chiedeva il rigetto delle avverse richieste di scioglimento contrattuale e di restituzione del bene, essendo intento della stessa quello di adempiere alle obbligazioni, adempimento che non sarebbe potuto avvenire in assenza del macchinario "EVO" essenziale alla produzione. Parte resistente concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con l'accertamento dell'insussistenza della gravità dell'inadempimento. - Rigettare la domanda di risarcimento dei danni per tutti motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, condannare la a restituire alla Parte_1
tutte le somme corrisposte dalla data della compravendita sino ad Controparte_1 oggi e pari ad euro 44.000,00 oltre interessi dalla data di ogni singolo versamento sino alla corresponsione effettiva. - Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024, le parti chiedevano un differimento per poter transigere la vertenza. Alla successiva udienza del 18.7.2024, il giudice istruttore disponeva un ulteriore rinvio risultando pendenti trattative. All'esito della successiva udienza del 12.9.2024, il giudice, preso atto del mancato accordo tra le parti, rinviava la causa al 28.11.2024 per la discussione.
All'udienza del 28.11.2024, il difensore di parte ricorrente dava atto di un raggiunto accordo transattivo e del parziale pagamento del dovuto da parte della resistente e la causa veniva rinviata al
5.3.2025 al fine di consentire la verifica della regolarità degli ulteriori pagamenti previsti in esecuzione dell'accordo stesso;
per le stesse ragioni (verifica della continuità dei pagamenti), all'udienza del 5.3.2025, era chiesto e disposto un rinvio al 20.11.2025. Con istanza del 11.9.2025 parte ricorrente riferiva che la società convenuta non aveva corrisposto le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e chiedeva l'anticipazione dell'udienza del 20.11.2025 al fine di precisare le conclusioni. All'udienza così anticipata del 22.10.2025, non compariva parte resistente e la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande. Fissata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 12.11.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, con cui venivano precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa era trattenuta in decisione.
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita è infondata e va disattesa.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'inadempimento atto a giustificare la risoluzione contrattuale deve essere caratterizzato da non scarsa importanza, tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” o, in altre parole,
l'inadempimento non comporta la risoluzione se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. La Suprema Corte, con riferimento alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ha statuito che “tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 2, Ord. n. 19579 del 09/07/2021; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del
22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001, Rv. 543714 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003, Rv. 560103). In caso di inadempimento parziale come quello lamentato nel caso di specie, l'importanza dello stesso va valutata secondo un criterio di proporzionalità, trovando applicazione il principio per cui “ ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (ex multis Cass. ord. n. 26558/2020; Cass. sent. n. 15052/2018;; Cass. n.
6367/93; Cass. n. 3742/2006; Cass. n. 24003/2004). L'indagine si deve dunque incentrare innanzitutto sulla valutazione di un preciso requisito oggettivo, vale a dire l'attitudine delle inadempienze a turbare il sinallagma contrattuale in modo significativo, secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto del valore complessivo del contratto, ossia del corrispettivo pattuito E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n-
13661/2014; n. 15363/10) che la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va necessariamente commisurata all'entità del danno che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione, anche a prescindere dall'aspetto strettamente economico del dedotto inadempimento.
Nella fattispecie, rileva considerare che il prezzo del macchinario compravenduto è stato pattuito nell'aprile 2014 nell'importo di € 65.000,00 oltre IVA, pari a € 79.300,00 complessivi, e che la somma richiesta di € 23.000,19 corrisponde al danno inferto per effetto dell'inadempimento e per il quale viene chiesto il risarcimento.
Ciò detto riguardo al criterio oggettivo di valutazione della gravità dell'inadempimento, va evidenziato che l'inadempimento si protrae da diversi anni se si considera che, secondo la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, il contratto è stato concluso nell'aprile 2014, che il macchinario è stato consegnato alla convenuta nel 2015 e che, in data 21.11.2018, Controparte_7 aveva emesso fattura pro-forma n. 23 del complessivo importo di € 79.300,00 per la
[...] compravendita. E' stato dedotto ancora: che l'acquirente di , nel corso CP_1 CP_1 degli anni, ha effettuato versamenti in acconto di € 1.000,00 in data 07.08.2019, di € 1.000,00 in data
10.10.2019 e di € 4.000,00 in data 05.03.2020; che, in data 20.04.2020, le parti hanno convenuto il pagamento della residua somma di € 68.300,00 in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che
[...]
ha quindi provveduto al pagamento delle rate convenute fino all'agosto 2022, Controparte_1 versando, così, un importo pari a € 29.000,00 e risultando inadempiente per l'importo indicato nella domanda introduttiva pari ad € 29.300,00. A quanto esposto deve aggiungersi che, una volta depositato il ricorso introduttivo nel dicembre 2023, si sono succedute diverse richieste di rinvio finalizzate a consentire una soluzione transattiva della controversia e che, pendente il giudizio, parte convenuta ha versato ulteriori somme a saldo del dovuto. Inoltre, parte convenuta ha prodotto ulteriore accordo in data 28.6.2024 (successivo all'instaurazione del giudizio) da cui risulta che le parti hanno convenuto il pagamento della somma ancora restante di € 35.000,19 in n. 35 rate mensili.
Pertanto, con le scritture private del 20.4.2020 e del 28.6.2024, le parti hanno chiaramente manifestato l'intento di portare comunque a conclusione l'affare anche mediante la programmazione di pagamenti in un lasso temporale di alcuni anni: intento, questo, che non risulta essere venuto definitivamente meno neppure dopo l'instaurazione del contenzioso. Deve pertanto richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “La parte contraente che di fronte all'inadempienza dell'altra, anziché ricorrere alla domanda di risoluzione
(o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 cod. civ.”
(Cass. Civ. n. 4630/1994). Sempre secondo la Suprema Corte, l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, “..ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.” (Cfr.: Cass. Civ., n.
14011/2017).
Alla luce delle superiori rilievi, deve concludersi che il comportamento complessivo del debitore, caratterizzato da prestazioni parziali adempiute tardivamente prima della domanda di risoluzione e anche successivamente alla stessa, non può ritenersi idoneo ad integrare un inadempimento di non scarsa importanza, anche tenuto conto dell'interesse di parte attrice alla esecuzione della prestazione come emerso inequivocabilmente dalla protratta tolleranza dei ritardi e dagli accordi conclusi per un pagamento dilazionato negli anni.
Esclusa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto richiesta da parte attrice, per contro, la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta risulta fondata e va accolta.
Occorre premettere sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte, ossia che: “con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima, potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 c.c. (Cfr.
Cass. 29.4.1993, n. 5082,- Cass. 7.3.1991, n. 2402, ove in motivazione si legge testualmente: "sia la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, sia quella di risarcimento del danno presuppongono l'inadempimento colpevole, con la conseguenza che in sua mancanza tali domande devono essere entrambe respinte. Quando, invece, l'inadempimento colpevole sussiste, ma è di scarsa importanza, mentre all'accoglimento della domanda di risoluzione osta l'espresso disposto dello art. 1455 del codice civile, non deve necessariamente respingersi anche
l'istanza di risarcimento del danno (eccetto il caso in cui questo riguardi esclusivamente il pregiudizio causato dalla risoluzione), in quanto il diritto a pretenderlo presuppone, in base ai principi generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), l'imputabilità e non anche la gravità dell'inadempienza.” (Cfr.: Cass. Civ., n. 12466/2016). D'altra parte, ritenendosi in tale ipotesi l'automatico rigetto della domanda di risarcimento del danno in conseguenza del mancato accoglimento della pretesa risolutoria, si costringerebbe il creditore a instaurare un altro autonomo procedimento per l'ottenimento del ristoro del danno subito per effetto del non grave, colpevole inadempimento del debitore, in aperto contrasto con il principio dell'economia dei giudizi". Cfr.
Cass. 24.11.2010, n. 23820, secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché
l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto)";
Ciò premesso, va fornita in giudizio la prova del concreto pregiudizio conseguente alla pur provata circostanza dell'inadempimento. Si osserva che, nella fattispecie, risulta dimostrato, per l'assenza di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'ammontare del danno conseguente all'inadempimento, danno che può essere determinato nell'importo corrispondente alle somme non versate dalla resistente per la compravendita del macchinario consegnato, da ultimo indicate dalla ricorrente nell'importo di € 23.000,19. Può essere dunque accolta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c., che è una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione: come detto, essa può essere proposta sia congiuntamente, sia separatamente, e può essere accolta anche se la risoluzione non viene pronunciata a causa della non scarsa importanza dell'inadempimento. Il risarcimento, infatti, si fonda sulla responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) e il danno si identifica con l'interesse a ricevere quanto si sarebbe dovuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della detta somma di € 23.000,19.
Le spese di lite, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda attorea, sono liquidate, sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo (avuto riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento per le sole fasi di studio, di introduzione e decisione, considerata l'assenza di attività istruttoria) con compensazione di un terzo e condanna di parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dei restanti 2/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di risoluzione contrattuale proposta da Parte_1 accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 23.000,19, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida in € 3.397,00 per onorario e condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dei restanti 2/3 per € 2.264,67 oltre al 15 % di spese generali. C.P.A. e IVA come per legge.
Verona, 27.11.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni