Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06955/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6955 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. K10/-OMISSIS-di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso il 28 maggio 2020, a firma del Sottosegretario di Stato, notificato all’interessato in data 13 luglio 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa ET CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 20 febbraio 2016.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con D.M. del 28 maggio 2020 l’Amministrazione, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi a suo carico i seguenti elementi di controindicazione:
– 07/08/2017: notizia di reato all'A.G. segnalato da Ufficio Fron. Aerea Marco Polo per la violazione dell'art. 625 comma 1 parte 6 c.p. (furto aggravato)
– 25/10/2003: notizia di reato all'A.G. segnalato da Pol. Mun. Thiene per la violazione dell'art 12 comma 6 del D.LGS 286/1998 (omissione controlli documenti ingresso di stranieri per vettori).
Inoltre, con l’alias -OMISSIS-, -OMISSIS-, risultavano i seguenti elementi pregiudizievoli:
– 01/05/1999: notizia di reato all'A.G. segnalato da PS-Front. Aerea Fiumicino per la violazione dell'art. 11 D.P.R. 394/1999 (inosservanza norme sul soggiorno dei cittadini stranieri);
– 01/05/1999: notizia di reato all'A.G. segnalato da PS-Front. Aerea Fiumicino per il reato di favoreggiamento.
III. – Avverso il diniego adottato è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento dell’efficacia con il presente mezzo di gravame, affidato ad un unico complesso motivo di censura così rubricato: Vizio di violazione di legge per carenza di istruttoria riscontrabile nell’omessa valutazione delle difese presentate dall’istante ex art. 10 bis L. 241/1990.
Vizio di eccesso di potere e di violazione di legge riscontrabile nella figura sintomatica della carenza di istruttoria e difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
II. – Devono, invero, essere disattesi i motivi di doglianza dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, con cui parte ricorrente contesta la correttezza dell’operato della p.a. che ha respinto la domanda in ragione dei seguenti pregiudizi di carattere penale:
– 07/08/2017: notizia di reato all'A.G. segnalato da Ufficio Fron. Aerea Marco Polo per la violazione dell'art. 625 comma 1 parte 6 c.p. (furto aggravato)
– 25/10/2003: notizia di reato all'A.G. segnalato da Pol. Mun. Thiene per la violazione dell'art 12 comma 6 del D.LGS 286/1998 (omissione controlli documenti ingresso di stranieri per vettori).
Inoltre, con l’alias -OMISSIS-, -OMISSIS-, risultavano i seguenti elementi pregiudizievoli:
– 01/05/1999: notizia di reato all'A.G. segnalato da PS-Front. Aerea Fiumicino per la violazione dell'art. 11 D.P.R. 394/1999 (inosservanza norme sul soggiorno dei cittadini stranieri);
– 01/05/1999: notizia di reato all'A.G. segnalato da PS-Front. Aerea Fiumicino per il reato di favoreggiamento.
Di contro, l’istante deduce che il provvedimento di diniego contiene un generico richiamo non ad un precedente penale, bensì a delle notizie di reato, di cui peraltro tre già prescritte in quanto risalenti all'anno 1999, 2003 e 2004, una non meglio specificata e una di furto impropriamente citata, omettendo qualsiasi riferimento concreto agli specifici fatti commessi, senza considerare l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale, la sua affidabilità e il comportamento irreprensibile successivamente tenuto.
III. – In contrario avviso alla prospettazione attorea, il Collegio tuttavia evidenzia che nel corso dell’attività istruttoria condotta dalla p.a. è emersa la riconducibilità all’interessato di plurimi comportamenti illeciti - posti in essere in epoca diversa, a distanza di anni l’uno dall’altro, anche nel decennio antecedente il momento di presentazione della domanda (c. d. “periodo di osservazione”) – i quali, prescindendo dagli sviluppi sul piano penale, hanno finito ragionevolmente, anche in virtù di una loro valutazione non atomistica, per incidere in maniera negativa sul giudizio prognostico di idoneità dell’aspirante cittadino formulato dall’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente. Al riguardo, basti evidenziare che, a differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incidendo sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo, sottende una valutazione di opportunità caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e di ciascuno degli elementi acquisiti al procedimento.
Peraltro l’amplissima discrezionalità che connota il potere de quo limita l’ambito di cognizione del CE amministrativo entro i confini del cd. “sindacato debole” e, quindi, verso un controllo sull’operato della P.A. di natura estrinseca e formale, ove rilevanza assorbente assumono, singolarmente e/o congiuntamente, elementi quali la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione l'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Nel caso che ci occupa il richiedente è risultato incline a violare le norme poste a fondamento del nostro sistema giuridico, atteso il grave disvalore sociale dei plurimi fatti illeciti contestati che evidenziano una scarsa adesione ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico.
D’altronde, il giudizio prognostico sulle prospettive di ottimale inserimento dell’aspirante cittadino, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli addebiti di carattere penale, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In questa prospettiva, i diversi comportamenti contestati al ricorrente, indipendentemente dalle specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio e degli sviluppi sul piano processuale penale invece valorizzati dall’istante, rivelano potenzialmente una non completa aderenza ai valori della comunità di cui si aspira a far parte in maniera definitiva.
IV. – D’altronde, con riguardo alle condotte che hanno assunto rilevanza nell’ambito del procedimento concessorio all’esame, anche se non accertate con sentenza di condanna, concentrando l’attenzione su quella più recente, del 2017, integrante gli estremi del reato di cui all'art. 625, comma 1, c.p. ( furto aggravato ), ha assunto significatività, come sopra anticipato, anche il tempus commissi delicti , ricadendo le stesse nel c.d. “periodo di osservazione”, che rileva ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta e si fa coincidere con il decennio precedente il momento della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 e a fortiori con il frangente temporale successivo, in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento (Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Orbene, è ragionevole che una simile circostanza abbia finito per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, destinatario di un decreto penale di condanna.
Invero, il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità (cfr. Tar Lazio, V bis, n. 10636/2024 cit.).
A ciò si aggiunga, seguendo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, TAR Lazio, II quater, n. 292/2010), che il valore sintomatico che è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”].
V. – Alla luce del complesso quadro delineato nel caso di specie non appaiono in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno l’assenza di esiti pregiudizievoli sul piano processuale penale dei fatti contestati.
Come costantemente chiarito della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall’intervenuta estinzione e/o riabilitazione.
Peraltro, mentre nel giudizio penale vale il principio in dubio pro reo , dato che si tratta di punire con la privazione della libertà, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, per cui l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ); la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; 28 maggio 2021, n. 4122; 16 novembre 2020, n. 7036; 23 dicembre 2019, n. 8734; 21 ottobre 2019, n. 7122; 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/2012; 10678/2013).
D’altro canto, il giudice penale, titolare di un potere punitivo, agisce con l’intento di accertare se il comportamento contestato abbia arrecato al bene giuridico protetto dall’ordinamento un livello di offesa tale da giustificare la compressione della libertà personale del soggetto agente, nel rispetto del principio dell’ habeas corpus e del principio dell’inviolabilità personale (art. 13 Cost.).
Nel caso del procedimento concessorio, invece, l’autorità pubblica ha un potere di ampliamento – non già di restrizione - della sfera giuridica del soggetto, un potere di costituire una posizione giuridica soggettiva ex novo , non preesistente neanche in capo alla stessa p.a., ma di cui è ad essa riservata la disponibilità, attesa l’esigenza di valutare se l’interesse della richiedente a far parte in maniera stabile della comunità nazionale sia conciliabile con il giustapposto interesse pubblico ad ammettere un nuovo individuo nel novero dei cittadini nel rispetto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell’identità nazionale.
Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale.
VI. – Tanto premesso, il Collegio ritiene il provvedimento impugnato legittimo, avendo l’Amministrazione valutato correttamente gli elementi emersi sul conto dell’aspirante cittadino, anche a fronte dello stabile inserimento socio-economico nella comunità nazionale, su cui fa leva il ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che non consiste in una particolare benemerenza dell’aspirante cittadino ma rappresenta solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, n. 8050/2023; n. 6720/2021, n. 3896/2021; Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 20023/2023; 2945 e 4295/2022).
Sul punto questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
VII. – Il Collegio ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento immune dai vizi dedotti da parte ricorrente. Il ricorso è pertanto conclusivamente respinto.
VIII. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ET CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET CE | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.